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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 2023

Cassazione n. 06436/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 28306/23 Rilevato che con sentenza in data 30 gennaio 2023 la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza in data 9 luglio 2020 del Tribunale di Foggia che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per la violazione degli art. 40, comma 1, lett.

B) e 4 d.lgs. n. 504 del 1995; Rilevato che il ricorrente ha lamentato il vizio di motivazione in merito all'accertamento di responsabilità, al diniego dell'art. 131-bis cod. pen. e all'entità della pena; Considerato, quanto alla responsabilità, che la Corte territoriale ha correttamente applicato i principi di diritto affermati dalla giurisprudenza in materia: pacifica la detenzione da parte dell'imputato di 3.000 litri di gasolio, i Giudici hanno ritenuto irrilevante l'argomento difensivo secondo cui il gasolio era destinato all'uso personale, perché il soggetto attivo del reato di cui all'art. 40 del d.lgs. n. 504 del 1995 può essere anche il consumatore che possegga prodotti energetici senza averne titolo, ovvero se ne avvalga per usi diversi da quelli consentiti, atteso che non sono richieste per la integrazione della fattispecie né l'immissione in commercio, né la destinazione al commercio dei prodotti sottratti al pagamento dell'accisa (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260609 - 01 e Sez. 3, n. 5809 del 04/12/2018, dep. 2019, P., Rv. 275789 - 01); Considerato, quanto alle restanti doglianze, che la motivazione della Corte territoriale è ineccepibile perché i Giudici hanno valutato la gravità del fatto per l'enorme quantitativo di gasolio detenuto e l'allarmante personalità dell'imputato, già gravato da numerosi precedenti penali nonché da carichi pendenti per associazione a delinquere, ricettazione e rapina; Rilevato che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 28306/23 Rilevato che con sentenza in data 30 gennaio 2023 la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza in data 9 luglio 2020 del Tribunale di Foggia che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per la violazione degli art. 40, comma 1, lett. B) e 4 d.lgs. n. 504 del 1995; Rilevato che il ricorrente ha lamentato il vizio di motivazione in merito all'accertamento di responsabilità, al diniego dell'art. 131-bis cod. pen. e all'entità della pena; Considerato, quanto alla responsabilità, che la Corte territoriale ha correttamente applicato i principi di diritto affermati dalla giurisprudenza in materia: pacifica la detenzione da parte dell'imputato di 3.000 litri di gasolio, i Giudici hanno ritenuto irrilevante l'argomento difensivo secondo cui il gasolio era destinato all'uso personale, perché il soggetto attivo del reato di cui all'art. 40 del d.lgs. n. 504 del 1995 può essere anche il consumatore che possegga prodotti energetici senza averne titolo, ovvero se ne avvalga per usi diversi da quelli consentiti, atteso che non sono richieste per la integrazione della fattispecie né l'immissione in commercio, né la destinazione al commercio dei prodotti sottratti al pagamento dell'accisa (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260609 - 01 e Sez. 3, n. 5809 del 04/12/2018, dep. 2019, P., Rv. 275789 - 01); Considerato, quanto alle restanti doglianze, che la motivazione della Corte territoriale è ineccepibile perché i Giudici hanno valutato la gravità del fatto per l'enorme quantitativo di gasolio detenuto e l'allarmante personalità dell'imputato, già gravato da numerosi precedenti penali nonché da carichi pendenti per associazione a delinquere, ricettazione e rapina; Rilevato che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il