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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 39575/2021

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato Fucecchio il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 2/7/2019 della Corte di appello di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso ed il conseguente annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza emessa dal tribunale dello stesso capoluogo in data 9 aprile 2018, nel resto confermata, in parziale accoglimento dei gravami proposti dal pubblico ministero e dal difensore:

1.1. riconosceva la responsabilità penale del ricorrente per il reato di riciclaggio, anche con riferimento al segmento di imputazione di cui al capo A, sub punto 1 (acquisto in data 24 novembre 1989 della villa sita in [OSCURATO:PERSONA] sull'Arno, via [OSCURATO:PERSONA] n. 4) e disponeva, in conseguenza, la confisca diretta, ex art. 648-quater cod. pen., del detto immobile;

1.2. escludeva la sussistenza dell'aggravante ad effetto speciale della finalità di agevolazione mafiosa, in allora prevista all'art. 7

I. 203/1991, oggi avvinta alla sistematica codicistica all'art. 416-bís.1 cod. pen., in virtù del principio della "riserva di codice" di cui all'art. 3-bis, cod. pen.;

1.3. applicata la diminuente del rito e con le già riconosciute circostanze attenuanti generiche, rideterminava la pena in anni quattro di reclusione ed euro diecimila di multa.

2. La Corte di merito, ribaltando sul punto la decisione di primo grado che aveva dichiarato la prescrizione intervenuta per il segmento sub 1 (condotta consumatasi dal 24 ottobre 1989 fino al 28 luglio 1997, con la completa ristrutturazione della villa) del capo A, riteneva che l'unico fatto-reato di riciclaggio contestato al capo A, pur segmentato "per cespiti" nelle condotte specificamente indicate ai punti da 1 a 5, si fosse consumato, quale delitto a formazione progressiva, consumazione prolungata ed evento frazionato (Sez. 2, n. 29869, del 23/6/2016, Rv. 267856; conf.

Sez. 2, n. 7257, del 13/11/2019, dep. 2020, Rv. 278374), con l'ultimo atto del complessivo procedimento emendativo della traccia illecita d'origine, realizzato nel marzo del 2010 con la chiusura del conto "Monastero" aperto presso la [OSCURATO:PERSONA] di Lugano (CH) ed il recupero del saldo attivo.

Sulla base di tale decisione sulla responsabilità, la Corte disponeva la confisca diretta, ai sensi dell'art. 648-quater cod. pen., anche della villa sita nel territorio comunale di [OSCURATO:PERSONA] sull'Arno.

3. Avverso tale sentenza propone ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore, deducendo a motivi di doglianza le argomentazioni in appresso sintetizzate, secondo quanto prescrive l'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.:

3.1. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, anche in forma di travisamento della prova (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.), con riferimento alla riconosciuta responsabilità per il segmento fattuale descritto sub 1 del capo A, avuto riguardo alla stimata attendibilità, oggettiva soggettiva, della prova dichiarativa, rappresentata dalla chiamata in reità svolta da [OSCURATO:PERSONA]; in particolare manca, ad avviso del ricorrente, la valutazione di attendibilità intrinseca della fonte dichiarativa, come pure non è stata saggiata, se non con esiti fallimentari, la tenuta complessiva delle dichiarazioni d'accusa; dei 22 miliardi di lire consegnati al [OSCURATO:PERSONA], favoleggiati da [OSCURATO:PERSONA] nel corso delle sue dichiarazioni, non è traccia negli sviluppi investigativi e probatori, né tale somma corrisponde (sia pur con forte quoziente di approssimazione) a quanto avrebbe ricevuto ed investito l'imputato tra il 1985 ed il 1994; sull'altro ramo della valutazione, quanto ad autonome capacità patrimoniali del [OSCURATO:PERSONA], neppure emergerebbe alcuna sperequazione tra redditi dello stesso ed investimenti fino al 1989; mentre nei successivi anni si susseguono una serie di condoni fiscali, che riscontrano l'ipotesi alternativa di una provvista costituita attraverso altra forma (personale e indipendente) di illecito; del pari è a dirsi per l'approssimazione che ha caratterizzato l'accertamento dell'ammontare delle spese di ristrutturazione del complesso immobiliare acquistato in [OSCURATO:PERSONA] nel 1989, spese interamente coperte con il mutuo acceso dal ricorrente; il narrato offerto dalla fonte [OSCURATO:PERSONA] negli anni 1995/1996 esclude inoltre che autori del riciclaggio fossero la sorella ed il cognato del dichiarante, avendo in quegli anni il collaboratore appuntato la sua tensione delatoria su soggetti diversi; infine, la Corte non ha tenuto in alcun conto il contributo offerto alla ricostruzione dei fatti dalle conversazioni intercettate nel 2016, ove invece palese è il riferimento del Maniero a più ridotte entità di inadempimenti fiduciari, relativi peraltro a somme affidate in anni certamente recenti; diverse sono, da ultimo, le metodologie di riciclaggio operate, anche in tesi d'accusa, prima e dopo il 1995, con prevalenza di investimenti immobiliari prima e prevalenza di investimenti nei circuiti finanziari dopo;

3.2. i medesimi vizi titolano il secondo motivo di ricorso, oltre alla erronea applicazione dei principi giurisprudenziali elaborati in riferimento alla geometria variabile che può assumere la fattispecie sostanziale contestata, per come può manifestarsi la condotta di durata attraverso la molteplicità di investimenti dissimulatori racchiusi in unico contesto; la Corte di merito, nel ribaltare la valutazione operata sul punto dal primo giudice, non ha tenuto conto del fatto che, nella concreta fattispecie, gli investimenti asseritamente effettuati dal [OSCURATO:PERSONA] con la provvista illecita a lui affidata dal cognato Maniero, prima e dopo il 1995, sono radicalmente separati e divergono nell'oggetto, nelle modalità di trasferimento, nelle finalità perseguite, nelle ragioni dell'incarico conferito; il che porta a ritenere che i fatti stessi siano diversi, l'uno consumato con le condotte tenute fino al 1997 (come ritenuto dal primo giudice) l'altro, peraltro confesso, protrattosi fino al marzo 2010; sul punto la motivazione della Corte territoriale è manifestamente illogica, se non meramente apparente;

3.3. ancora i medesimi vizi riempiono di contenuto il terzo motivo di ricorso, avendo la Corte territoriale adottato una motivazione meramente apparente sul tema dimostrativo della sproporzione tra i redditi leciti e le risorse spendibili per i residui acquisti immobiliari (Fucecchio e Marina di Pietrasanta) operati dal [OSCURATO:PERSONA] nei successivi anni; la Corte, nell'accorpare i diversi periodi di osservazione annuali ha precluso la valutazione della corrispondenza tra singoli periodi di registrazione delle entrate, entità dei mutui accesi e loro effettiva estinzione, ed i singoli investimenti immobiliari, avendo viceversa l'imputato ampiamente dimostrato la capienza dei suoi redditi rispetto alla misura degli acquisti immobiliari effettuati in anni molto distanti; la Corte, ancora non ha tenuto conto della intestazione al figlio di quote immobiliari rilevanti, dovendo quindi restringersi la valutazione di congruità alle quote proprietarie effettivamente riferibili all'imputato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è infondato, contestandosi sostanzialmente l'apprezzamento del fatto, ricostruito nel merito (con valutazione conforme nel doppio grado) seguendo un percorso argomentativo strettamente aderente all'univoco significato dimostrativo offerto dalle evidenze utilizzabili ai fini del decidere.

Il secondo motivo di impugnazione (svolto sul tema della unità/pluralità di reati) è viceversa fondato, il ricorso va pertanto accolto per quanto di ragione.

Il terzo motivo è infondato quanto a complessiva censura della sproporzione tra investimenti immobiliari e redditi leciti del [OSCURATO:PERSONA], ma resta assorbito nella decisione relativa al secondo motivo, almeno relativamente alla natura della confisca della villa in [OSCURATO:PERSONA] indicata sub 1, dovendo sul punto la Corte di rinvio, in caso di riconoscimento della pluralità dei fatti-reato e conseguente prescrizione del fatto sub 1, argomentare fundítus sul tema della confisca allargata (art. 240 bis cod pen.), tenendo conto della compatibilità cronologica degli acquisti rispetto alla disponibilità di risorse finanziarie illecite (capo A, sub 5).

1.1. Dalla lettura della frazionata imputazione -che sembra offrire delle autonome e ben circoscritte condotte di riciclaggio una lettura plurale (v. in fra, sub 2), ancorché tutte le azioni siano cinte e avviluppate dal mantello unificante tessuto con le trame ed i fili di un medesimo disegno criminoso- si avverte che tema oggetto della dimostrazione processuale è l'avvenuto investimento in edilizia ed in finanza delle cospicue somme di denaro contante (oltre trenta miliardi della divisa non avente più corso legale nella penisola da un ventennio) che, nel corso di oltre quattro lustri, [OSCURATO:PERSONA] (autore insieme a molti altri dei reati produttori di ricchezza) ebbe ad affidare, senza apparente animo liberale, ai suoi più stretti congiunti e, tra questi, all'imputato (che del dichiarante aveva sposato la sorella Noretta).

1.1.1. Nel corso del giudizio di merito è rimasto accertato, attraverso la valutazione di intrinseca affidabilità della fonte (che avvince nell'illecito i suoi più stretti congiunti) ed estrinseca attendibilità del narrato (confortato dal consonante apporto narrativo del cugino e dalla obiettiva consistenza delle utilità sequestrate), che parte delle somme contanti transitate dall'85 al '95, per volere dell'autore principale della illecita produzione, dalla campagna veneta alle terre bagnate dall'Arno, furono investite dall'odierno ricorrente (primo acquisto immobiliare nel 1989, compiuto e consolidato con l'intervento di ristrutturazione pesante terminato nel luglio del 1997: capo A, sub 1) con impegno alla retrocessione futura in favore del disponente.

Il che pacificamente qualifica il "tipo" contestato, secondo quanto più volte affermato da questa Corte (tra le tante, Sez. 2, n. 21687, del 5/4/2019, Rv. 276114).

Seguirono, dopo il 1995, cioè dopo la manifestazione della prima opzione collaborativa del "produttore", altri affidamenti per contanti, trasformati dal [OSCURATO:PERSONA], confesso sul punto (con la collaborazione tecnica di Brotini, separatamente giudicato), in depositi ed investimenti finanziari in territorio elvetico (capo A, sub 5).

Nel medesimo periodo, il ricorrente, che dalla seconda metà degli anni 80 svolge la professione di odontoiatra nelle contrade un tempo dedite alla concia delle pelli per calzature, ebbe altresì a collezionare un cospicuo numero di vetture di pregio ed una messe di montres elvetiche (da quelle più diffuse e dozzinali, ancorché apprezzate dal mercato e dai rapinatori, a quelle più artigianali e raffinate).

Il primo giudice e la Corte territoriale hanno pertanto stimato per certa la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] nella sostituzione, con la finalità di occultare la traccia d'origine e modalità perfettamente congruenti con quel fine, del contante putribondo (stoccato a pacchi dal rilevante peso e dall'ingombrante volume) con l'immobile acquistato in [OSCURATO:PERSONA] nel 1989, poi ristrutturato in più riprese, con rilevante impegno finanziario (sempre e comunque per contanti) fino al luglio del 1997.

1.1.2. A fronte di tanto, le obiezioni difensive tratteggiate con il primo motivo di ricorso sono tutte tese a confutare, con encomiabile e suadente impegno grafico, gli argomenti esposti in motivazione con argomenti di fatto asseritamente pretermessi o non adeguatamente apprezzati.

Il che pone inevitabilmente i motivi di ricorso (tutti racchiusi nel polimorfismo dei vizi di motivazione deducibili) fuori dal perimetro della valutazione di legittimità, in quanto tutti tesi ad offrire una diversa lettura dei fatti saggiati nel merito.

La motivazione della doppia decisione conforme sul punto si rivela invece ben aderente alla prova, la regola "b.a.r.d." che presiede all'accertamento della responsabilità è stata applicata in modo corretto.

Si è già detto della stimata affidabilità della fonte e della attendibilità del narrato (altra fonte dichiarativa consonante sul tema dell'accompagnamento della madre dei disponente in terra d'Arno con l'ingombrante fardello di valori nummari al seguito), è rimasto altresì storicamente dimostrato l'investimento in re da parte del ricorrente (1989) di parte della illecita provvista.

L'acquisto, così come tutti i successivi interventi di ristrutturazione pesante fino al luglio del 1997, è stato concluso per contanti.

Le disponibilità finanziarie dell'imputato derivanti dal reddito da lavoro autonomo erano appena sufficienti al sostentamento alimentare e allo sviluppo relazionale del nucleo familiare del [OSCURATO:PERSONA], peraltro duplicatosi negli anni 2000, pur nella costante unicità della fonte di reddito.

La rappresentata evasione tributaria, testimoniata anche dall'accesso ai condoni susseguitisi negli anni, non è stata in alcun modo calibrata rispetto alla dimensione degli investimenti, ancorché dilazionati con piani di ammortamento.

Il ricorrente, dunque, non aveva al tempo redditi sufficienti per far fronte ai numerosi e distinti impegni finanziari assunti, senza peraltro tener conto degli acquisti, in gran copia, di beni atti a soddisfare la voluttà.

Ogni diverso apprezzamento della prova, anche quello teso a valorizzare conversazioni intercettate in tempi ben più recenti rispetto all'investimento scrutinato e verosimilmente riferibili ad altri affidamenti rimasti inopinatamente esclusi dalla consuetudo revertendi pretesa dal disponente, resta pertanto confinato nella sede propria di merito, senza potersi affacciare al tavolo della legittimità.

2. Altra e diversa questione attiene invece alla qualificazione "unitaria" della condotta materiale di riciclaggio, operata dalla Corte di merito in riforma della sentenza di primo grado.

La Corte territoriale ha infatti ritenuto unico il fatto- reato contestato e, dunque, consumato, ancorché in forma progressiva, con una serie di condotte economicamente disomogenee, dal 1985 fino al marzo 2010.

Talché, diversamente da quanto opinato dal primo giudice, neppure le condotte descritte al capo A, sub 1 (esauritesi nel luglio del 1997), sarebbero cadute sotto l'inesorabile mannaia della prescrizione (15 anni in ragione della disciplina applicabile ratione temporis, primo atto interruttivo l'ordinanza di custodia cautelare notificata nel gennaio del 2017) che, si ricorda, è sostanza e misura della legalità nel tempo, non semplice "morte" del reato, che invece continua a vivere sotto le spoglie "immortali" della confisca e della responsabilità civile.2.1.

Come è noto, questa suprema Corte, in diverse pronunce, ha affermato che, ove più siano le condotte consumative del reato "attuate in un medesimo contesto fattuale e con riferimento ad un medesimo oggetto" si configura un unico reato a formazione progressiva, che viene a cessare con l'ultima - e solo da qui la decorrenza della prescrizione - delle operazioni concluse (così Sez. 2, n. 546 del 07/01/2011, Rv. 249446; Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Rv. 259487; Sez. 3, n. 3414 del 29/10/2014, dep. 2015, Rv. 263718; Sez. 2, n. 52645 del 20/11/2014, Rv. 261624; Sez. 2, n. 29611 del 27/04/2016, Rv. 267511; Sez. 2, n. 29869 del 23/06/2016, Rv. 267856, in fattispecie - quest'ultima - in cui la S.C. ha ritenuto immune da vizi la sentenza che aveva escluso che la decorrenza del termine di prescrizione dovesse essere valutata in relazione alle singole condotte di "sostituzione" del danaro provento di reato, attuate attraverso più operazioni su conti correnti bancari; adagiate sul medesimo principio le successive Sez. 6, n. 29123, del 28/2/2017, n.m., in motivazione sub 4.2.; Sez. 2, n. 54541/2017; Sez. 7, n. 56939/2017; Sez. 5, n. 15461/2018; Sez. 2, n. 9314/2018, in motivazione sub 2; Sez. 2, n. 1165 del 6/12/2018, dep. 2019; Sez. 2, n. 49857/2019, n.m., in motiv. sub 1.3.; Sez. 2, n. 6988/2019, n.m. sub 2.4; Sez. 2, n. 7257/2019, dep. 2020, n.m.; Sez. 1, n. 33398, del 1/10/2020, n.m. in motiv.).

Analogamente al delitto di usura, anche il delitto di riciclaggio appare infatti configurabile secondo il duplice e alternativo schema della fattispecie tipica del reato, che pure mantiene intatta la sua natura unitaria e istantanea, ovvero con riferimento alla struttura dei delitti cosiddetti a condotta frazionata o a consumazione prolungata (Sez. 1, n. 11055 del 19/10/1998, D'Agata e altri, Rv. 211610).

2.2. Una tale granitica e condivisibile ermeneusi -fatta propria anche dalla decisione di questa stessa sezione (Sez. 2, n. 38105, del 8/4/2021, dep. 25/10/2021, in motiv. sub 1.11, pag. 24, 25) sul ricorso proposto dal concorrente (Brotini) dell'odierno ricorrente nel segmento di condotta di investimento finanziario descritto al capo A, sub 5- trova tuttavia il suo fondamento morfologico nell'analisi di una imputazione che descriva una fattispecie commessa attraverso la consumazione di più condotte "attuate in un medesimo contesto fattuale e con riferimento ad un medesimo oggetto".

Ed è su questo specifico profilo che la motivazione della sentenza d'appello (che ha ribaltato sul punto il giudizio di primo grado) mostra la corda, rendendo manifesto il denunciato vizio di motivazione, per travisamento della prova.

Le convergenti fonti dichiarative esaminate, così come riscontrate dagli investimenti documentati, sembrano infatti restituire la consistenza ontologica di più distinti fatti: un primo fatto prodotto dalle prime rimesse di contanti (22 mld. di lire) affidate da [OSCURATO:PERSONA] al cognato, attraverso la madre (con la fattiva collaborazione del cugino accompagnatore) e terminate prima che lo stesso "produttore" manifestasse la sua prima opzione collaborativa (novembre 1994); un secondo fatto, consistente nelle ulteriori successive rimesse (11 mld. di lire) affidate al medesimo soggetto, ben dopo la scelta collaborativa (con la quale Maniero evidentemente non intese sollevare il velo sulla sua provvista illecita) e destinate a nuovi investimenti soprattutto mobiliari (confessi anche da [OSCURATO:PERSONA]), caratterizzati da facile e pronta possibilità di retrocessione (dopo l'estinzione del conto "Monastero" e la riscossione per contanti del saldo attivo) più difficilmente tracciabile.

Si è dunque trattato di almeno due distinte determinazioni, separate da un consistente iato temporale e sostenute da funzioni diverse.

E' facile argomentare, infatti, nel senso che le prime disposizioni trovano collocazione in un periodo in cui [OSCURATO:PERSONA] non poteva immaginare per sé un futuro, a breve termine, da uomo libero; mentre le seconde furono effettuate in una prospettiva di libertà prossima e concreta, ove altrettanto prossima e concreta era la aspettativa (in parte tradita) della retrocessione.

Può quindi sostanzialmente concludersi nel senso che, chiuso nel secolo breve un capitolo autonomo, se ne aprì un altro nuovo e diverso, dopo la prima scelta collaborativa (operata con una opulenta riserva mentale), attivato da una nuova determinazione della volontà, mossa da nuovi intenti ed avente ad oggetto una diversa (residua) provvista, formata peraltro, secondo quanto afferma lo stesso Maniero, da diversi reati-fonte.

Non sembra dunque essersi trattato di un unico affidamento fiduciario, seguito da una frazionata modalità di investimento (reato unico a consumazione prolungata ed evento frazionato), quanto piuttosto di più successivi affidamenti, separati dalla scelta collaborativa, dalla funzione affidata al riciclatore e dalla stessa natura del reato-fonte.

Non convince e va pertanto argomentata sulla base di nuovi e differenti percorsi logici la motivazione che ha stimato continuità ininterrotta in un fatto unico, non esauritosi, come ritenuto dal primo giudice, nel luglio del 1997.

2.3. Sul punto, la sentenza va pertanto annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Venezia, per nuova valutazione, che terrà conto del principio di diritto poco sopra evidenziato.

3. Resta irrevocabile l'accertamento del fatto sub 5 (questo sì unitario, confesso e non attinto da motivi di impugnazione sull'accertamento della responsabilità), cui legittimamente consegue la "confisca allargata" anche dei beni immobili intestati al [OSCURATO:PERSONA] o a questi comunque riconducibili, che non possano ritenersi esclusi, in termini di ragionevolezza cronologica, dal circuito di illecito arricchimento proprio della condotta di riciclaggio irrevocabilmente accertata.

3.1. Sul punto è infatti infondato il terzo motivo di ricorso, centrato sulla non confiscabilità dei beni immobili ablati, ai sensi dell'art 240 bis cod. pen., così come richiamato dall'art. 578 bis cod. proc. pen..

