CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 19665/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2022 della CORTE di APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso; lette le conclusioni scritte dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore e procuratore speciale della parte civile [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità o in subordine rigettarsi il ricorso, con vittoria di spese come da allegata notula [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 29 marzo 2022, confermava la sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 8 ottobre 2019, in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 81, 640, 61 n.7, 99 cod. pen.1.1. La Corte territoriale, rigettava l'eccezione di improcedibilità dell'azione per difetto di querela, nel merito rilevava come, sulla scorta delle complessive risultanze processuali, risultava chiara la responsabilità dell'imputato per la contestata truffa contrattuale. 2. L' imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso la suindicata sentenza deducendo tre motivi: a. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all' art. 124 c.p. Lamenta l'erroneità della decisione quanto al rigetto dell'eccezione di improcedibilità per difetto della querela, non avendo i giudici territoriali considerato che, nella specie, non poteva ritenersi configurabile l'aggravante di cui all' art. 61 n. 7 cod. pen., non avendo i giudici di merito verificato l'effettiva capacità economica della persona offesa; b. violazione di legge in relazione all' affermazione di responsabilità dell'imputato ed alla mancata rinnovazione di prova decisiva. Assume che i giudici di merito non avevano considerato che non era emersa la prova della responsabilità dell'imputato non apparendo decisive le dichiarazioni della persona offesa, la cui audizione sarebbe stato opportuno rinnovare; c. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 61 n. 7 e 99 cod. pen. Rileva che, nel caso in esame, la motivazione era assai carente in ordine alla riconosciuta sussistenza dell'aggravante del danno patrimoniale di rilevante entità e quanto alla ritenuta recidiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Va osservato che la tematica relativa alla sussistenza della contestata aggravante ex art. 61 n. 7 cod. pen. non è stata dedotta ritualmente ed adeguatamente con l'atto di appello, con la conseguenza che la relativa questione - afferente, comunque, profili in fatto oggetto di congrue argomentazioni da parte dei giudici di merito - non può essere dedotta per la prima volta in questa sede. 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato, occorrendo precisare che parte ricorrente, nel formulare la censura, ha erroneamente richiamato il disposto di cui all' art. 131 bis cod. pen. (esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto), pur facendo esclusivo riferimento nella parte narrativa del motivo a questioni afferenti la valutazione della prova e l'omessa rinnovazione istruttoria. 3.1. In ordine alla lamentata violazione dei canoni di valutazione probatoria e carenza motivazionale della sentenza impugnata con riferimento al giudizio di attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa questo Collegio non può che riaffermarsi quanto espresso da un consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale le dichiarazioni della persona offesa possono essere legittimamente poste da sole a base dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della loro credibilità soggettiva e dell' attendibilità intrinseca del racconto (cfr..ex multis.Cass. N. 443 del 2004 Rv. 230899, N. 3348 del 2004 Rv. 227493, N. 8382 del 2008 Rv. 239342, N. 7667 del 2015 Rv. 262575). In sintesi.il vaglio positivo dell'attendibilità del dichiarante deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello generico cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. A tal fine è necessario che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del suo convincimento, consentendo così l'individuazione dell'iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata; mentre non ha rilievo, al riguardo, il silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame qualora si tratti di deduzione disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, non essendo necessaria l'esplicita confutazione delle specifiche tesi difensive disattese ed essendo, invece, sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione senza lasciare spazio ad una valida alternativa. Può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di una specifica pretesa economica la cui soddisfazione discenda dal riconoscimento della responsabilità dell'imputato (Sez. 1, n. 29372 del 24/06/2010, Stefanini, Rv. 248016; Sez. 6, n. 33162 del 03/06/2004, Patella, Rv. 229755). Costituisce, infine, principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione che la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni. (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 27322 del 2008, [OSCURATO:PERSONA], cit.; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 2004, Pacca, Rv. 227493; Sez. 3, n. 22848 del 27/03/2003, Assenza, Rv. 225232 Cass. SSUU. n. 41461 del 2012 Rv. 253214; n. 1666/2015 Rv. 261730). 3.2. Nel caso di specie i giudici di merito, nel ribadire il giudizio di attendibilità del narrato della persona offesa già operato dal primo giudice, hanno spiegato, con iter argonnentativo esaustivo, logico, correttamente sviluppato e saldamente ancorato all'esame delle singole emergenze processuali, le ragioni per le quali i fatti contestati dovevano ritenersi comprovati in ragione delle coerenti e dettagliate dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] - vittima di un vero e proprio raggiro da parte dell' imputato il quale è riuscito a farsi consegnare ingenti somme di denaro approfittando di un "vincolo sentimentale" con la predetta - le quali erano risultate riscontrate in forza delle stesse ammissioni dell' imputato nonché della documentazioni in atti attestanti il versamento di somme di denaro da parte della p.o. in favore del [OSCURATO:PERSONA] il quale.in più circostanze,aveva manifestato, del tutto artificiosamente, di provare sentimenti d' amore nei confronti della vittima. Le censure formulate appaiono, pervero, del tutto generiche e, comunque, volte ad una diversa lettura dei dati istruttori non considerando che il giudice di legittimità non ha il potere di rivalutare gli elementi di prova al fine di pervenire ad una diversa ricostruzione del fatto, essendo questo compito esclusivo del giudice di merito. Né coglie nel segno la tesi secondo cui in ragione di asserite (e non meglio specificate) contraddittorietà nel narrato della p.o. sarebbe stato onere della Corte di merito procedere alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale: premesso che non risulta che l'imputato abbia sollecitato l'esercizio di tali poteri nel giudizio di secondo grado, va rilevato che nel giudizio d'appello, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prevista dall'art. 603<connma primo cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale e alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria, accertamento che è rimesso alla valutazione discrezionale del giudice di merito. 4. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Si è già detto della inammissibilità della questione relativa alla contestata aggravante ex art. 61 n. 7 cod. pen., questione non adeguatamente dedotta in appello. Occorre, quindi, rilevare che la Corte territoriale, nel disattendere il motivo oggi reiterato in ordine alla contestata recidiva, ha fornito una motivazione adeguata e conforme a diritto quanto al riconoscimento della recidiva, rilevando come il reato in contestazione costituiva un indice dell' accresciuta pericolosità dell'imputato, nei cui confronti le precedenti condanne per reati contro il patrimonio non avevano determinato alcun effetto deterrente, argomentazioni non inficiate in alcun modo dalle generiche censure di parte ricorrente. 5. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. 5.1. L' imputato va condannato, inoltre, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] liquidate, come da notula in atti, in complessivi C 1.844,00 oltre accessori di legge. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Condanna, inoltre, l'imputato, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], liquidate in complessivi C 1.844,00 oltre accessori di le