CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07784/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina, che ha confermato la sua affermazione di responsabilità, sancita in primo grado, in ordine al reato di cui agli artt. 110,99,56, 624, 625 nn. 2 5 e 7 cod. pen. e 110, 637 cod. pen.; Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, che — richiamando i vizi di cui all'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. - contesta in modo indeterminato (e con un significativo "refuso" che riguarda il nome dell'imputato, pag. 3 del ricorso) la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 5 e 6 della sentenza con riferimento alla esistenza di plurimi e specifici precedenti, alla estrema genericità delle richieste in proposito formulate, all'assenza di elementi di positiva valutazione ai fini dell'accoglimento dell'istanza) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; Rilevato in definitiva che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso