CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 46191/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05BQL1I) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (NIGERIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] Il PG chiede estinzione per intervenuta rinuncia. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 27 settembre 2021. La parte ha successivamente depositato rinuncia all'impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse, di cui non si specificano le cause. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preso atto della rinuncia dell'imputato all'impugnazione, deve dichiararsi, ai sensi dell'art. 591, lett. d), cod. proc. pen. l'inammissibilità del ricorso per cassazione. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 500,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Arnmende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e non essendo state specificate le cause della sopravvenuta carenza di interesse. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i