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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 febbraio 2022

Cassazione n. 17110/2022

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ORDINANZA sul ricorso 25480-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. FERRARI n. 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - 2022 contro 475 [OSCURATO:PERSONA] S.N.C. [OSCURATO:PERSONA] & C. (già [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & c.), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 764/2017 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 01/08/2018 R.G.N. 504/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Venezia con la sentenza n. 764/17, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva dichiarato l'insussistenza della giusta causa nel recesso di [OSCURATO:PERSONA] dal contratto di agenzia stipulato con la mandante società [OSCURATO:PERSONA] sas di [OSCURATO:PERSONA] & C.; in conseguenza aveva condannato la [OSCURATO:PERSONA] al pagamento dell'indennità per mancato preavviso in favore del [OSCURATO:PERSONA] ( E. 49.885,75), ed aveva rideterminato le differenze provvigionali dovute in restituzione da [OSCURATO:PERSONA] ( E. 33 403,90), ritenendo che per l'anno 2013 fosse da riconoscere una percentuale provvigionale del 5°/o ed anche ritenendo che le somme attribuite all'agente Marketing fossero da qualificarsi come "anticipi" sulle provvigioni che, non maturate, davano luogo alla restituzione di quanto in eccedenza anticipato.

Quanto alla giusta causa aveva infine valutato che non fosse qualificabile tale la mancata informazione all'agente della situazione di concordato con continuità aziendale cui la società aveva inteso accedere.

La Corte valutava che tale situazione non poteva determinare una ragione di sfiducia nel preponente e di rischio di inadempimento nei confronti dell'agente.

Avverso detta decisione era proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] srl cui resisteva con controricorso [OSCURATO:PERSONA] sas, anche con memoria successiva. [OSCURATO:PERSONA] 1)-Con il primo motivo è dedotta la nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione ( ai sensi del 360 co. 1 n. 3 c.p.c.) degli articoli 1175,1375,1461,1749, e 2119 c. c.

Parte ricorrente si duole della valutazione circa l'irrilevanza dell'informazione, omessa dal [OSCURATO:PERSONA], sulla situazione di concordato in cui versava.

In particolare rileva come non sia stata osservata la disposizione di cui all'articolo 1749 codice civile nella parte in cui il preponente è onerato della osservanza dei principi di lealtà e buona fede nei rapporti con l'agente.

Il motivo è inammissibile poiché, pur invocando la violazione di legge, in realtà censura la valutazione operata il giudice di merito.

La Corte d'appello aveva infatti rilevato, con apprezzamento di merito, che la mancata informazione all'agente non poteva determinare una situazione di sfiducia nel preponente in quanto non si erano prodotti effetti negativi nei confronti dell'agente.

Questa Corte ha chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito ( Cass.nn.8758/017- 18721/2018). 2) Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360 co.1 n.4 c.p.c. in relazione agli articoli 115, 244 e 421 c.p.c, parte ricorrente si duole della mancata ammissione dei mezzi di prova con riguardo all'accertamento della giusta causa di recesso, anche attestata dalla perdita di ordini e di clientela.

Il motivo è inammissibile.

Deve richiamarsi il principio, a cui si intende dare continuità, secondo cui, qualora con il ricorso per cassazione siano denunciati la mancata ammissione di mezzi istruttori e vizi della sentenza derivanti dal rifiuto del giudice di merito di dare ingresso a mezzi istruttori ritualmente richiesti, il ricorrente ha l'onere di indicare specificamente i mezzi istruttori, trascrivendo le circostanze che costituiscono oggetto di prova, nonché di dimostrare sia l'esistenza di un nesso eziologico tra l'omesso accoglimento dell'istanza e l'errore addebitato al giudice, sia che la pronuncia, senza quell'errore, sarebbe stata diversa, così da consentire al giudice di legittimità un controllo sulla decisività delle prove" ( Cass.n. 23194/2017).

La sola denuncia della mancata ammissione dei mezzi di prova, (attività rientrante nella discrezionale valutazione del giudice), non può assumere rilievo se non in relazione alla concreta dimostrazione della diretta incidenza del fatto di cui si chiede la prova sulla diversa decisione che il giudice avrebbe sicuramente assunto.

La censura in esame non contiene siffatte condizioni. 3) Con il terzo motivo è denunciata la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360 co.1 n. 5 c.p.c„ per omesso esame di un fatto decisivo non considerato in quanto ritenuto non provato.

La società Marketing allegava di aver esercitato il recesso per giusta causa in ragione del denunciato disservizio provocato dal [OSCURATO:PERSONA] e della conseguente riduzione del fatturato nonché per la omessa comunicazione dello stato di grave dissesto in cui la società mandante si trovava.

Il motivo è inammissibile poiché anche in questo caso la denuncia di omessa valutazione riguarda l'intera materia del contendere per la quale è richiesta una nuova valutazione degli elementi probatori di fatto già svolta dal giudice del merito.

Il vizio di omesso esame non puo' che riguardare un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo, ossia idoneo a determinare un esito diverso della controversia" ( Cass.n.23238/2017); il vizio in questione non puo' pertanto essere diretto a mettere in discussione l'intera valutazione del giudice del merito. 4) Il quarto motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione di legge in relazione all'articolo 2729 c.c.; parte ricorrente si duole della valutazione svolta dalla corte di appello circa la natura di anticipi sulle provvigioni che non maturate, hanno dato luogo all'obbligo di restituzione statuito.

La censura richiede, anche in questo caso, una ri-valutazione di quanto già giudicato dalla sentenza impugnata.

Alle pagine 9-11 della decisione sono esaminate puntualmente le ragioni che hanno determinato il giudice d'appello a definire "anticipi" le somme di denaro erogate a fronte di provvigioni che avrebbero dovuto maturare sugli affari da concludere.

La condanna alla restituzione di dette somme è conseguenza della valutazione cosi' compiutamente svolta.

Il motivo è pertanto inammissibile.

Per le esposte ragioni, il ricorso è inammissibile.

Le spese seguono il principio di soccombenza.

