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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2002

ECLI:EU:C:2002:122
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 62000J0037 - IT Avis juridique important | 62000J0037 Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 27 febbraio 2002. - [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA]. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: [OSCURATO:PERSONA] der [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. - [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles - Art. 5, punto 1 - Giudice del luogo di esecuzione dell'obbligazione contrattuale - Contratto di lavoro - Luogo nel quale il lavoratore svolge abitualmente la propria attività - Nozione - Lavoro svolto in parte in un impianto stabilito al di sotto della piattaforma continentale adiacente ad uno Stato contraente e in parte sul territorio di un altro Stato contraente. - [OSCURATO:PERSONA]37/00. raccolta della giurisprudenza 2002 pagina I-02013 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave

1. [OSCURATO:PERSONA] concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni - Competenze speciali - Foro del luogo di esecuzione dell'obbligazione contrattuale - Contratto di lavoro - Attività svolta «sul territorio di uno Stato contraente» - Nozione - Attività svolta sulla zona di piattaforma continentale adiacente ad uno Stato contraente - Inclusione ([OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968, art. 5, punto 1, come modificata dalle Convenzioni di adesione del 1978, del 1982 e del 1989)

2. [OSCURATO:PERSONA] concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni - Competenze speciali - Foro del luogo di esecuzione dell'obbligazione contrattuale - Contratto di lavoro - Luogo nel quale il lavoratore svolge abitualmente la propria attività - Determinazione in caso di svolgimento dell'attività in più Stati contraenti - Criteri ([OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968, art. 5, punto 1, come modificata dalle Convenzioni di adesione del 1978, del 1982 e del 1989)

[OSCURATO:PERSONA]

1. L'attività svolta da un lavoratore su impianti fissi o galleggianti situati sopra o al di sopra della piattaforma continentale adiacente ad uno Stato membro, nel contesto della prospezione e/o dello sfruttamento delle sue risorse naturali, deve essere considerata come un'attività svolta sul territorio di tale Stato ai fini dell'applicazione dell'art. 5, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla [OSCURATO:PERSONA] 9 ottobre 1978, relativa all'adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, dell'[OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord, dalla [OSCURATO:PERSONA] 25 ottobre 1982, relativa all'adesione della Repubblica ellenica, e dalla [OSCURATO:PERSONA] 26 maggio 1989, relativa all'adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Spagna e della Repubblica portoghese. ( v. punto 36, dispositivo 1 )

2. L'art. 5, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla [OSCURATO:PERSONA] 9 ottobre 1978, relativa all'adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, dell'[OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord, dalla [OSCURATO:PERSONA] 25 ottobre 1982, relativa all'adesione della Repubblica ellenica, e dalla [OSCURATO:PERSONA] 26 maggio 1989, relativa all'adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Spagna e della Repubblica portoghese, va interpretato nel senso che, nell'ipotesi in cui il lavoratore adempia le obbligazioni derivanti dal suo contratto di lavoro in più Stati contraenti, il luogo dove egli svolge abitualmente la sua attività, ai sensi di questa disposizione, è il luogo nel quale, o a partire dal quale, tenuto conto di tutte le circostanze del caso di specie, egli adempie di fatto la parte sostanziale delle sue obbligazioni nei confronti del datore di lavoro.

Nel caso di un contratto di lavoro in esecuzione del quale il lavoratore esercita le stesse attività per il suo datore di lavoro in più Stati contraenti, occorre, in linea di principio, tener conto di tutta la durata del rapporto di lavoro per determinare il luogo dove il lavoratore svolgeva abitualmente la sua attività, ai sensi della menzionata disposizione.

In mancanza di altri criteri, tale luogo è quello dove il lavoratore ha trascorso la maggior parte del tempo lavorativo.

La soluzione sarebbe diversa solo se, avuto riguardo agli elementi di fatto del caso di specie, l'oggetto della controversia presentasse nessi più stretti con un altro luogo di lavoro, nel qual caso questo luogo sarebbe pertinente ai fini dell'applicazione dell'art. 5, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles.

Qualora i criteri definiti dalla Corte non consentissero al giudice nazionale di determinare il luogo abituale di lavoro di cui all'art. 5, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles, il lavoratore potrà scegliere se citare il suo datore di lavoro davanti al giudice del luogo dello stabilimento presso il quale è stato assunto oppure davanti ai giudici dello Stato contraente sul cui territorio è domiciliato il datore di lavoro.

Peraltro, il diritto nazionale applicabile alla controversia non ha alcuna incidenza sull'interpretazione della nozione di luogo nel quale il lavoratore svolge abitualmente la propria attività, ai sensi della detta disposizione. ( v. punti 58, 62, dispositivo 2-3 ) [OSCURATO:PERSONA] procedimento C-37/00, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi del Protocollo 3 giugno 1971, relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dallo [OSCURATO:PERSONA] der [OSCURATO:PERSONA], nella causa dinanzi ad esso pendente tra

[OSCURATO:PERSONA]

e

[OSCURATO:PERSONA],

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 5, punto 1, della citata [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968 (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalla [OSCURATO:PERSONA] 9 ottobre 1978, relativa all'adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, dell'[OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord (GU L 304, pag. 1, e - testo modificato - pag. 77), dalla [OSCURATO:PERSONA] 25 ottobre 1982, relativa all'adesione della Repubblica ellenica (GU L 388, pag. 1), e dalla [OSCURATO:PERSONA] 26 maggio 1989, relativa all'adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 285, pag. 1), LA CORTE (Sesta Sezione), composta dalla sig.ra F. Macken, presidente di sezione, dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg.

J.-P.

Puissochet, R. Schintgen (relatore) e

V. Skouris, giudici, avvocato generale: F.G.

Jacobs cancelliere: R. Grass viste le osservazioni scritte presentate: - per il sig. [OSCURATO:PERSONA], dall'avv.

E. van Staden ten Brink, advocaat; - per la [OSCURATO:PERSONA]., dagli avv.ti C.J.J.C. van Nispen e S.J.

Schaafsma, advocaten; - per il governo dei [OSCURATO:PERSONA], dal sig.

M. A. Fierstra, in qualità di agente; - per il governo del [OSCURATO:PERSONA], dalla sig.ra G. Amodeo, in qualità di agente, assistita dalla sig.ra K. Smith, barrister; - per la Commissione delle Comunità europee, dal sig.

J.L. [OSCURATO:PERSONA] e dalla sig.ra W. Neirinck, in qualità di agenti, vista la relazione del giudice relatore, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 18 ottobre 2001, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con sentenza 4 febbraio 2000, pervenuta in cancelleria il 10 febbraio seguente, lo [OSCURATO:PERSONA] der [OSCURATO:PERSONA] (Corte Suprema dei [OSCURATO:PERSONA]) in base al Protocollo 3 giugno 1971, relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, ha sottoposto a questa Corte tre questioni pregiudiziali relative all'interpretazione dell'art. 5, punto 1, di detta [OSCURATO:PERSONA] (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalla [OSCURATO:PERSONA] 9 ottobre 1978, relativa all'adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, dell'[OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord (GU L 304, pag. 1, e - testo modificato - pag. 77), dalla [OSCURATO:PERSONA] 25 ottobre 1982, relativa all'adesione della Repubblica ellenica (GU L 388, pag. 1), e dalla [OSCURATO:PERSONA] 26 maggio 1989, relativa all'adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 285, pag. 1; in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles»). 2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra il sig. [OSCURATO:PERSONA], cittadino tedesco domiciliato a Krefeld (Germania), e il suo datore di lavoro, la società di diritto scozzese [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «UOS»), con sede in Aberdeen ([OSCURATO:PERSONA]), seguita al recesso dal contratto di lavoro da parte di quest'ultima.

Contesto giuridico [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles 3 Le norme sulla competenza stabilite dalla [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles figurano nel titolo II di questa, costituito dagli artt. 2-24. 4 L'art. 2, primo comma, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles, che fa parte del titolo II della stessa, sezione 1, intitolata «Disposizioni generali», recita quanto segue: «Salve le disposizioni della presente convenzione, le persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti agli organi giurisdizionali di tale Stato». 5 L'art. 3, primo comma, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles, che figura nella stessa sezione, prevede quanto segue: «Le persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente possono essere convenute davanti agli organi giurisdizionali di un altro Stato contraente solo in virtù delle norme enunciate alle sezioni da 2 a 6 del presente titolo». 6 Nelle sezioni 2-6 del titolo II la [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles prevede norme sulla competenza speciale o esclusiva. 7 Così, ai sensi dell'art. 5, contenuto nella sezione 2, intitolata «Competenze speciali», del titolo II della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles: «Il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente: 1) in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita; in materia di contratto individuale di lavoro, il luogo è quello in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività; qualora il lavoratore non svolga abitualmente la propria attività in un solo paese, il datore di lavoro può essere citato dinanzi al giudice del luogo in cui è situato o era situato lo stabilimento presso il quale è stato assunto; (...)».

Diritto internazionale applicabile 8 [OSCURATO:PERSONA] sulla piattaforma continentale, conclusa a Ginevra il 29 aprile 1958 (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA] di Ginevra»), è entrata in vigore il 10 giugno 1964 ed è stata ratificata dal [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] il 18 febbraio 1966.

Invece, la [OSCURATO:PERSONA] delle Nazioni Unite sul diritto del mare, sottoscritta a [OSCURATO:PERSONA] il 10 dicembre 1982, è stata ratificata dal [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] solo il 28 giugno 1996, sicché essa non era applicabile in questo Stato all'epoca dei fatti della causa principale.

Disposizioni nazionali pertinenti 9 [OSCURATO:PERSONA] la Wet arbeid mijnbouw Noordzee (legge relativa alle attività minerarie nel mare del Nord; in prosieguo: la «WAMN»), del 2 novembre 1992, è entrata in vigore il 1° febbraio 1993. 10 L'art. 1, lett. a), della WAMN dispone che per «piattaforma continentale» ai sensi di questa legge s'intende ciò che s'intende sotto la stessa nozione nella Mijnwet continentaal plat (legge sullo sfruttamento minerario della piattaforma continentale), del 23 settembre 1965, cioè la parte del fondo marino e del relativo sottosuolo che è situata sotto il mare del Nord al di fuori delle acque territoriali e sulla quale il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] esercita la sua sovranità (in prosieguo: l'«area di piattaforma continentale adiacente ai [OSCURATO:PERSONA]»), in particolare in base alla [OSCURATO:PERSONA] di Ginevra. 11 Secondo l'art. 1, lett. b) della WAMN, l'espressione «installazione mineraria» ai sensi di questa legge riguarda un impianto situato sopra o al di sopra dell'area di piattaforma continentale adiacente ai [OSCURATO:PERSONA], al fine della prospezione o della estrazione di minerali, oppure un complesso di impianti di cui almeno uno corrisponda a questa descrizione. 12 Dalla relazione esplicativa sull'art. 1 della WAMN discende che questa definizione dell'installazione mineraria comprende anche le navi adibite alla trivellazione e si riferisce a tutte le installazioni, sia fisse sia galleggianti (ormeggiate), situate al di fuori delle acque territoriali e atte alla prospezione o all'estrazione di minerali. 13 L'art. 1, lett. c), della WAMN prevede che ai sensi di questa legge per «lavoratore» si intende: «1) una persona che in forza di un contratto di lavoro presta la sua attività su o a partire da un'installazione mineraria; 2) una persona, non compresa nella definizione sub 1), che è stata assunta sulla base di un contratto di lavoro per compiere, per un periodo di almeno trenta giorni, lavori di ricognizione, di prospezione o di estrazione di minerali su o a partire da una nave che si trova nelle acque territoriali oppure al di sopra della piattaforma continentale del mare del Nord oltre le acque territoriali». 14 L'art. 2 della WAMN è così formulato: «Il contratto di lavoro di un lavoratore è disciplinato dal diritto olandese dei contratti di lavoro, comprese le pertinenti norme di diritto internazionale privato.

Ai fini dell'applicazione delle norme di diritto internazionale privato, il lavoro prestato da un lavoratore si considera svolto nel territorio dei [OSCURATO:PERSONA]». 15 L'art. 10, n. 1, della WAMN dispone: «Fermo restando quanto disposto all'art. 98, n. 2, e all'art. 126 del Codice di procedura civile, il Kantonrechter te Alkmaar è competente per conoscere le controversie relative al contratto di lavoro di un lavoratore ed all'applicazione della presente legge». 16 La relazione esplicativa sull'art. 10 della WAMN precisa che questa disposizione non può derogare alle norme previste dalla [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles.

Controversia principale e questioni pregiudiziali 17 Dal fascicolo della causa principale risulta che il sig. [OSCURATO:PERSONA] è stato dipendente della UOS in qualità di cuoco dal mese di luglio 1987 al 30 dicembre 1993. 18 Il giudice del rinvio rileva che fino al 21 settembre 1993 il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha lavorato per conto della UOS, «in particolare» al di sopra dell'area di piattaforma continentale adiacente ai [OSCURATO:PERSONA], a bordo di navi o su talune installazioni minerarie ai sensi della WAMN. 19 Secondo il giudice di rinvio, non è accertato quando precisamente, durante il periodo compreso tra l'inizio del suo rapporto di lavoro con la UOS, nel luglio 1987, e il 21 settembre 1993, il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha esercitato la sua attività sull'area di piattaforma continentale adiacente ai [OSCURATO:PERSONA], né quando esattamente egli ha lavorato su talune installazioni minerarie o su talune navi che rientrano nella definizione della WAMN. 20 Infatti, il sig. [OSCURATO:PERSONA] afferma di avere lavorato, nel corso di tutto questo periodo, principalmente sull'area di piattaforma continentale adiacente ai [OSCURATO:PERSONA], nella fattispecie su installazioni minerarie e navi battenti bandiera olandese; tuttavia l'esattezza di queste affermazioni viene contestata dalla UOS. 21 Al contrario, è certo che dal 21 settembre al 30 dicembre 1993 il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha esercitato la sua attività di cuoco a bordo di una gru galleggiante utilizzata nelle acque territoriali danesi per la costruzione di un ponte al di sopra del [OSCURATO:PERSONA] (Danimarca). 22 Contestando alla UOS di avere illegittimamente posto fine al suo rapporto di lavoro, in data 29 giugno 1994 il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha citato questa società dinanzi al Kantonrechter te Alkmaar ([OSCURATO:PERSONA]), conformemente all'art. 10, n. 1, della WAMN. 23 Questo giudice ha respinto l'eccezione di incompetenza sollevata dalla UOS sulla base di motivi fondati sul diritto olandese e ha dichiarato parzialmente fondato il ricorso del sig. [OSCURATO:PERSONA]. 24 La UOS ha allora proposto appello dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] te Alkmaar ([OSCURATO:PERSONA]), il quale ha considerato, sempre sulla base del solo diritto nazionale, che il primo giudice erroneamente si era ritenuto competente a conoscere la domanda del sig. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] te Alkmaar ha deciso, in sostanza, che si poteva tenere conto solo del periodo di lavoro successivo al 1° febbraio 1993, data di entrata in vigore della WAMN, e che il periodo di lavoro superiore a tre mesi trascorso nelle acque territoriali danesi doveva prevalere su quello passato al di sopra dell'area di piattaforma continentale adiacente ai [OSCURATO:PERSONA]. 25 Il 7 gennaio 1998, il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso in Cassazione dinanzi all'[OSCURATO:PERSONA] der [OSCURATO:PERSONA], il quale ha deciso che il [OSCURATO:PERSONA] te Alkmaar era incorso in un errore di diritto non esaminando d'ufficio se la competenza dei giudici olandesi potesse essere desunta dalle norme della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles.

Al riguardo, il giudice di rinvio si chiede se, ai fini dell'applicazione dell'art. 5, punto 1, di questa [OSCURATO:PERSONA], da una parte, il lavoro svolto dal sig. [OSCURATO:PERSONA] sull'area di piattaforma continentale adiacente ai [OSCURATO:PERSONA] debba essere considerato come compiuto nei [OSCURATO:PERSONA] - e, pertanto, sul territorio di uno Stato contraente - e, dall'altra parte, se l'interessato, a partire dalla sua assunzione presso la UOS nel luglio 1987, abbia svolto «abitualmente» il suo lavoro in questo luogo, ai sensi della menzionata disposizione della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles. 26 Ritenendo che, visto quanto sopra, la soluzione della controversia dipenda dall'interpretazione della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles, lo [OSCURATO:PERSONA] der [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di sospendere il procedimento e di proporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l'attività lavorativa svolta sull'area di piattaforma continentale adiacente ai [OSCURATO:PERSONA] da un lavoratore come definito dalla WAMN debba essere considerata, ai fini dell'applicazione dell'art. 5, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles, attività lavorativa svolta nei [OSCURATO:PERSONA], o debba essere a questa equiparata. 2) In caso affermativo, se, volendo stabilire se il lavoratore debba essere considerato come chi ha prestato "abitualmente" la sua attività lavorativa nei [OSCURATO:PERSONA], si debba tenere conto dell'intero periodo di attività lavorativa o solo dell'ultimo periodo della stessa. 3) Se, per risolvere la questione sub b), si debba distinguere fra il periodo precedente l'entrata in vigore della WAMN - quando la legge olandese non aveva ancora designato un giudice territorialmente competente per una controversia come quella in esame - ed il periodo successivo all'entrata in vigore della WAMN».

Sulla prima questione 27 Per risolvere tale questione, si deve ricordare, in primo luogo, che secondo una giurisprudenza consolidata, l'art. 5, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles non si può applicare quando il contratto di lavoro è interamente eseguito al di fuori del territorio degli Stati contraenti, per il motivo che il lavoratore esercita tutte le sue attività lavorative in paesi terzi (v. sentenza 15 febbraio 1989, causa 32/88, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 341, punto 22). 28 Di conseguenza, l'applicazione del menzionato art. 5, punto 1, presuppone che il contratto individuale di lavoro in esecuzione del quale il lavoratore esercita la sua attività professionale possa essere collegato al territorio di almeno uno Stato contraente. 29 In secondo luogo, dall'art. 29 della [OSCURATO:PERSONA] di Vienna 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati si ricava che «[s]alvo che un diverso intendimento non risulti dal trattato o non sia stato altrimenti accertato, un trattato vincola ciascuna delle parti per tutto l'insieme del suo territorio». 30 E' alla luce di queste valutazioni che si deve determinare se, ai fini dell'applicazione dell'art. 5, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles, un'attività svolta, come nella causa principale, sull'area di piattaforma continentale adiacente ai [OSCURATO:PERSONA] debba essere considerata come un'attività esercitata sul territorio dei [OSCURATO:PERSONA], e, pertanto, di uno Stato contraente. 31 In assenza di una disposizione della menzionata [OSCURATO:PERSONA] che disciplini questo aspetto del suo campo di applicazione e in mancanza di altri indizi in merito alla risposta da dare a questa domanda, occorre fare riferimento ai principi del diritto internazionale pubblico relativi al regime giuridico della piattaforma continentale, e, in particolare, alla [OSCURATO:PERSONA] di Ginevra, che era applicabile nei [OSCURATO:PERSONA] all'epoca dei fatti della causa principale. 32 Conformemente all'art. 2 della [OSCURATO:PERSONA] di Ginevra, lo Stato costiero esercita sulla piattaforma continentale diritti sovrani allo scopo di esplorarla e di sfruttarne le risorse naturali.

Questi diritti sono esclusivi e non dipendono da una specifica proclamazione. 33 Ai sensi dell'art. 5 della medesima [OSCURATO:PERSONA], «lo Stato costiero gode del diritto di costruire e condurre o utilizzare, sulla piattaforma continentale, installazioni e altre strutture necessarie per esplorarla e per sfruttarne le risorse naturali».

