Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 giugno 2026

Cassazione n. 19044/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

lippo Mercanti (c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA].R.L., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 1241 del 4 set-tembre 2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27maggio 2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sost.Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA];lette le memorie delle parti;Numero registro generale 6756/2024Numero sezionale 1917/2026Numero di raccolta generale 19044/2026Data pubblicazione 11/06/2026RILEVATO CHE:− [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione di terzo (ex art. 619 c.p.c.)all’esecuzione immobiliare n. 244/2016 r.g. esec. del Tribunale di Pesaro,promossa da [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (figli dell’opponente) con pignoramento della pienaproprietà del bene staggito per la quota di un terzo ciascuno;− [OSCURATO:PERSONA] deduceva di essere titolare, quale coniuge superstitedi [OSCURATO:PERSONA], deceduto in data 8 febbraio 2011, del diritto diabitazione (ex art. 540, comma 2, c.c.) sull’immobile sito in Pesaro, viaNanterre n. 33, già adibito a residenza familiare e pervenuto insuccessione a sé e ai figli; sosteneva, pertanto, l’illegittimità delpignoramento, assumendo che l’espropriazione avrebbe dovutoriguardare esclusivamente la nuda proprietà o, comunque, la proprietàgravata dal proprio diritto di abitazione;− il giudice dell’esecuzione sospendeva la procedura esecutivalimitatamente all’immobile de quo e concedeva termine perl’instaurazione del giudizio di merito;− [OSCURATO:PERSONA] riassumeva l’opposizione innanzi al Tribunale diPesaro nei confronti della creditrice procedente, alla quale poi succedeva,nel corso del giudizio, [OSCURATO:SOCIETA].;− il Tribunale di Pesaro, con la sentenza n. 1212 del 29 novembre2018, dichiarava la sussistenza del diritto di abitazione in capo a VeronicaDini, ma rigettava per il resto l’opposizione, ritenendo valido ilpignoramento;− investita dell’impugnazione di [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello diAncona, con la sentenza n. 1241 del 4 settembre 2023, rigettaval’appello, affermando che il diritto di abitazione, pur opponibile, nonimpediva l’espropriazione forzata e poteva essere convertito inequivalente monetario in ragione dell’indivisibilità del bene;Numero registro generale 6756/2024Numero sezionale 1917/2026Numero di raccolta generale 19044/2026Data pubblicazione 11/06/2026− avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso percassazione, basato su due motivi;− [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., quale mandataria di Purple SPVS.r.l., resisteva con controricorso;− il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso;− le parti hanno depositato memorie ex art. 380-bis.1, comma 1,c.p.c.;− all’esito della camera di consiglio del 27 maggio 2026, il Collegio siè riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, anorma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.;[OSCURATO:PERSONA]:− è superfluo illustrare i motivi d’impugnazione (che involgono ancheuna questione affrontata da Cass., Sez. 3, sentenza n. 4092 del09/02/2023, Rv. 666806 - 01), in quanto la presente controversia risultainficiata da una nullità processuale che è indispensabile in questa sederilevare ex officio;− infatti, il contraddittorio non risulta integro posto che dagli atti le-gittimamente scrutinabili da questa Corte emerge che gli esecutati LucaLuzi e [OSCURATO:PERSONA] non hanno partecipato al giudizio di opposizione;− è consolidato il principio giurisprudenziale secondo cui l’esecutatoè litisconsorte necessario in tutte le cause connesse alla procedura ese-cutiva, anche se promosse da terzi estranei (ex multis, Cass., Sez. 3,Sentenza n. 13533 del 18/5/2021, Rv. 661412-01, Cass., Sez. 3, Sen-tenza n. 12685 del 12/5/2021, in motivazione, Cass., Sez. 3, Sentenzan. 2333 del 31/1/2017, Rv. 642714-01, Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n.1316 del 30/1/2012, Rv. 621353-01, Cass., Sez.

L, Sentenza n. 9645del 21/7/2000, Rv. 538672-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7213 del3/8/1994, Rv. 487637-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3170 del 1/4/1994,Rv. 486025-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1523 del 22/6/1967, Rv.Numero registro generale 6756/2024Numero sezionale 1917/2026Numero di raccolta generale 19044/2026Data pubblicazione 11/06/2026328247-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 666 del 24/3/1961, Rv. 880986-01);− la non integrità del contraddittorio derivante dalla pretermissionedegli esecutati nell’opposizione esecutiva - specificamente, nel caso dequo, ex art. 619 c.p.c. - determina un vizio rilevabile d’ufficio anche perla prima volta in sede di legittimità e comporta, di regola, la cassazionedella decisione impugnata con rinvio al giudice di primo grado (così giàCass., Sez. 3, Sentenza n. 2786 del 19/10/1963, Rv. 264326-01; in se-guito, in senso conforme, tra le altre, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1004del 12/5/1967, Rv. 327303-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1505 del22/5/1973, Rv. 364263-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6333 del22/6/1999, Rv. 527811-01, Cass., Sez.

L, Sentenza n. 9645 del21/7/2000, Rv. 538672-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9452 del28/4/2011, Rv. 617999-01, Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 4763 del19/2/2019, Rv. 653012-01);− pertanto, le sentenze di merito vanno cassate, con rinvio al giudicedi primo grado, anche per la decisione sulle spese del giudizio;p. q. m.la Corte,pronunciando sul ricorso,cassa le sentenze di merito e rinvia al Tribunale di Pesaro, in personadi diverso giudice, anche per la decisione sulle spese del giudizio di le-gittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile, in data 27 maggio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lippo Mercanti (c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA].R.L., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 1241 del 4 set-tembre 2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27maggio 2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sost.Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA];lette le memorie delle parti;Numero registro generale 6756/2024Numero sezionale 1917/2026Numero di raccolta generale 19044/2026Data pubblicazione 11/06/2026RILEVATO CHE:− [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione di terzo (ex art. 619 c.p.c.)all’esecuzione immobiliare n. 244/2016 r.g. esec. del Tribunale di Pesaro,promossa da [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (figli dell’opponente) con pignoramento della pienaproprietà del bene staggito per la quota di un terzo ciascuno;− [OSCURATO:PERSONA] deduceva di essere titolare, quale coniuge superstitedi [OSCURATO:PERSONA], deceduto in data 8 febbraio 2011, del diritto diabitazione (ex art. 540, comma 2, c.c.) sull’immobile sito in Pesaro, viaNanterre n. 33, già adibito a residenza familiare e pervenuto insuccessione a sé e ai figli; sosteneva, pertanto, l’illegittimità delpignoramento, assumendo che l’espropriazione avrebbe dovutoriguardare esclusivamente la nuda proprietà o, comunque, la proprietàgravata dal proprio diritto di abitazione;− il giudice dell’esecuzione sospendeva la procedura esecutivalimitatamente all’immobile de quo e concedeva termine perl’instaurazione del giudizio di merito;− [OSCURATO:PERSONA] riassumeva l’opposizione innanzi al Tribunale diPesaro nei confronti della creditrice procedente, alla quale poi succedeva,nel corso del giudizio, [OSCURATO:SOCIETA].;− il Tribunale di Pesaro, con la sentenza n. 1212 del 29 novembre2018, dichiarava la sussistenza del diritto di abitazione in capo a VeronicaDini, ma rigettava per il resto l’opposizione, ritenendo valido ilpignoramento;− investita dell’impugnazione di [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello diAncona, con la sentenza n. 1241 del 4 settembre 2023, rigettaval’appello, affermando che il diritto di abitazione, pur opponibile, nonimpediva l’espropriazione forzata e poteva essere convertito inequivalente monetario in ragione dell’indivisibilità del bene;Numero registro generale 6756/2024Numero sezionale 1917/2026Numero di raccolta generale 19044/2026Data pubblicazione 11/06/2026− avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso percassazione, basato su due motivi;− [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., quale mandataria di Purple SPVS.r.l., resisteva con controricorso;− il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso;− le parti hanno depositato memorie ex art. 380-bis.1, comma 1,c.p.c.;− all’esito della camera di consiglio del 27 maggio 2026, il Collegio siè riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, anorma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.;[OSCURATO:PERSONA]:− è superfluo illustrare i motivi d’impugnazione (che involgono ancheuna questione affrontata da Cass., Sez. 3, sentenza n. 4092 del09/02/2023, Rv. 666806 - 01), in quanto la presente controversia risultainficiata da una nullità processuale che è indispensabile in questa sederilevare ex officio;− infatti, il contraddittorio non risulta integro posto che dagli atti le-gittimamente scrutinabili da questa Corte emerge che gli esecutati LucaLuzi e [OSCURATO:PERSONA] non hanno partecipato al giudizio di opposizione;− è consolidato il principio giurisprudenziale secondo cui l’esecutatoè litisconsorte necessario in tutte le cause connesse alla procedura ese-cutiva, anche se promosse da terzi estranei (ex multis, Cass., Sez. 3,Sentenza n. 13533 del 18/5/2021, Rv. 661412-01, Cass., Sez. 3, Sen-tenza n. 12685 del 12/5/2021, in motivazione, Cass., Sez. 3, Sentenzan. 2333 del 31/1/2017, Rv. 642714-01, Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n.1316 del 30/1/2012, Rv. 621353-01, Cass., Sez. L, Sentenza n. 9645del 21/7/2000, Rv. 538672-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7213 del3/8/1994, Rv. 487637-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3170 del 1/4/1994,Rv. 486025-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1523 del 22/6/1967, Rv.Numero registro generale 6756/2024Numero sezionale 1917/2026Numero di raccolta generale 19044/2026Data pubblicazione 11/06/2026328247-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 666 del 24/3/1961, Rv. 880986-01);− la non integrità del contraddittorio derivante dalla pretermissionedegli esecutati nell’opposizione esecutiva - specificamente, nel caso dequo, ex art. 619 c.p.c. - determina un vizio rilevabile d’ufficio anche perla prima volta in sede di legittimità e comporta, di regola, la cassazionedella decisione impugnata con rinvio al giudice di primo grado (così giàCass., Sez. 3, Sentenza n. 2786 del 19/10/1963, Rv. 264326-01; in se-guito, in senso conforme, tra le altre, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1004del 12/5/1967, Rv. 327303-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1505 del22/5/1973, Rv. 364263-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6333 del22/6/1999, Rv. 527811-01, Cass., Sez. L, Sentenza n. 9645 del21/7/2000, Rv. 538672-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9452 del28/4/2011, Rv. 617999-01, Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 4763 del19/2/2019, Rv. 653012-01);− pertanto, le sentenze di merito vanno cassate, con rinvio al giudicedi primo grado, anche per la decisione sulle spese del giudizio;p. q. m.la Corte,pronunciando sul ricorso,cassa le sentenze di merito e rinvia al Tribunale di Pesaro, in personadi diverso giudice, anche per la decisione sulle spese del giudizio di le-gittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile, in data 27 maggio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])
Sentenza Cassazione n. 19044/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris