CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 22494/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente: ORDINANZA sul ricorso 22181-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA](KA)[OSCURATO:PERSONA], difeso l’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso della quale è attestato il rilascio il 21/9/2022; -ricorrente - contro MINISTERO DELL’INTERNO, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato; -resistente - avverso il [OSCURATO:PERSONA] DEL[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 5 / 4 /202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha respinto l’impugnazione che MA(KA)[OSCURATO:PERSONA] , nato in G uinea il [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva proposto avverso il provvedimento con il quale la commissione territoriale aveva, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale presentata dallo stesso.Ric. 2022n.22181 - Sez. 1 - CC del 5 aprile 20 2 3 1.2. MA(KA)[OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 28/9/2022, ha chiesto, per quattro motivi, la cassazione del decreto. 1.3. Il ministero dell’interno ha depositato atto di costituzione. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che il racconto del richiedente non era credibile senza, tuttavia, procedere alla doverosa audizione personale dello stesso onde consentirgli di esercitare appieno il suo diritto a fornire ogni elemento in suo possesso per spiegare le ragioni del suo allontanamento dal paese di origine. 2.2. Il motivo è inammissibile. Questa Corte, invero, per ciò che riguarda la violazione di un preteso obbligo di procedere in ogni caso all’audizione del richiedente, ha, di recente, affermato che“nei giudizi in materia di protezione internazionale il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente, a meno che: a) nel ricorso non vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda ( sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti); b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; e) il richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che la domanda non venga ritenuta Ric. 2022n.22181 - Sez. 1 - CC del 5 aprile 20 2 3 manifestamente infondata o inammissibile”(Cass. n. 21584 del 2020). 2.3. In materia di protezione internazionale, infatti, ove venga impugnato il provvedimento di diniego della commissione territoriale e non sia disponibile la videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza di comparizione delle parti ma, se non sono dedotti fatti nuovi o ulteriori temi d’indagine, non ha l’obbligo di procedere all’audizione del richiedente, salvo che quest’ultimo non ne faccia espressa richiesta deducendo la necessità di specifici chiarimenti, correzioni e delucidazioni sulle dichiarazioni rese in sede amministrativa (Cass. n. 25439del 2020, che ha rigettato il ricorso dello straniero affermando che, non avendo adempiuto a tale onere di allegazione, non aveva diritto di essere nuovamente sentito solo perché vi erano contraddizioni e incongruenze nella versione dei fatti già narrati). 2.4. Ancor più di recente ̀ stato affermato che l’audizione non ̀ un obbligo ma una facolt à che ha come presupposto imprescindibile l’esplicitazione dei motivi della decisione assunta al riguardo, a fronte della quale non si pone il diritto potestativo del ricorrente, come sarebbe se al fondo di essa fosse riscontrabile un incombente processuale automatico, necessariamente insito nella fissazione dell’udienza e tale da impedire al giudice di rigettare altrimenti la domanda, e che il corredo esplicativo dell’istanza di audizione deve risultare anche dal ricorso per cassazione, in prospettiva di autosufficienza, nel senso che il ricorso, con il quale si assuma violata l’istanza di audizione, implica che sia soddisfatto da parte del ricorrente l’onere di specificità della censura, con indicazione puntuale dei fatti a suo tempo dedotti a fondamento di quell’istanza (Cass. n. 25312 del 2020). Da ultimo, questa stessa Corte ha ribadito che Ric. 2022n.22181 - Sez. 1 - CC del 5 aprile 20 2 3 “… il corredo esplicativo dell’istanza di audizione deve risultare anche dal ricorso per cassazione, in prospettiva di autosufficienza; nel senso che il ricorso, col quale si assuma violata l’istanza di audizione, implica che sia soddisfatto da parte del ricorrente l’onere di specificit̀ della censura, con indicazione puntuale dei fatti a suo tempo dedotti a fondamento di quell’istanza” (Cass. n. 25922 del 2021). 2.5. Nel caso in esame, non ̀ ravvisabile la denunciata violazione processuale, sanzionabile a pena di nullit̀ , nell’omessa audizione personale del richiedente, non avendo il ricorrente precisato gli aspetti in ordine ai quali intendeva fornire chiarimenti, ń indicato le specifiche circostanze fattuali meritevoli di approfondimenti, con la conseguenza che la censura risulta, in definitiva, del tutto inammissibile (cfr. in tal senso Cass. n. 2265 del 2022, in motiv.). 2.6. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando il mancato esame di un fatto decisivo per la decisione, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha rigettato la domanda di protezione umanitaria sul rilievo che il racconto del richiedente non era credibile soprattutto per la presenza di alcune incongruenze, omettendo, tuttavia, di tener conto di quanto effettivamente emergeva dal verbale della Commissione, le cui risultanze, infatti, per ciò che riguarda le spiegazioni fornite dal richiedente circa le ragioni del suo allontanamento dalla Guinea, sono state ignorate o travisate. 2.7. Con il terzo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., in ordine alla corretta interpretazione dell’ambito applicativo dell’art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286/1998, come riformato dal d.l. n. 130/2020, ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui Ric. 2022n.22181 - Sez. 1 - CC del 5 aprile 20 2 3 il tribunale, dopo aver correttamente ritenuto applicabile al caso di specie la nuova formulazione dell’art. 19 cit., che prevede la cd. protezione speciale, ha, tuttavia, trascurato di considerare che tale norma prevede che l’integrazione dello straniero sia l’elemento fondamentale e prevalente nella valutazione in merito alle conseguenze del rimpatrio sulla vita privata e/o familiare da questi concretamente costruita in Italia e che, anzi, ove tale integrazione raggiunga livelli particolarmente elevati, il mero allontanamento dal territorio nazionale è già di per sé fonte di lesione della sfera giuridica dello straniero. 2.8. Il richiedente, del resto, a parte il rischio per la propria incolumità, ha riferimenti parentali e/o amicali sul luogo di origine ormai labili per cui il suo forzato rientro in tale paese non può che risolversi in una condizione di vita estremamente disagiata al limite della mera sopravvivenza. Il tribunale, pertanto, non ha valutato che la situazione specifica del richiedente, considerata nel suo insieme, costituiva idoneo parametro per la concessione della protezione speciale. 2.9. Il terzo motiv o è in ammissibile , con assorbimento del secondo. 2.10. Escluso, invero, ogni rilievo, ai fini in esame, alle ragioni del suo allontanamento dal paese d’origine, il tribunale ha, in effetti, ritenuto che: - non risulta “provato il compimento da parte del richiedente di un positivo percorso di inserimento sociale ed economico nel nostro Paese”, essendo stati prodotti documenti di lavoro, consistenti unicamente in brevi contratti di lavoro a tempo determinato e relative buste paga nel settore agricolo presso alcune aziende del cuneese dal 2017 al 30/11/2020”; - “ pur avendo fatto ingresso in Italia nell ’ anno 2016, non ha provato di aver conseguito una, pur minima, stabilità economica né abitativa, né di aver utilmente intrapreso Ric. 2022n.22181 - Sez. 1 - CC del 5 aprile 20 2 3 un percorso di studi e/o di formazione professionale, né ha addotto alcuna giustificazione per tale sua inerzia”; - “ gode di buona salute e quindi, anche sotto questo profilo, non emerge alcuna problematica fisica o psicologica, di gravità tale da risultare curabile solo in Italia, e da mettere in pericolo la salute del Richiedente in caso di rimpatrio forzato”; - “ nemmeno è provato che egli abbia nel nostro Paese legami familiari (peraltro sussistenti nel Paese di origine), né che abbia intessuto significativi rapporti sociali”; - “ non si ritengono provati altri specifici profili di vulnerabilità in capo al richiedente”, tenuto conto “dell’assenza di allegazione specifica (e men che meno di prova) di esperienze traumatiche vissute durante il viaggio per giungere in Italia con ricadute sul proprio stato psico-fisico”. 2.11. Si tratta, com’è evidente, di un apprezzamento in fatto che, come tale, può essere denunciato, in sede di legittimità, solo ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., e cioè per avere il giudice di merito del tutto omesso l’esame di una o più circostanze di fatto, risultanti dagli atti del giudizio, la cui considerazione avrebbe consentito, secondo parametri di elevata probabilità logica, una ricostruzione della vicenda idonea ad integrare gli estremi della fattispecie astratta rivendicata.Nel caso in esame, invece, il ricorrente, pur avendone l’onere (artt. 366, comma 1°, n. 6, e 369, comma 2°, n. 4, c.p.c.), non ha specificamente indicato i fatti, principali ovvero secondari, il cui esame, ancorché emergenti dagli atti delprocesso, sia stato del tutto omesso dal giudice di merito, né, tanto meno, la loro decisività ai fini di una differente pronuncia a lui favorevole. 2.12. Ed una volta esclusa, in fatto, la sussistenza di un effettivo il radicamento del richiedente nel territorio italiano e di legami di carattere affettivo, sociale o lavorativo in Italia, a fronte, per contro, della permanenza di tali legali nel suo paese Ric. 2022n.22181 - Sez. 1 - CC del 5 aprile 20 2 3 d’origine, si sottrae, evidentemente, a qualsiasi censura in diritto la decisione che il tribunale ha, di conseguenza, assunto, e cioè, in difetto di emergenza di qualsiasi altro elemento di valutazione, il rigetto della domanda di protezione umanitaria proposta dal richiedente per l’insussistenza dei relativi presupposti. 2.13. Questa Corte, infatti, ha già avuto modo di rilevare che, a norma dell’art. 19, comma 1.1. del d.lgs. n. 286/1998, nel testo conseguente alle modifiche apportate dal d.l. n. 130/2020, convertito con l. n. 173/2020 ed applicabile ratione temporis nel giudizio di legittimità avverso una decisione resa (come quella impugnata) successivamente alla sua entrata in vigore (e, quindi, dal 22/10/2020), la concessione della protezione internazionale “speciale” presuppone che sia accertata l’integrazione sociale e familiare del richiedente asilo da valutare (come, appunto, ha fatto il decreto impugnato) avendo riguardo, tra l’altro, alla natura e all’effettività dei suoi vincoli familiari e sociali in Italia e alla durata del suo soggiorno nonché all’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d’origine(Cass. n. 18455 del 2022). 2.14. Con il quarto motivo, il ricorrente, lamentando la violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., in ordine alla mancata applicazione dell’art. 20 bis, comma 1, del d.lgs. n. 286/1998, come riformato dal d.l. n. 130/2020, ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha rigettato la domanda di protezione speciale proposta dal richiedente senza, tuttavia, considerare che tale norma ha esteso l’ambito applicativo del permesso di soggiorno connesso ad eventi catastrofici, in quanto non è più necessario che essi siano “contingenti ed eccezionali”, ma ̀ sufficiente che essi siano “gravi” e che la stessa, pertanto, comprende il fenomeno della Ric. 2022n.22181 - Sez. 1 - CC del 5 aprile 20 2 3 desertificazione che ha l’area subsahariana ed, in particolare, colpito la Guinea. 2.15. Il motivo è inammissibile. Il decreto impugnato, in effetti, non risulta aver trattato la questione concernente la desertificazione che ha colpito la Guinea e la rilevanza di tale fenomeno ai fini della concessione della protezione speciale. Ed è, invece, noto che, secondo il costante insegnamento di questa Corte (cfr.Cass. n. 20694 del 2018; Cass. n. 15430 del 2018), qualora una determinata questione giuridica che, come quella in esame, implichi un accertamento di fatto, non risulti trattata in alcun modo nella pronuncia impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere (rimasto, nella specie, inadempiuto) non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito ma anche, per il principio di specificità del motivo, di indicare in qualeatto del giudizio precedente lo abbiafatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa. 5. Il ricorso, quindi, per l’inammissibilit̀ di tutti i suoi motivi, è, a sua volta, inammissibile. 6. Nulla per le spese di lite in difetto di una vera e propria attività difensiva della parte resistente. 7. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Ric. 2022n.22181 - Sez. 1 - CC del 5 aprile 20 2 3 P.Q.M. La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilit̀ de l ricorso; dàatto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,