Ai sensi dell'art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E.5.000,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a qu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 25480-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. FERRARI n. 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - 2022 contro 475 [OSCURATO:PERSONA] S.N.C. [OSCURATO:PERSONA] & C. (già [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & c.), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 764/2017 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 01/08/2018 R.G.N. 504/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Venezia con la sentenza n. 764/17, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva dichiarato l'insussistenza della giusta causa nel recesso di [OSCURATO:PERSONA] dal contratto di agenzia stipulato con la mandante società [OSCURATO:PERSONA] sas di [OSCURATO:PERSONA] & C.; in conseguenza aveva condannato la [OSCURATO:PERSONA] al pagamento dell'indennità per mancato preavviso in favore del [OSCURATO:PERSONA] ( E. 49.885,75), ed aveva rideterminato le differenze provvigionali dovute in restituzione da [OSCURATO:PERSONA] ( E. 33 403,90), ritenendo che per l'anno 2013 fosse da riconoscere una percentuale provvigionale del 5°/o ed anche ritenendo che le somme attribuite all'agente Marketing fossero da qualificarsi come "anticipi" sulle provvigioni che, non maturate, davano luogo alla restituzione di quanto in eccedenza anticipato. Quanto alla giusta causa aveva infine valutato che non fosse qualificabile tale la mancata informazione all'agente della situazione di concordato con continuità aziendale cui la società aveva inteso accedere. La Corte valutava che tale situazione non poteva determinare una ragione di sfiducia nel preponente e di rischio di inadempimento nei confronti dell'agente. Avverso detta decisione era proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] srl cui resisteva con controricorso [OSCURATO:PERSONA] sas, anche con memoria successiva. [OSCURATO:PERSONA] 1)-Con il primo motivo è dedotta la nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione ( ai sensi del 360 co. 1 n. 3 c.p.c.) degli articoli 1175,1375,1461,1749, e 2119 c. c. Parte ricorrente si duole della valutazione circa l'irrilevanza dell'informazione, omessa dal [OSCURATO:PERSONA], sulla situazione di concordato in cui versava. In particolare rileva come non sia stata osservata la disposizione di cui all'articolo 1749 codice civile nella parte in cui il preponente è onerato della osservanza dei principi di lealtà e buona fede nei rapporti con l'agente. Il motivo è inammissibile poiché, pur invocando la violazione di legge, in realtà censura la valutazione operata il giudice di merito. La Corte d'appello aveva infatti rilevato, con apprezzamento di merito, che la mancata informazione all'agente non poteva determinare una situazione di sfiducia nel preponente in quanto non si erano prodotti effetti negativi nei confronti dell'agente. Questa Corte ha chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito ( Cass.nn.8758/017- 18721/2018). 2) Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360 co.1 n.4 c.p.c. in relazione agli articoli 115, 244 e 421 c.p.c, parte ricorrente si duole della mancata ammissione dei mezzi di prova con riguardo all'accertamento della giusta causa di recesso, anche attestata dalla perdita di ordini e di clientela. Il motivo è inammissibile. Deve richiamarsi il principio, a cui si intende dare continuità, secondo cui, qualora con il ricorso per cassazione siano denunciati la mancata ammissione di mezzi istruttori e vizi della sentenza derivanti dal rifiuto del giudice di merito di dare ingresso a mezzi istruttori ritualmente richiesti, il ricorrente ha l'onere di indicare specificamente i mezzi istruttori, trascrivendo le circostanze che costituiscono oggetto di prova, nonché di dimostrare sia l'esistenza di un nesso eziologico tra l'omesso accoglimento dell'istanza e l'errore addebitato al giudice, sia che la pronuncia, senza quell'errore, sarebbe stata diversa, così da consentire al giudice di legittimità un controllo sulla decisività delle prove" ( Cass.n. 23194/2017). La sola denuncia della mancata ammissione dei mezzi di prova, (attività rientrante nella discrezionale valutazione del giudice), non può assumere rilievo se non in relazione alla concreta dimostrazione della diretta incidenza del fatto di cui si chiede la prova sulla diversa decisione che il giudice avrebbe sicuramente assunto. La censura in esame non contiene siffatte condizioni. 3) Con il terzo motivo è denunciata la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360 co.1 n. 5 c.p.c„ per omesso esame di un fatto decisivo non considerato in quanto ritenuto non provato. La società Marketing allegava di aver esercitato il recesso per giusta causa in ragione del denunciato disservizio provocato dal [OSCURATO:PERSONA] e della conseguente riduzione del fatturato nonché per la omessa comunicazione dello stato di grave dissesto in cui la società mandante si trovava. Il motivo è inammissibile poiché anche in questo caso la denuncia di omessa valutazione riguarda l'intera materia del contendere per la quale è richiesta una nuova valutazione degli elementi probatori di fatto già svolta dal giudice del merito. Il vizio di omesso esame non puo' che riguardare un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo, ossia idoneo a determinare un esito diverso della controversia" ( Cass.n.23238/2017); il vizio in questione non puo' pertanto essere diretto a mettere in discussione l'intera valutazione del giudice del merito. 4) Il quarto motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione di legge in relazione all'articolo 2729 c.c.; parte ricorrente si duole della valutazione svolta dalla corte di appello circa la natura di anticipi sulle provvigioni che non maturate, hanno dato luogo all'obbligo di restituzione statuito. La censura richiede, anche in questo caso, una ri-valutazione di quanto già giudicato dalla sentenza impugnata. Alle pagine 9-11 della decisione sono esaminate puntualmente le ragioni che hanno determinato il giudice d'appello a definire "anticipi" le somme di denaro erogate a fronte di provvigioni che avrebbero dovuto maturare sugli affari da concludere. La condanna alla restituzione di dette somme è conseguenza della valutazione cosi' compiutamente svolta. Il motivo è pertanto inammissibile. Per le esposte ragioni, il ricorso è inammissibile. Le spese seguono il principio di soccombenza. Ai sensi dell'art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E.5.000,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a qu
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