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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39410/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03HQC6H) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdatp4vviso al parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA].9110Ni6 Visti gli atti e la sentenza impugnata, rilevato che la Corte di- merito, con crhrni,-ife i il Ci i Cilita n parziale riforma della pronuncia emessa dai grado, na ridoi.to la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], a! sensi ileL'ad, 5bis rcd. prod. accogliendo la proposta formulata dalle parli Lidien;m Esaminato il ricorso proposto dall'imputa re rilevato che il difensore lamenta 001,37i0iTh o e i e \litiO 6 rrot.ivd..,:i002 relazione all'art. 129 cod. proc. pen.

Considerato che a seguito della reintrocli.p:idd ,::» haIteggiamento in appello, di cui all'art. 599-bis cod. proc. peri, ad :)peri:-. dalla legge. n. 103 tel 2017, rivive il principio — elaborato iegittimlà cl vigore del similare istituto previsto dell'art. 5 (_ii9, compia 4; (:od, prod. peri., successivamente abrogato — secondo cunHjiLidce cr3ppello ; deli'accogliere la richiesta di pena concordata, non e t .„:,riuto a mc..tdiai e sui mancato proscioglimento dell'imputato per taluna dule •all'art. 129 cod. proc. pen., in quanto, a causa dei i eiteuc ile,/hilduvo, una v ota che l'imputato abbia rinunciato ai motivi (1'impugnaziane,, la .counizione del giudice deve limitarsi ai motivi non rinuncati, peraRre una radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione clehe parti e quello disciplinato dal citato art. 599 cod. ft :ge Sez. 6, n. 35108 dei 08/05/2003, Zardini, Rv. 226707; dcc. 2 , i 236 dci 15/10,/2.009,. dep. 2010, Camassa, Rv. 245919; da diúme 22002 el 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 2 1 , desi tema di concordato in appello, è ammissibile avverso la sentenza emessa ex art. 599 -bis cod. prie, perì chi deduci1 motivi relai1vi alla formazione della volontà della pa .-:e cl accelhi-d concordato, ai consenso del pubblico ministero sulla ric0i:.;.:2 cifre:h-ne dolo pronunc!a del giudice, mentre sono ipardrnssiblii 6 hdalliere relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione cHle c,.-)r-r...11Lic:r di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, hoerO deterniviaziele della pena che non si siano trasfusi neLa della ,.;an..'iorgi inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diverta dello duella prevista dalla legge»).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve cito e decicoLo Inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamentc deila :;pese processuali e della somma di euro quattromila in favore 0e:la Cessa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella propc..il-,,/1(rie se rlcorsso (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

Dichiara inammissibile il ricorso e condEc- raiiamE!nto dolo spese processuali e della somma di OLci a o e =, dello cassa delle ammende.

Così deciso in data 10 lugl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03HQC6H) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdatp4vviso al parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA].9110Ni6 Visti gli atti e la sentenza impugnata, rilevato che la Corte di- merito, con crhrni,-ife i il Ci i Cilita n parziale riforma della pronuncia emessa dai grado, na ridoi.to la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], a! sensi ileL'ad, 5bis rcd. prod. accogliendo la proposta formulata dalle parli Lidien;m Esaminato il ricorso proposto dall'imputa re rilevato che il difensore lamenta 001,37i0iTh o e i e \litiO 6 rrot.ivd..,:i002 relazione all'art. 129 cod. proc. pen. Considerato che a seguito della reintrocli.p:idd ,::» haIteggiamento in appello, di cui all'art. 599-bis cod. proc. peri, ad :)peri:-. dalla legge. n. 103 tel 2017, rivive il principio — elaborato iegittimlà cl vigore del similare istituto previsto dell'art. 5 (_ii9, compia 4; (:od, prod. peri., successivamente abrogato — secondo cunHjiLidce cr3ppello ; deli'accogliere la richiesta di pena concordata, non e t .„:,riuto a mc..tdiai e sui mancato proscioglimento dell'imputato per taluna dule •all'art. 129 cod. proc. pen., in quanto, a causa dei i eiteuc ile,/hilduvo, una v ota che l'imputato abbia rinunciato ai motivi (1'impugnaziane,, la .counizione del giudice deve limitarsi ai motivi non rinuncati, peraRre una radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione clehe parti e quello disciplinato dal citato art. 599 cod. ft :ge Sez. 6, n. 35108 dei 08/05/2003, Zardini, Rv. 226707; dcc. 2 , i 236 dci 15/10,/2.009,. dep. 2010, Camassa, Rv. 245919; da diúme 22002 el 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 2 1 , desi tema di concordato in appello, è ammissibile avverso la sentenza emessa ex art. 599 -bis cod. prie, perì chi deduci1 motivi relai1vi alla formazione della volontà della pa .-:e cl accelhi-d concordato, ai consenso del pubblico ministero sulla ric0i:.;.:2 cifre:h-ne dolo pronunc!a del giudice, mentre sono ipardrnssiblii 6 hdalliere relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione cHle c,.-)r-r...11Lic:r di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, hoerO deterniviaziele della pena che non si siano trasfusi neLa della ,.;an..'iorgi inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diverta dello duella prevista dalla legge»). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve cito e decicoLo Inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamentc deila :;pese processuali e della somma di euro quattromila in favore 0e:la Cessa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella propc..il-,,/1(rie se rlcorsso (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). Dichiara inammissibile il ricorso e condEc- raiiamE!nto dolo spese processuali e della somma di OLci a o e =, dello cassa delle ammende. Così deciso in data 10 lugl
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