Il medesimo art. 5 prevede che tali installazioni o strutture «sono poste sotto la giurisdizione dello Stato costiero». 34 Anche la Corte internazionale di giustizia ha deciso che i diritti dello Stato costiero concernenti l'area di piattaforma continentale che costituisce un prolungamento naturale del suo territorio sotto il mare esistono ipso facto e ab initio in virtù della sovranità dello Stato su questo territorio e come un'estensione di questa sovranità sotto forma di esercizio dei diritti sovrani ai fini dell'esplorazione del letto del mare e dello sfruttamento delle sue risorse naturali (sentenza 20 febbraio 1969, cause dette «della piattaforma continentale del mare del Nord», Recueil des arrêts, avis consultatifs et ordonnances, 1969, pag. 3, punto 19). 35 Dopotutto, è in conformità a questi principi di diritto internazionale pubblico che l'art. 10, n. 1, della WAMN ha previsto che un giudice olandese fosse competente per conoscere le controversie relative al contratto di lavoro di una persona la cui attività viene svolta su o a partire da un'installazione mineraria, situata sopra l'area di piattaforma continentale adiacente ai [OSCURATO:PERSONA] o al di sopra della stessa area, al fine della prospezione e/o dello sfruttamento delle sue risorse naturali. 36 Ne consegue che la prima questione va risolta nel senso che l'attività svolta da un lavoratore su talune installazioni fisse o galleggianti situate sopra o al di sopra della piattaforma continentale adiacente ad uno Stato membro, nel contesto della prospezione e/o dello sfruttamento delle sue risorse naturali, deve essere considerata come un'attività svolta sul territorio di tale Stato ai fini dell'applicazione dell'art. 5, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles.

Sulla seconda questione 37 Per risolvere tale questione occorre ricordare in via preliminare la giurisprudenza della Corte relativa all'interpretazione dell'art. 5, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles quando la controversia riguarda un contratto individuale di lavoro. 38 In primo luogo, da questa giurisprudenza discende che, quando si tratta di questo tipo di contratti, il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio, previsto dalla menzionata disposizione della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles, deve essere determinato non con riferimento alla legge nazionale da applicare in base al diritto internazionale privato del giudice adito, come avviene per la generalità dei contratti, (giurisprudenza consolidata a partire dalla sentenza 6 ottobre 1976, causa 12/76, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1473), ma, al contrario, secondo criteri uniformi che la Corte deve definire basandosi sul sistema e sugli obiettivi della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles (v., in particolare, sentenze 13 luglio 1993, causa C-125/92, Mulox IBC, [OSCURATO:PERSONA]. pag.I-4075, punti 10, 11 e 16; 9 gennaio 1997, causa C-383/95, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-57, punti 12 e 13, e 28 settembre 1999, causa C-440/97, GIE [OSCURATO:PERSONA] e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-6307, punto 14). 39 In secondo luogo, la Corte osserva che la norma sulla competenza speciale contenuta nell'art. 5, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles si giustifica per l'esistenza di un nesso particolarmente stretto, ai fini della buona amministrazione della giustizia e dell'utile organizzazione del processo, fra la controversia ed il giudice chiamato a conoscerla e che il giudice del luogo dove va eseguita l'obbligazione del lavoratore di svolgere l'attività pattuita è il più idoneo a dirimere le liti eventualmente sorte dal contratto di lavoro (v., in particolare, sentenze citate Mulox IBC, punto 17, e [OSCURATO:PERSONA], punto 16). 40 In terzo luogo, la Corte rileva che, in materia di contratti di lavoro, l'interpretazione dell'art. 5, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles deve tener conto dell'esigenza di garantire un'adeguata tutela alla parte contraente più debole dal punto di vista sociale, ossia il lavoratore, e che tale tutela è meglio garantita se le liti relative ad un contratto di lavoro rientrano nella competenza del giudice del luogo in cui il lavoratore adempie le sue obbligazioni nei confronti del datore di lavoro, in quanto proprio in tale luogo il lavoratore può, con minor spesa, rivolgersi ai giudici o difendersi dinanzi ad essi (sentenze citate Mulox IBC, punti 18 e 19, e [OSCURATO:PERSONA], punto 17). 41 Da ciò la Corte ha dedotto che l'art. 5, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles deve essere interpretato nel senso che, in materia di contratti di lavoro, il luogo di esecuzione dell'obbligazione pertinente, ai sensi di tale disposizione, è quello in cui il lavoratore esercita di fatto le attività convenute con il datore di lavoro (sentenze citate Mulox IBC, punto 20; [OSCURATO:PERSONA], punto 15, e GIE [OSCURATO:PERSONA] e a., punto 14). 42 La Corte ha anche precisato che nel caso in cui il lavoro viene svolto in più Stati contraenti, occorre evitare il moltiplicarsi dei fori competenti, per prevenire il rischio di pronunce contrastanti e per facilitare così il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giurisdizionali al di fuori dello Stato nel quale sono state pronunciate, e che pertanto, l'art. 5, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles non può essere interpretato nel senso che conferisca una competenza concorrente ai giudici di ciascuno Stato contraente nel cui territorio il lavoratore svolge una parte delle sue attività (sentenze citate Mulox IBC, punti 21 e 23, e [OSCURATO:PERSONA], punto 18). 43 Di conseguenza, la Corte ha statuito, ai punti 25 e 26 della citata sentenza Mulox IBC, che, in un'ipotesi del genere, il luogo in cui l'obbligazione che caratterizza il contratto di lavoro è stata o deve essere eseguita, ai sensi dell'art. 5, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles, è quello nel quale, o a partire dal quale, il lavoratore adempie principalmente le sue obbligazioni nei confronti del datore di lavoro e che occorre tener conto della circostanza che il lavoratore ha svolto il compito affidatogli a partire da un ufficio sito in uno Stato contraente nel quale il lavoratore stesso aveva stabilito la sua residenza, a partire dal quale esercitava le sue attività per il datore di lavoro e nel quale ritornava dopo ogni viaggio di lavoro in altri paesi. 44 Nella citata sentenza [OSCURATO:PERSONA] la Corte ha dichiarato, per un'ipotesi simile, che il luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la sua attività, ai sensi dell'art. 5, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles, è quello in cui egli ha stabilito il centro effettivo delle proprie attività professionali e che per determinare concretamente tale luogo va preso in considerazione il fatto che il lavoratore trascorre la maggior parte del proprio tempo lavorativo in uno Stato contraente, in cui dispone di un ufficio a partire dal quale organizza le proprie attività per conto del datore di lavoro e nel quale fa ritorno dopo ciascun viaggio di lavoro all'estero. 45 Trattandosi di determinare concretamente il luogo di lavoro abituale, previsto nell'art. 5, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles, in una causa come la causa principale, si deve ricordare, da una parte, che il complesso dei fatti della lite tra il sig. [OSCURATO:PERSONA] e il suo datore di lavoro non è stato ancora chiaramente accertato dinanzi ai giudici nazionali. 46 Così, se è certo che il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha lavorato a bordo di una gru galleggiante nelle acque territoriali danesi dal 21 settembre al 30 dicembre 1993, per il resto, dal fascicolo risulta solamente che dal luglio 1987 al 21 settembre 1993 egli è stato impiegato dalla UOS, almeno per una parte di questo periodo, su navi o installazioni minerarie, ai sensi della WAMN, situate al di sopra dell'area di piattaforma continentale adiacente ai [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, le parti della causa principale sono in disaccordo in merito alle date esatte dell'attività svolta dal sig. [OSCURATO:PERSONA], nel corso del detto periodo, al di sopra della menzionata area e in più il fascicolo non consente di sapere se, nel corso di tale periodo, il lavoratore abbia eseguito alcune prestazioni a favore della UOS in un altro luogo, né, ove lo abbia fatto, quali siano stati il paese o i paesi interessati e la durata di queste attività.

Dagli accertamenti del [OSCURATO:PERSONA] te Alkmaar discende solamente che il sig. [OSCURATO:PERSONA], tra il 1° febbraio ed il 21 settembre 1993, ha lavorato 79 giorni al di sopra dell'area di piattaforma continentale adiacente ai [OSCURATO:PERSONA], ma non è stabilito chiaramente se, negli altri 144 giorni, egli abbia lavorato altrove o, invece, beneficiato di un periodo di ferie. 47 Nonostante questi dubbi, è tuttavia certo che nel periodo trascorso alle dipendenze della UOS, il sig. [OSCURATO:PERSONA] è stato impiegato almeno in due Stati contraenti differenti. 48 D'altra parte, diversamente dai fatti nelle cause che hanno portato alle citate sentenze Mulox IBC e [OSCURATO:PERSONA], il sig. [OSCURATO:PERSONA] non disponeva in uno degli Stati contraenti di un ufficio che costituisse il centro effettivo delle sue attività professionali e a partire dal quale egli adempisse la parte sostanziale delle sue obbligazioni nei confronti del datore di lavoro. 49 Questa giurisprudenza non può quindi essere integralmente trasposta nella causa in oggetto.

Tuttavia, essa rimane pertinente laddove implica che, nel caso di un contratto di lavoro eseguito nel territorio di più Stati contraenti, l'art. 5, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles, data la necessità sia di determinare il luogo con il quale la controversia presenta il nesso più significativo in modo da designare il giudice che si trova nella migliore posizione per decidere, sia di garantire un'adeguata tutela al lavoratore in quanto parte contraente più debole e di evitare la moltiplicazione dei fori competenti, va interpretato come se si riferisse al luogo dove, o a partire dal quale, il lavoratore di fatto adempie la parte più importante delle sue obbligazioni nei confronti del datore di lavoro.

Infatti, questo è il luogo nel quale il lavoratore può, con minor spesa, promuovere un'azione contro il proprio datore di lavoro o provvedere alla propria difesa e il giudice di questo luogo è quello più idoneo a dirimere la controversia sorta dal contratto di lavoro (v. sentenza citata, [OSCURATO:PERSONA], punti 22-24). 50 Alla luce di quanto sopra, quando si tratta di una controversia del genere di quella principale, il criterio pertinente da prendere in considerazione per determinare il luogo di lavoro abituale, ai sensi dell'art. 5, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles, è, in linea di principio, il luogo nel quale il lavoratore ha trascorso la maggior parte del proprio tempo lavorativo per conto del datore di lavoro. 51 Infatti, in un'ipotesi del tipo di quella oggetto della causa principale, nella quale il lavoratore, durante tutto il periodo di lavoro in questione, ha esercitato stabilmente la stessa attività a vantaggio del datore di lavoro, nella fattispecie quella di cuoco, il criterio qualitativo, ricavato dalla natura e dall'importanza del lavoro svolto in vari luoghi degli Stati contraenti, è privo di ogni pertinenza. 52 Orbene, il criterio temporale enunciato nel punto 50 della presente sentenza, basato sulla rispettiva durata del tempo di lavoro svolto nei vari Stati contraenti in questione, implica logicamente che tutto il periodo di attività del lavoratore venga preso in considerazione per determinare il luogo dove il lavoratore ha adempiuto la parte più significativa del suo lavoro e dove, in tale eventualità, si situa il centro di gravità del suo rapporto contrattuale con il datore di lavoro. 53 Sarebbe solo nell'ipotesi in cui, tenuto conto delle circostanze di fatto del caso di specie, l'oggetto della controversia presentasse nessi più stretti con un altro luogo di lavoro che il principio enunciato nel punto precedente non potrebbe applicarsi. 54 Così, si dovrebbe prendere in considerazione il periodo di lavoro più recente quando il lavoratore, dopo avere svolto il suo lavoro per un certo lasso di tempo in un luogo determinato, esercita la sua attività in maniera durevole in un luogo differente, allorché, secondo la chiara volontà delle parti, quest'ultimo è destinato a diventare un nuovo luogo di lavoro abituale ai sensi dell'art. 5, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles. 55 In compenso, qualora i criteri enunciati nei punti 50-54 della presente sentenza non consentissero al giudice nazionale di determinare il luogo abituale di lavoro ai fini dell'applicazione dell'art. 5, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles, a motivo del fatto che esistono almeno due luoghi di lavoro di uguale importanza oppure che nessuno dei vari luoghi dove il lavoratore ha svolto la sua attività presenta un rapporto sufficientemente stabile ed intenso con il lavoro fornito per essere considerato come luogo di collegamento prevalente ai fini della determinazione del giudice competente, occorre, come già discende dai punti 42 e 49 della presente sentenza, evitare la moltiplicazione dei giudici competenti a conoscere di un medesimo rapporto giuridico.

L'art. 5, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles non può pertanto essere interpretato nel senso che esso conferirebbe una competenza concorrente ai giudici di ogni Stato contraente sul territorio del quale il lavoratore ha svolto una parte della sua attività professionale. 56 Al riguardo, si deve ricordare che, da una parte, come risulta dalla [OSCURATO:PERSONA] relativa alla [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles (GU 1979, C 59, pag. 1, in particolare pag. 22), le norme di competenza speciale costituiscono solamente un'opzione supplementare a scelta dell'attore, senza per questo incidere sul principio generale, espresso nell'art. 2, primo comma, della menzionata [OSCURATO:PERSONA], secondo cui le persone domiciliate nel territorio di uno Stato contraente sono citate dinanzi ai giudici di questo Stato, indipendentemente dalla nazionalità delle parti.

D'altra parte, l'art. 5, punto 1, ultima parte, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles, prevede che, qualora il lavoratore non svolga abitualmente la propria attività in un solo paese, il datore di lavoro può essere citato dinanzi al giudice del luogo in cui è situato, o era situato, lo stabilimento presso il quale il lavoratore è stato assunto. 57 Di conseguenza, nell'ipotesi evocata al punto 55 della presente sentenza, il lavoratore potrà scegliere di agire contro il datore di lavoro sia davanti al giudice del luogo dello stabilimento presso il quale è stato assunto, in conformità dell'art. 5, punto 1, ultima parte, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles, sia davanti ai giudici dello Stato contraente sul territorio del quale il datore di lavoro ha il domicilio, in conformità dell'art. 2, primo comma, della menzionata [OSCURATO:PERSONA], laddove questi due fori non siano identici. 58 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, la seconda questione dev'essere risolta dichiarando che l'art. 5, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles va interpretato nel senso che, nell'ipotesi in cui il lavoratore adempia le obbligazioni derivanti dal suo contratto di lavoro in più Stati contraenti, il luogo dove egli svolge abitualmente la sua attività, ai sensi di questa disposizione, è il luogo nel quale, o a partire dal quale, tenuto conto di tutte le circostanze del caso di specie, egli adempie di fatto la parte sostanziale delle sue obbligazioni nei confronti del datore di lavoro.

Nel caso di un contratto di lavoro in esecuzione del quale il lavoratore esercita le stesse attività per il suo datore di lavoro in più Stati contraenti, occorre, in linea di principio, tener conto di tutta la durata del rapporto di lavoro per determinare il luogo dove il lavoratore svolgeva abitualmente la sua attività, ai sensi della menzionata disposizione.

In mancanza di altri criteri, tale luogo è quello dove il lavoratore ha trascorso la maggior parte del tempo lavorativo.

La soluzione sarebbe diversa solo se, avuto riguardo agli elementi di fatto del caso di specie, l'oggetto della controversia in questione presentasse nessi più stretti con un altro luogo di lavoro, nel qual caso questo luogo sarebbe pertinente ai fini dell'applicazione dell'art. 5, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles.

Qualora i criteri definiti dalla Corte non consentissero al giudice nazionale di determinare il luogo abituale di lavoro previsto dall'art. 5, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles, il lavoratore potrà scegliere se citare il suo datore di lavoro davanti al giudice del luogo dello stabilimento presso il quale è stato assunto, oppure davanti ai giudici dello Stato contraente sul cui territorio è domiciliato il datore di lavoro.

Terza questione 59 Per quanto riguarda tale questione, si deve da una parte anzitutto rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles ha come oggetto di determinare la competenza dei giudici degli Stati contraenti nell'ambito giuridico intracomunitario in materia civile e commerciale, sicché le norme processuali interne sono escluse dalle materie disciplinate da questa [OSCURATO:PERSONA] a vantaggio delle disposizioni di questa (v. sentenza 13 novembre 1979, causa 25/79, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3423, punto 5). 60 Va d'altra parte ricordato come da una costante giurisprudenza risulti che i termini impiegati nell'art. 5, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles, in materia di contratti di lavoro, devono essere interpretati in maniera autonoma, in modo da garantire sia la piena efficacia, sia l'applicazione uniforme in tutti gli Stati contraenti di questa [OSCURATO:PERSONA], che mira segnatamente ad unificare le norme in materia di competenza dei giudici degli Stati contraenti (v., in particolare, sentenze citate Mulox IBC, punti 10 e 16, e [OSCURATO:PERSONA], punti 12 e 13). 61 Ne consegue che il diritto nazionale non rileva assolutamente per l'applicazione dell'art. 5, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles, sicché la data di entrata in vigore della WAMN non modifica affatto la portata di tale disposizione. 62 Visto quanto sopra, la terza questione va risolta nel senso che il diritto nazionale applicabile alla controversia principale non ha alcuna incidenza sull'interpretazione della nozione di luogo nel quale il lavoratore svolge abitualmente la propria attività, ai sensi dell'art. 5, punto 1, della detta [OSCURATO:PERSONA], che è l'oggetto della seconda questione.

Decisione relativa alle spese Sulle spese 63 Le spese sostenute dai governi olandese e dal [OSCURATO:PERSONA], nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione.

Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Sesta Sezione), pronunciandosi sulle questioni sottopostele dallo [OSCURATO:PERSONA] der [OSCURATO:PERSONA] con sentenza 4 febbraio 2000, dichiara: 1) L'attività svolta da un lavoratore su impianti fissi o galleggianti situati sopra o al di sopra della piattaforma continentale adiacente ad uno Stato membro, nel contesto della prospezione e/o dello sfruttamento delle sue risorse naturali, deve essere considerata come un'attività svolta sul territorio di tale Stato ai fini dell'applicazione dell'art. 5, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla [OSCURATO:PERSONA] 9 ottobre 1978, relativa all'adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, dell'[OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord, dalla [OSCURATO:PERSONA] 25 ottobre 1982, relativa all'adesione della Repubblica ellenica, e dalla [OSCURATO:PERSONA] 26 maggio 1989, relativa all'adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Spagna e della Repubblica portoghese. 2) L'art. 5, punto 1, della detta [OSCURATO:PERSONA] va interpretato nel senso che, nell'ipotesi in cui il lavoratore adempia le obbligazioni derivanti dal suo contratto di lavoro in più Stati contraenti, il luogo dove egli svolge abitualmente la sua attività, ai sensi di questa disposizione, è il luogo nel quale, o a partire dal quale, tenuto conto di tutte le circostanze del caso di specie, egli adempie di fatto la parte sostanziale delle sue obbligazioni nei confronti del datore di lavoro.

Nel caso di un contratto di lavoro in esecuzione del quale il lavoratore esercita le stesse attività per il suo datore di lavoro in più Stati contraenti, occorre, in linea di principio, tener conto di tutta la durata del rapporto di lavoro per determinare il luogo dove il lavoratore svolgeva abitualmente la sua attività, ai sensi della menzionata disposizione.

In mancanza di altri criteri, tale luogo è quello dove il lavoratore ha trascorso la maggior parte del tempo lavorativo.

La soluzione sarebbe diversa solo se, avuto riguardo agli elementi di fatto del caso di specie, l'oggetto della controversia in questione presentasse nessi più stretti con un altro luogo di lavoro, nel qual caso questo luogo sarebbe pertinente ai fini dell'applicazione dell'art. 5, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles.

Qualora i criteri definiti dalla Corte non consentissero al giudice nazionale di determinare il luogo abituale di lavoro previsto dall'art. 5, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles, il lavoratore potrà scegliere se citare il suo datore di lavoro davanti al giudice del luogo dello stabilimento presso il quale è stato assunto, oppure davanti ai giudici dello Stato contraente sul cui territorio è domiciliato il datore di lavoro. 3) Il diritto nazionale applicabile alla controversia principale non ha alcuna incidenza sull'interpretazione della nozione di luogo nel quale il lavoratore svolge abitualmente la propria attività, ai sensi dell'art. 5, punto 1, della detta [OSCURATO:PERSONA], che è l'oggetto della seconda questione.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 62000J0037 - IT Avis juridique important | 62000J0037 Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 27 febbraio 2002. - [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA]. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: [OSCURATO:PERSONA] der [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. - [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles - Art. 5, punto 1 - Giudice del luogo di esecuzione dell'obbligazione contrattuale - Contratto di lavoro - Luogo nel quale il lavoratore svolge abitualmente la propria attività - Nozione - Lavoro svolto in parte in un impianto stabilito al di sotto della piattaforma continentale adiacente ad uno Stato contraente e in parte sul territorio di un altro Stato contraente. - [OSCURATO:PERSONA]37/00. raccolta della giurisprudenza 2002 pagina I-02013 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave 1. [OSCURATO:PERSONA] concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni - Competenze speciali - Foro del luogo di esecuzione dell'obbligazione contrattuale - Contratto di lavoro - Attività svolta «sul territorio di uno Stato contraente» - Nozione - Attività svolta sulla zona di piattaforma continentale adiacente ad uno Stato contraente - Inclusione ([OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968, art. 5, punto 1, come modificata dalle Convenzioni di adesione del 1978, del 1982 e del 1989) 2. [OSCURATO:PERSONA] concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni - Competenze speciali - Foro del luogo di esecuzione dell'obbligazione contrattuale - Contratto di lavoro - Luogo nel quale il lavoratore svolge abitualmente la propria attività - Determinazione in caso di svolgimento dell'attività in più Stati contraenti - Criteri ([OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968, art. 5, punto 1, come modificata dalle Convenzioni di adesione del 1978, del 1982 e del 1989) [OSCURATO:PERSONA] 1. L'attività svolta da un lavoratore su impianti fissi o galleggianti situati sopra o al di sopra della piattaforma continentale adiacente ad uno Stato membro, nel contesto della prospezione e/o dello sfruttamento delle sue risorse naturali, deve essere considerata come un'attività svolta sul territorio di tale Stato ai fini dell'applicazione dell'art. 5, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla [OSCURATO:PERSONA] 9 ottobre 1978, relativa all'adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, dell'[OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord, dalla [OSCURATO:PERSONA] 25 ottobre 1982, relativa all'adesione della Repubblica ellenica, e dalla [OSCURATO:PERSONA] 26 maggio 1989, relativa all'adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Spagna e della Repubblica portoghese. ( v. punto 36, dispositivo 1 ) 2. L'art. 5, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla [OSCURATO:PERSONA] 9 ottobre 1978, relativa all'adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, dell'[OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord, dalla [OSCURATO:PERSONA] 25 ottobre 1982, relativa all'adesione della Repubblica ellenica, e dalla [OSCURATO:PERSONA] 26 maggio 1989, relativa all'adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Spagna e della Repubblica portoghese, va interpretato nel senso che, nell'ipotesi in cui il lavoratore adempia le obbligazioni derivanti dal suo contratto di lavoro in più Stati contraenti, il luogo dove egli svolge abitualmente la sua attività, ai sensi di questa disposizione, è il luogo nel quale, o a partire dal quale, tenuto conto di tutte le circostanze del caso di specie, egli adempie di fatto la parte sostanziale delle sue obbligazioni nei confronti del datore di lavoro. Nel caso di un contratto di lavoro in esecuzione del quale il lavoratore esercita le stesse attività per il suo datore di lavoro in più Stati contraenti, occorre, in linea di principio, tener conto di tutta la durata del rapporto di lavoro per determinare il luogo dove il lavoratore svolgeva abitualmente la sua attività, ai sensi della menzionata disposizione. In mancanza di altri criteri, tale luogo è quello dove il lavoratore ha trascorso la maggior parte del tempo lavorativo. La soluzione sarebbe diversa solo se, avuto riguardo agli elementi di fatto del caso di specie, l'oggetto della controversia presentasse nessi più stretti con un altro luogo di lavoro, nel qual caso questo luogo sarebbe pertinente ai fini dell'applicazione dell'art. 5, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles. Qualora i criteri definiti dalla Corte non consentissero al giudice nazionale di determinare il luogo abituale di lavoro di cui all'art. 5, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles, il lavoratore potrà scegliere se citare il suo datore di lavoro davanti al giudice del luogo dello stabilimento presso il quale è stato assunto oppure davanti ai giudici dello Stato contraente sul cui territorio è domiciliato il datore di lavoro. Peraltro, il diritto nazionale applicabile alla controversia non ha alcuna incidenza sull'interpretazione della nozione di luogo nel quale il lavoratore svolge abitualmente la propria attività, ai sensi della detta disposizione. ( v. punti 58, 62, dispositivo 2-3 ) [OSCURATO:PERSONA] procedimento C-37/00, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi del Protocollo 3 giugno 1971, relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dallo [OSCURATO:PERSONA] der [OSCURATO:PERSONA], nella causa dinanzi ad esso pendente tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 5, punto 1, della citata [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968 (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalla [OSCURATO:PERSONA] 9 ottobre 1978, relativa all'adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, dell'[OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord (GU L 304, pag. 1, e - testo modificato - pag. 77), dalla [OSCURATO:PERSONA] 25 ottobre 1982, relativa all'adesione della Repubblica ellenica (GU L 388, pag. 1), e dalla [OSCURATO:PERSONA] 26 maggio 1989, relativa all'adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 285, pag. 1), LA CORTE (Sesta Sezione), composta dalla sig.ra F. Macken, presidente di sezione, dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. J.-P. Puissochet, R. Schintgen (relatore) e V. Skouris, giudici, avvocato generale: F.G. Jacobs cancelliere: R. Grass viste le osservazioni scritte presentate: - per il sig. [OSCURATO:PERSONA], dall'avv. E. van Staden ten Brink, advocaat; - per la [OSCURATO:PERSONA]., dagli avv.ti C.J.J.C. van Nispen e S.J. Schaafsma, advocaten; - per il governo dei [OSCURATO:PERSONA], dal sig. M. A. Fierstra, in qualità di agente; - per il governo del [OSCURATO:PERSONA], dalla sig.ra G. Amodeo, in qualità di agente, assistita dalla sig.ra K. Smith, barrister; - per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. J.L. [OSCURATO:PERSONA] e dalla sig.ra W. Neirinck, in qualità di agenti, vista la relazione del giudice relatore, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 18 ottobre 2001, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con sentenza 4 febbraio 2000, pervenuta in cancelleria il 10 febbraio seguente, lo [OSCURATO:PERSONA] der [OSCURATO:PERSONA] (Corte Suprema dei [OSCURATO:PERSONA]) in base al Protocollo 3 giugno 1971, relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, ha sottoposto a questa Corte tre questioni pregiudiziali relative all'interpretazione dell'art. 5, punto 1, di detta [OSCURATO:PERSONA] (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalla [OSCURATO:PERSONA] 9 ottobre 1978, relativa all'adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, dell'[OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord (GU L 304, pag. 1, e - testo modificato - pag. 77), dalla [OSCURATO:PERSONA] 25 ottobre 1982, relativa all'adesione della Repubblica ellenica (GU L 388, pag. 1), e dalla [OSCURATO:PERSONA] 26 maggio 1989, relativa all'adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 285, pag. 1; in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles»). 2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra il sig. [OSCURATO:PERSONA], cittadino tedesco domiciliato a Krefeld (Germania), e il suo datore di lavoro, la società di diritto scozzese [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «UOS»), con sede in Aberdeen ([OSCURATO:PERSONA]), seguita al recesso dal contratto di lavoro da parte di quest'ultima. Contesto giuridico [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles 3 Le norme sulla competenza stabilite dalla [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles figurano nel titolo II di questa, costituito dagli artt. 2-24. 4 L'art. 2, primo comma, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles, che fa parte del titolo II della stessa, sezione 1, intitolata «Disposizioni generali», recita quanto segue: «Salve le disposizioni della presente convenzione, le persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti agli organi giurisdizionali di tale Stato». 5 L'art. 3, primo comma, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles, che figura nella stessa sezione, prevede quanto segue: «Le persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente possono essere convenute davanti agli organi giurisdizionali di un altro Stato contraente solo in virtù delle norme enunciate alle sezioni da 2 a 6 del presente titolo». 6 Nelle sezioni 2-6 del titolo II la [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles prevede norme sulla competenza speciale o esclusiva. 7 Così, ai sensi dell'art. 5, contenuto nella sezione 2, intitolata «Competenze speciali», del titolo II della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles: «Il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente: 1) in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita; in materia di contratto individuale di lavoro, il luogo è quello in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività; qualora il lavoratore non svolga abitualmente la propria attività in un solo paese, il datore di lavoro può essere citato dinanzi al giudice del luogo in cui è situato o era situato lo stabilimento presso il quale è stato assunto; (...)». Diritto internazionale applicabile 8 [OSCURATO:PERSONA] sulla piattaforma continentale, conclusa a Ginevra il 29 aprile 1958 (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA] di Ginevra»), è entrata in vigore il 10 giugno 1964 ed è stata ratificata dal [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] il 18 febbraio 1966. Invece, la [OSCURATO:PERSONA] delle Nazioni Unite sul diritto del mare, sottoscritta a [OSCURATO:PERSONA] il 10 dicembre 1982, è stata ratificata dal [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] solo il 28 giugno 1996, sicché essa non era applicabile in questo Stato all'epoca dei fatti della causa principale. Disposizioni nazionali pertinenti 9 [OSCURATO:PERSONA] la Wet arbeid mijnbouw Noordzee (legge relativa alle attività minerarie nel mare del Nord; in prosieguo: la «WAMN»), del 2 novembre 1992, è entrata in vigore il 1° febbraio 1993. 10 L'art. 1, lett. a), della WAMN dispone che per «piattaforma continentale» ai sensi di questa legge s'intende ciò che s'intende sotto la stessa nozione nella Mijnwet continentaal plat (legge sullo sfruttamento minerario della piattaforma continentale), del 23 settembre 1965, cioè la parte del fondo marino e del relativo sottosuolo che è situata sotto il mare del Nord al di fuori delle acque territoriali e sulla quale il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] esercita la sua sovranità (in prosieguo: l'«area di piattaforma continentale adiacente ai [OSCURATO:PERSONA]»), in particolare in base alla [OSCURATO:PERSONA] di Ginevra. 11 Secondo l'art. 1, lett. b) della WAMN, l'espressione «installazione mineraria» ai sensi di questa legge riguarda un impianto situato sopra o al di sopra dell'area di piattaforma continentale adiacente ai [OSCURATO:PERSONA], al fine della prospezione o della estrazione di minerali, oppure un complesso di impianti di cui almeno uno corrisponda a questa descrizione. 12 Dalla relazione esplicativa sull'art. 1 della WAMN discende che questa definizione dell'installazione mineraria comprende anche le navi adibite alla trivellazione e si riferisce a tutte le installazioni, sia fisse sia galleggianti (ormeggiate), situate al di fuori delle acque territoriali e atte alla prospezione o all'estrazione di minerali. 13 L'art. 1, lett. c), della WAMN prevede che ai sensi di questa legge per «lavoratore» si intende: «1) una persona che in forza di un contratto di lavoro presta la sua attività su o a partire da un'installazione mineraria; 2) una persona, non compresa nella definizione sub 1), che è stata assunta sulla base di un contratto di lavoro per compiere, per un periodo di almeno trenta giorni, lavori di ricognizione, di prospezione o di estrazione di minerali su o a partire da una nave che si trova nelle acque territoriali oppure al di sopra della piattaforma continentale del mare del Nord oltre le acque territoriali». 14 L'art. 2 della WAMN è così formulato: «Il contratto di lavoro di un lavoratore è disciplinato dal diritto olandese dei contratti di lavoro, comprese le pertinenti norme di diritto internazionale privato. Ai fini dell'applicazione delle norme di diritto internazionale privato, il lavoro prestato da un lavoratore si considera svolto nel territorio dei [OSCURATO:PERSONA]». 15 L'art. 10, n. 1, della WAMN dispone: «Fermo restando quanto disposto all'art. 98, n. 2, e all'art. 126 del Codice di procedura civile, il Kantonrechter te Alkmaar è competente per conoscere le controversie relative al contratto di lavoro di un lavoratore ed all'applicazione della presente legge». 16 La relazione esplicativa sull'art. 10 della WAMN precisa che questa disposizione non può derogare alle norme previste dalla [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles. Controversia principale e questioni pregiudiziali 17 Dal fascicolo della causa principale risulta che il sig. [OSCURATO:PERSONA] è stato dipendente della UOS in qualità di cuoco dal mese di luglio 1987 al 30 dicembre 1993. 18 Il giudice del rinvio rileva che fino al 21 settembre 1993 il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha lavorato per conto della UOS, «in particolare» al di sopra dell'area di piattaforma continentale adiacente ai [OSCURATO:PERSONA], a bordo di navi o su talune installazioni minerarie ai sensi della WAMN. 19 Secondo il giudice di rinvio, non è accertato quando precisamente, durante il periodo compreso tra l'inizio del suo rapporto di lavoro con la UOS, nel luglio 1987, e il 21 settembre 1993, il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha esercitato la sua attività sull'area di piattaforma continentale adiacente ai [OSCURATO:PERSONA], né quando esattamente egli ha lavorato su talune installazioni minerarie o su talune navi che rientrano nella definizione della WAMN. 20 Infatti, il sig. [OSCURATO:PERSONA] afferma di avere lavorato, nel corso di tutto questo periodo, principalmente sull'area di piattaforma continentale adiacente ai [OSCURATO:PERSONA], nella fattispecie su installazioni minerarie e navi battenti bandiera olandese; tuttavia l'esattezza di queste affermazioni viene contestata dalla UOS. 21 Al contrario, è certo che dal 21 settembre al 30 dicembre 1993 il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha esercitato la sua attività di cuoco a bordo di una gru galleggiante utilizzata nelle acque territoriali danesi per la costruzione di un ponte al di sopra del [OSCURATO:PERSONA] (Danimarca). 22 Contestando alla UOS di avere illegittimamente posto fine al suo rapporto di lavoro, in data 29 giugno 1994 il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha citato questa società dinanzi al Kantonrechter te Alkmaar ([OSCURATO:PERSONA]), conformemente all'art. 10, n. 1, della WAMN. 23 Questo giudice ha respinto l'eccezione di incompetenza sollevata dalla UOS sulla base di motivi fondati sul diritto olandese e ha dichiarato parzialmente fondato il ricorso del sig. [OSCURATO:PERSONA]. 24 La UOS ha allora proposto appello dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] te Alkmaar ([OSCURATO:PERSONA]), il quale ha considerato, sempre sulla base del solo diritto nazionale, che il primo giudice erroneamente si era ritenuto competente a conoscere la domanda del sig. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] te Alkmaar ha deciso, in sostanza, che si poteva tenere conto solo del periodo di lavoro successivo al 1° febbraio 1993, data di entrata in vigore della WAMN, e che il periodo di lavoro superiore a tre mesi trascorso nelle acque territoriali danesi doveva prevalere su quello passato al di sopra dell'area di piattaforma continentale adiacente ai [OSCURATO:PERSONA]. 25 Il 7 gennaio 1998, il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso in Cassazione dinanzi all'[OSCURATO:PERSONA] der [OSCURATO:PERSONA], il quale ha deciso che il [OSCURATO:PERSONA] te Alkmaar era incorso in un errore di diritto non esaminando d'ufficio se la competenza dei giudici olandesi potesse essere desunta dalle norme della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles. Al riguardo, il giudice di rinvio si chiede se, ai fini dell'applicazione dell'art. 5, punto 1, di questa [OSCURATO:PERSONA], da una parte, il lavoro svolto dal sig. [OSCURATO:PERSONA] sull'area di piattaforma continentale adiacente ai [OSCURATO:PERSONA] debba essere considerato come compiuto nei [OSCURATO:PERSONA] - e, pertanto, sul territorio di uno Stato contraente - e, dall'altra parte, se l'interessato, a partire dalla sua assunzione presso la UOS nel luglio 1987, abbia svolto «abitualmente» il suo lavoro in questo luogo, ai sensi della menzionata disposizione della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles. 26 Ritenendo che, visto quanto sopra, la soluzione della controversia dipenda dall'interpretazione della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles, lo [OSCURATO:PERSONA] der [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di sospendere il procedimento e di proporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l'attività lavorativa svolta sull'area di piattaforma continentale adiacente ai [OSCURATO:PERSONA] da un lavoratore come definito dalla WAMN debba essere considerata, ai fini dell'applicazione dell'art. 5, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles, attività lavorativa svolta nei [OSCURATO:PERSONA], o debba essere a questa equiparata. 2) In caso affermativo, se, volendo stabilire se il lavoratore debba essere considerato come chi ha prestato "abitualmente" la sua attività lavorativa nei [OSCURATO:PERSONA], si debba tenere conto dell'intero periodo di attività lavorativa o solo dell'ultimo periodo della stessa. 3) Se, per risolvere la questione sub b), si debba distinguere fra il periodo precedente l'entrata in vigore della WAMN - quando la legge olandese non aveva ancora designato un giudice territorialmente competente per una controversia come quella in esame - ed il periodo successivo all'entrata in vigore della WAMN». Sulla prima questione 27 Per risolvere tale questione, si deve ricordare, in primo luogo, che secondo una giurisprudenza consolidata, l'art. 5, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles non si può applicare quando il contratto di lavoro è interamente eseguito al di fuori del territorio degli Stati contraenti, per il motivo che il lavoratore esercita tutte le sue attività lavorative in paesi terzi (v. sentenza 15 febbraio 1989, causa 32/88, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 341, punto 22). 28 Di conseguenza, l'applicazione del menzionato art. 5, punto 1, presuppone che il contratto individuale di lavoro in esecuzione del quale il lavoratore esercita la sua attività professionale possa essere collegato al territorio di almeno uno Stato contraente. 29 In secondo luogo, dall'art. 29 della [OSCURATO:PERSONA] di Vienna 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati si ricava che «[s]alvo che un diverso intendimento non risulti dal trattato o non sia stato altrimenti accertato, un trattato vincola ciascuna delle parti per tutto l'insieme del suo territorio». 30 E' alla luce di queste valutazioni che si deve determinare se, ai fini dell'applicazione dell'art. 5, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles, un'attività svolta, come nella causa principale, sull'area di piattaforma continentale adiacente ai [OSCURATO:PERSONA] debba essere considerata come un'attività esercitata sul territorio dei [OSCURATO:PERSONA], e, pertanto, di uno Stato contraente. 31 In assenza di una disposizione della menzionata [OSCURATO:PERSONA] che disciplini questo aspetto del suo campo di applicazione e in mancanza di altri indizi in merito alla risposta da dare a questa domanda, occorre fare riferimento ai principi del diritto internazionale pubblico relativi al regime giuridico della piattaforma continentale, e, in particolare, alla [OSCURATO:PERSONA] di Ginevra, che era applicabile nei [OSCURATO:PERSONA] all'epoca dei fatti della causa principale. 32 Conformemente all'art. 2 della [OSCURATO:PERSONA] di Ginevra, lo Stato costiero esercita sulla piattaforma continentale diritti sovrani allo scopo di esplorarla e di sfruttarne le risorse naturali. Questi diritti sono esclusivi e non dipendono da una specifica proclamazione. 33 Ai sensi dell'art. 5 della medesima [OSCURATO:PERSONA], «lo Stato costiero gode del diritto di costruire e condurre o utilizzare, sulla piattaforma continentale, installazioni e altre strutture necessarie per esplorarla e per sfruttarne le risorse naturali». Il medesimo art. 5 prevede che tali installazioni o strutture «sono poste sotto la giurisdizione dello Stato costiero». 34 Anche la Corte internazionale di giustizia ha deciso che i diritti dello Stato costiero concernenti l'area di piattaforma continentale che costituisce un prolungamento naturale del suo territorio sotto il mare esistono ipso facto e ab initio in virtù della sovranità dello Stato su questo territorio e come un'estensione di questa sovranità sotto forma di esercizio dei diritti sovrani ai fini dell'esplorazione del letto del mare e dello sfruttamento delle sue risorse naturali (sentenza 20 febbraio 1969, cause dette «della piattaforma continentale del mare del Nord», Recueil des arrêts, avis consultatifs et ordonnances, 1969, pag. 3, punto 19). 35 Dopotutto, è in conformità a questi principi di diritto internazionale pubblico che l'art. 10, n. 1, della WAMN ha previsto che un giudice olandese fosse competente per conoscere le controversie relative al contratto di lavoro di una persona la cui attività viene svolta su o a partire da un'installazione mineraria, situata sopra l'area di piattaforma continentale adiacente ai [OSCURATO:PERSONA] o al di sopra della stessa area, al fine della prospezione e/o dello sfruttamento delle sue risorse naturali. 36 Ne consegue che la prima questione va risolta nel senso che l'attività svolta da un lavoratore su talune installazioni fisse o galleggianti situate sopra o al di sopra della piattaforma continentale adiacente ad uno Stato membro, nel contesto della prospezione e/o dello sfruttamento delle sue risorse naturali, deve essere considerata come un'attività svolta sul territorio di tale Stato ai fini dell'applicazione dell'art. 5, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles. Sulla seconda questione 37 Per risolvere tale questione occorre ricordare in via preliminare la giurisprudenza della Corte relativa all'interpretazione dell'art. 5, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles quando la controversia riguarda un contratto individuale di lavoro. 38 In primo luogo, da questa giurisprudenza discende che, quando si tratta di questo tipo di contratti, il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio, previsto dalla menzionata disposizione della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles, deve essere determinato non con riferimento alla legge nazionale da applicare in base al diritto internazionale privato del giudice adito, come avviene per la generalità dei contratti, (giurisprudenza consolidata a partire dalla sentenza 6 ottobre 1976, causa 12/76, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1473), ma, al contrario, secondo criteri uniformi che la Corte deve definire basandosi sul sistema e sugli obiettivi della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles (v., in particolare, sentenze 13 luglio 1993, causa C-125/92, Mulox IBC, [OSCURATO:PERSONA]. pag.I-4075, punti 10, 11 e 16; 9 gennaio 1997, causa C-383/95, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-57, punti 12 e 13, e 28 settembre 1999, causa C-440/97, GIE [OSCURATO:PERSONA] e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-6307, punto 14). 39 In secondo luogo, la Corte osserva che la norma sulla competenza speciale contenuta nell'art. 5, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles si giustifica per l'esistenza di un nesso particolarmente stretto, ai fini della buona amministrazione della giustizia e dell'utile organizzazione del processo, fra la controversia ed il giudice chiamato a conoscerla e che il giudice del luogo dove va eseguita l'obbligazione del lavoratore di svolgere l'attività pattuita è il più idoneo a dirimere le liti eventualmente sorte dal contratto di lavoro (v., in particolare, sentenze citate Mulox IBC, punto 17, e [OSCURATO:PERSONA], punto 16). 40 In terzo luogo, la Corte rileva che, in materia di contratti di lavoro, l'interpretazione dell'art. 5, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles deve tener conto dell'esigenza di garantire un'adeguata tutela alla parte contraente più debole dal punto di vista sociale, ossia il lavoratore, e che tale tutela è meglio garantita se le liti relative ad un contratto di lavoro rientrano nella competenza del giudice del luogo in cui il lavoratore adempie le sue obbligazioni nei confronti del datore di lavoro, in quanto proprio in tale luogo il lavoratore può, con minor spesa, rivolgersi ai giudici o difendersi dinanzi ad essi (sentenze citate Mulox IBC, punti 18 e 19, e [OSCURATO:PERSONA], punto 17). 41 Da ciò la Corte ha dedotto che l'art. 5, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles deve essere interpretato nel senso che, in materia di contratti di lavoro, il luogo di esecuzione dell'obbligazione pertinente, ai sensi di tale disposizione, è quello in cui il lavoratore esercita di fatto le attività convenute con il datore di lavoro (sentenze citate Mulox IBC, punto 20; [OSCURATO:PERSONA], punto 15, e GIE [OSCURATO:PERSONA] e a., punto 14). 42 La Corte ha anche precisato che nel caso in cui il lavoro viene svolto in più Stati contraenti, occorre evitare il moltiplicarsi dei fori competenti, per prevenire il rischio di pronunce contrastanti e per facilitare così il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giurisdizionali al di fuori dello Stato nel quale sono state pronunciate, e che pertanto, l'art. 5, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles non può essere interpretato nel senso che conferisca una competenza concorrente ai giudici di ciascuno Stato contraente nel cui territorio il lavoratore svolge una parte delle sue attività (sentenze citate Mulox IBC, punti 21 e 23, e [OSCURATO:PERSONA], punto 18). 43 Di conseguenza, la Corte ha statuito, ai punti 25 e 26 della citata sentenza Mulox IBC, che, in un'ipotesi del genere, il luogo in cui l'obbligazione che caratterizza il contratto di lavoro è stata o deve essere eseguita, ai sensi dell'art. 5, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles, è quello nel quale, o a partire dal quale, il lavoratore adempie principalmente le sue obbligazioni nei confronti del datore di lavoro e che occorre tener conto della circostanza che il lavoratore ha svolto il compito affidatogli a partire da un ufficio sito in uno Stato contraente nel quale il lavoratore stesso aveva stabilito la sua residenza, a partire dal quale esercitava le sue attività per il datore di lavoro e nel quale ritornava dopo ogni viaggio di lavoro in altri paesi. 44 Nella citata sentenza [OSCURATO:PERSONA] la Corte ha dichiarato, per un'ipotesi simile, che il luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la sua attività, ai sensi dell'art. 5, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles, è quello in cui egli ha stabilito il centro effettivo delle proprie attività professionali e che per determinare concretamente tale luogo va preso in considerazione il fatto che il lavoratore trascorre la maggior parte del proprio tempo lavorativo in uno Stato contraente, in cui dispone di un ufficio a partire dal quale organizza le proprie attività per conto del datore di lavoro e nel quale fa ritorno dopo ciascun viaggio di lavoro all'estero. 45 Trattandosi di determinare concretamente il luogo di lavoro abituale, previsto nell'art. 5, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles, in una causa come la causa principale, si deve ricordare, da una parte, che il complesso dei fatti della lite tra il sig. [OSCURATO:PERSONA] e il suo datore di lavoro non è stato ancora chiaramente accertato dinanzi ai giudici nazionali. 46 Così, se è certo che il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha lavorato a bordo di una gru galleggiante nelle acque territoriali danesi dal 21 settembre al 30 dicembre 1993, per il resto, dal fascicolo risulta solamente che dal luglio 1987 al 21 settembre 1993 egli è stato impiegato dalla UOS, almeno per una parte di questo periodo, su navi o installazioni minerarie, ai sensi della WAMN, situate al di sopra dell'area di piattaforma continentale adiacente ai [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, le parti della causa principale sono in disaccordo in merito alle date esatte dell'attività svolta dal sig. [OSCURATO:PERSONA], nel corso del detto periodo, al di sopra della menzionata area e in più il fascicolo non consente di sapere se, nel corso di tale periodo, il lavoratore abbia eseguito alcune prestazioni a favore della UOS in un altro luogo, né, ove lo abbia fatto, quali siano stati il paese o i paesi interessati e la durata di queste attività. Dagli accertamenti del [OSCURATO:PERSONA] te Alkmaar discende solamente che il sig. [OSCURATO:PERSONA], tra il 1° febbraio ed il 21 settembre 1993, ha lavorato 79 giorni al di sopra dell'area di piattaforma continentale adiacente ai [OSCURATO:PERSONA], ma non è stabilito chiaramente se, negli altri 144 giorni, egli abbia lavorato altrove o, invece, beneficiato di un periodo di ferie. 47 Nonostante questi dubbi, è tuttavia certo che nel periodo trascorso alle dipendenze della UOS, il sig. [OSCURATO:PERSONA] è stato impiegato almeno in due Stati contraenti differenti. 48 D'altra parte, diversamente dai fatti nelle cause che hanno portato alle citate sentenze Mulox IBC e [OSCURATO:PERSONA], il sig. [OSCURATO:PERSONA] non disponeva in uno degli Stati contraenti di un ufficio che costituisse il centro effettivo delle sue attività professionali e a partire dal quale egli adempisse la parte sostanziale delle sue obbligazioni nei confronti del datore di lavoro. 49 Questa giurisprudenza non può quindi essere integralmente trasposta nella causa in oggetto. Tuttavia, essa rimane pertinente laddove implica che, nel caso di un contratto di lavoro eseguito nel territorio di più Stati contraenti, l'art. 5, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles, data la necessità sia di determinare il luogo con il quale la controversia presenta il nesso più significativo in modo da designare il giudice che si trova nella migliore posizione per decidere, sia di garantire un'adeguata tutela al lavoratore in quanto parte contraente più debole e di evitare la moltiplicazione dei fori competenti, va interpretato come se si riferisse al luogo dove, o a partire dal quale, il lavoratore di fatto adempie la parte più importante delle sue obbligazioni nei confronti del datore di lavoro. Infatti, questo è il luogo nel quale il lavoratore può, con minor spesa, promuovere un'azione contro il proprio datore di lavoro o provvedere alla propria difesa e il giudice di questo luogo è quello più idoneo a dirimere la controversia sorta dal contratto di lavoro (v. sentenza citata, [OSCURATO:PERSONA], punti 22-24). 50 Alla luce di quanto sopra, quando si tratta di una controversia del genere di quella principale, il criterio pertinente da prendere in considerazione per determinare il luogo di lavoro abituale, ai sensi dell'art. 5, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles, è, in linea di principio, il luogo nel quale il lavoratore ha trascorso la maggior parte del proprio tempo lavorativo per conto del datore di lavoro. 51 Infatti, in un'ipotesi del tipo di quella oggetto della causa principale, nella quale il lavoratore, durante tutto il periodo di lavoro in questione, ha esercitato stabilmente la stessa attività a vantaggio del datore di lavoro, nella fattispecie quella di cuoco, il criterio qualitativo, ricavato dalla natura e dall'importanza del lavoro svolto in vari luoghi degli Stati contraenti, è privo di ogni pertinenza. 52 Orbene, il criterio temporale enunciato nel punto 50 della presente sentenza, basato sulla rispettiva durata del tempo di lavoro svolto nei vari Stati contraenti in questione, implica logicamente che tutto il periodo di attività del lavoratore venga preso in considerazione per determinare il luogo dove il lavoratore ha adempiuto la parte più significativa del suo lavoro e dove, in tale eventualità, si situa il centro di gravità del suo rapporto contrattuale con il datore di lavoro. 53 Sarebbe solo nell'ipotesi in cui, tenuto conto delle circostanze di fatto del caso di specie, l'oggetto della controversia presentasse nessi più stretti con un altro luogo di lavoro che il principio enunciato nel punto precedente non potrebbe applicarsi. 54 Così, si dovrebbe prendere in considerazione il periodo di lavoro più recente quando il lavoratore, dopo avere svolto il suo lavoro per un certo lasso di tempo in un luogo determinato, esercita la sua attività in maniera durevole in un luogo differente, allorché, secondo la chiara volontà delle parti, quest'ultimo è destinato a diventare un nuovo luogo di lavoro abituale ai sensi dell'art. 5, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles. 55 In compenso, qualora i criteri enunciati nei punti 50-54 della presente sentenza non consentissero al giudice nazionale di determinare il luogo abituale di lavoro ai fini dell'applicazione dell'art. 5, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles, a motivo del fatto che esistono almeno due luoghi di lavoro di uguale importanza oppure che nessuno dei vari luoghi dove il lavoratore ha svolto la sua attività presenta un rapporto sufficientemente stabile ed intenso con il lavoro fornito per essere considerato come luogo di collegamento prevalente ai fini della determinazione del giudice competente, occorre, come già discende dai punti 42 e 49 della presente sentenza, evitare la moltiplicazione dei giudici competenti a conoscere di un medesimo rapporto giuridico. L'art. 5, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles non può pertanto essere interpretato nel senso che esso conferirebbe una competenza concorrente ai giudici di ogni Stato contraente sul territorio del quale il lavoratore ha svolto una parte della sua attività professionale. 56 Al riguardo, si deve ricordare che, da una parte, come risulta dalla [OSCURATO:PERSONA] relativa alla [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles (GU 1979, C 59, pag. 1, in particolare pag. 22), le norme di competenza speciale costituiscono solamente un'opzione supplementare a scelta dell'attore, senza per questo incidere sul principio generale, espresso nell'art. 2, primo comma, della menzionata [OSCURATO:PERSONA], secondo cui le persone domiciliate nel territorio di uno Stato contraente sono citate dinanzi ai giudici di questo Stato, indipendentemente dalla nazionalità delle parti. D'altra parte, l'art. 5, punto 1, ultima parte, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles, prevede che, qualora il lavoratore non svolga abitualmente la propria attività in un solo paese, il datore di lavoro può essere citato dinanzi al giudice del luogo in cui è situato, o era situato, lo stabilimento presso il quale il lavoratore è stato assunto. 57 Di conseguenza, nell'ipotesi evocata al punto 55 della presente sentenza, il lavoratore potrà scegliere di agire contro il datore di lavoro sia davanti al giudice del luogo dello stabilimento presso il quale è stato assunto, in conformità dell'art. 5, punto 1, ultima parte, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles, sia davanti ai giudici dello Stato contraente sul territorio del quale il datore di lavoro ha il domicilio, in conformità dell'art. 2, primo comma, della menzionata [OSCURATO:PERSONA], laddove questi due fori non siano identici. 58 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, la seconda questione dev'essere risolta dichiarando che l'art. 5, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles va interpretato nel senso che, nell'ipotesi in cui il lavoratore adempia le obbligazioni derivanti dal suo contratto di lavoro in più Stati contraenti, il luogo dove egli svolge abitualmente la sua attività, ai sensi di questa disposizione, è il luogo nel quale, o a partire dal quale, tenuto conto di tutte le circostanze del caso di specie, egli adempie di fatto la parte sostanziale delle sue obbligazioni nei confronti del datore di lavoro. Nel caso di un contratto di lavoro in esecuzione del quale il lavoratore esercita le stesse attività per il suo datore di lavoro in più Stati contraenti, occorre, in linea di principio, tener conto di tutta la durata del rapporto di lavoro per determinare il luogo dove il lavoratore svolgeva abitualmente la sua attività, ai sensi della menzionata disposizione. In mancanza di altri criteri, tale luogo è quello dove il lavoratore ha trascorso la maggior parte del tempo lavorativo. La soluzione sarebbe diversa solo se, avuto riguardo agli elementi di fatto del caso di specie, l'oggetto della controversia in questione presentasse nessi più stretti con un altro luogo di lavoro, nel qual caso questo luogo sarebbe pertinente ai fini dell'applicazione dell'art. 5, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles. Qualora i criteri definiti dalla Corte non consentissero al giudice nazionale di determinare il luogo abituale di lavoro previsto dall'art. 5, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles, il lavoratore potrà scegliere se citare il suo datore di lavoro davanti al giudice del luogo dello stabilimento presso il quale è stato assunto, oppure davanti ai giudici dello Stato contraente sul cui territorio è domiciliato il datore di lavoro. Terza questione 59 Per quanto riguarda tale questione, si deve da una parte anzitutto rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles ha come oggetto di determinare la competenza dei giudici degli Stati contraenti nell'ambito giuridico intracomunitario in materia civile e commerciale, sicché le norme processuali interne sono escluse dalle materie disciplinate da questa [OSCURATO:PERSONA] a vantaggio delle disposizioni di questa (v. sentenza 13 novembre 1979, causa 25/79, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3423, punto 5). 60 Va d'altra parte ricordato come da una costante giurisprudenza risulti che i termini impiegati nell'art. 5, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles, in materia di contratti di lavoro, devono essere interpretati in maniera autonoma, in modo da garantire sia la piena efficacia, sia l'applicazione uniforme in tutti gli Stati contraenti di questa [OSCURATO:PERSONA], che mira segnatamente ad unificare le norme in materia di competenza dei giudici degli Stati contraenti (v., in particolare, sentenze citate Mulox IBC, punti 10 e 16, e [OSCURATO:PERSONA], punti 12 e 13). 61 Ne consegue che il diritto nazionale non rileva assolutamente per l'applicazione dell'art. 5, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles, sicché la data di entrata in vigore della WAMN non modifica affatto la portata di tale disposizione. 62 Visto quanto sopra, la terza questione va risolta nel senso che il diritto nazionale applicabile alla controversia principale non ha alcuna incidenza sull'interpretazione della nozione di luogo nel quale il lavoratore svolge abitualmente la propria attività, ai sensi dell'art. 5, punto 1, della detta [OSCURATO:PERSONA], che è l'oggetto della seconda questione. Decisione relativa alle spese Sulle spese 63 Le spese sostenute dai governi olandese e dal [OSCURATO:PERSONA], nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Sesta Sezione), pronunciandosi sulle questioni sottopostele dallo [OSCURATO:PERSONA] der [OSCURATO:PERSONA] con sentenza 4 febbraio 2000, dichiara: 1) L'attività svolta da un lavoratore su impianti fissi o galleggianti situati sopra o al di sopra della piattaforma continentale adiacente ad uno Stato membro, nel contesto della prospezione e/o dello sfruttamento delle sue risorse naturali, deve essere considerata come un'attività svolta sul territorio di tale Stato ai fini dell'applicazione dell'art. 5, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla [OSCURATO:PERSONA] 9 ottobre 1978, relativa all'adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, dell'[OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord, dalla [OSCURATO:PERSONA] 25 ottobre 1982, relativa all'adesione della Repubblica ellenica, e dalla [OSCURATO:PERSONA] 26 maggio 1989, relativa all'adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Spagna e della Repubblica portoghese. 2) L'art. 5, punto 1, della detta [OSCURATO:PERSONA] va interpretato nel senso che, nell'ipotesi in cui il lavoratore adempia le obbligazioni derivanti dal suo contratto di lavoro in più Stati contraenti, il luogo dove egli svolge abitualmente la sua attività, ai sensi di questa disposizione, è il luogo nel quale, o a partire dal quale, tenuto conto di tutte le circostanze del caso di specie, egli adempie di fatto la parte sostanziale delle sue obbligazioni nei confronti del datore di lavoro. Nel caso di un contratto di lavoro in esecuzione del quale il lavoratore esercita le stesse attività per il suo datore di lavoro in più Stati contraenti, occorre, in linea di principio, tener conto di tutta la durata del rapporto di lavoro per determinare il luogo dove il lavoratore svolgeva abitualmente la sua attività, ai sensi della menzionata disposizione. In mancanza di altri criteri, tale luogo è quello dove il lavoratore ha trascorso la maggior parte del tempo lavorativo. La soluzione sarebbe diversa solo se, avuto riguardo agli elementi di fatto del caso di specie, l'oggetto della controversia in questione presentasse nessi più stretti con un altro luogo di lavoro, nel qual caso questo luogo sarebbe pertinente ai fini dell'applicazione dell'art. 5, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles. Qualora i criteri definiti dalla Corte non consentissero al giudice nazionale di determinare il luogo abituale di lavoro previsto dall'art. 5, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles, il lavoratore potrà scegliere se citare il suo datore di lavoro davanti al giudice del luogo dello stabilimento presso il quale è stato assunto, oppure davanti ai giudici dello Stato contraente sul cui territorio è domiciliato il datore di lavoro. 3) Il diritto nazionale applicabile alla controversia principale non ha alcuna incidenza sull'interpretazione della nozione di luogo nel quale il lavoratore svolge abitualmente la propria attività, ai sensi dell'art. 5, punto 1, della detta [OSCURATO:PERSONA], che è l'oggetto della seconda questione.
Sentenza Corte di giustizia UE/2002 — Fons Iuris — Fons Iuris