La Corte di appello ha giustificato il provvedimento ablatorio con riguardo alla previsione dell'allora art. 12-sexies

I. n. 356 del 1992 (oggi avvinto alla sistematica codicistica, art. 240 bis cod. pen., in virtù del principio della riserva di codice, che tanto è caro alla dottrina "del diritto e della ragione" toscana, espresso all'art. 3 bis del codice penale), che non impone certo la limitazione del potere di confisca (salva la valutazione di congruità cronologica) ai beni e alla ricchezza direttamente imputabili al reato oggetto di condanna, sussistendo, come dimostrato anche dal prudente apprezzamento peritale svolto nel merito, gli altri elementi della sproporzione reddituale e dell'assenza di giustificazione della provenienza, sui quali ha compiutamente argomentato la Corte ai fl. 78 e ss. della sentenza qui impugnata.

3.2. Né può riconoscersi alcun rilievo al dato formale relativo alla altrui (familistica) intestazione degli immobili acquistati con le risorse finanziarie affidate, senza animo liberale, dal cognato "produttore" al ricorrente, giacché l'altrui intestazione fiduciaria è espressamente contemplata dalla disposizione applicata (nei termini Sez. 2, n. 18053, del 1/4/2014, Rv. 258913; Sez. 1, n. 36365, del 1/6/2016, Rv. 268254) ed è stata puntualmente praticata nella concreta fattispecie processuale esaminata.

3.3. Tantomeno può escludersi l'applicabilità di tale istituto richiamando le disposizioni contenute all'art. 2 del codice penale (efficacia della legge penale incriminatrice nel tempo): l'ipotesi di confisca c.d. allargata può essere disposta anche in relazione a cespiti acquisiti in epoca anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni che l'hanno istituita, in quanto il principio di irretroattività opera solo con riguardo alle confische aventi natura sanzionatoria e non anche in relazione alla confisca in questione, da ricom prendere tra le misure di sicurezza (così Sez. 2, n. 56374, del 12/10/2018, Rv. 276299; conf.

Rv. 242862; Rv. 207140; più in generale, sulla natura sanzionatoria o mista della sola confisca di valore o per equivalente Sez.

U., n. 18374/2013, Rv. 255037).

3.4. Deve infine ribadirsi che la speciale ipotesi di confisca, oggi disciplinata esplicitamente agli artt. 578 bis cod. proc. pen. e 240 bis cod. pen., può certamente accompagnare la pronuncia di proscioglimento (per la prescrizione intervenuta successivamente alla condanna non irrevocabile), purché il giudice del merito, confortato nella sede di legittimità, svolga adeguato apprezzamento circa la sussistenza del fatto contestato (per una approfondita disamina della giurisprudenza formatasi sul punto negli ultimi trent'anni v.

Sez. 5, n. 52, del 15/10/2020, dep. 2021, Rv. 280140, in motivazione pag. 27 e ss.; sul tema della confisca senza condanna v. anche Sez. 2, n. 19645, del 2/4/2021, Rv. 281421; Sez.

U., n. 31617, del 26/6/2015, ric.

Lucci, Rv. 264434).3.4.1.

Fuori dall'ipotesi (rimessa all'esito del giudizio di rinvio) di confisca diretta, disposta ai sensi dell'art. 648 quater cod. pen., la confisca, ai sensi dell'art. 240 bis cod. pen., dell'immobile in [OSCURATO:PERSONA] resta pertanto legata all'accertamento (almeno in un grado del giudizio) del fatto-reato, essendo indifferenti rispetto alla confisca .gli effetti del successivo decorso del tempo e salvo il dovere del giudice della impugnazione di motivare funditus la ritenuta responsabilità (art. 578 bis cod. proc. pen.), ancorché ai soli fini della confisca, così come avviene a fini risarcitori (art. 578 cod. pen.); fermo restando l'obbligo di adeguatamente motivare in ordine alla compatibilità cronologica della sproporzione ante delictum.

Temi questi che restano affidati al giudizio di rinvio, che, a seguito della rinnovata valutazione sulla unità o pluralità di reati di riciclaggio contestati (peraltro con una esplicita indicazione di continuazione), dovrà, in caso ritenga plurale la morfologia della imputazione, argomentare anche in ordine alla sussistenza dei presupposti di compatibilità cronologica della ablazione.

P.Q.M.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato Fucecchio il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 2/7/2019 della Corte di appello di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso ed il conseguente annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza emessa dal tribunale dello stesso capoluogo in data 9 aprile 2018, nel resto confermata, in parziale accoglimento dei gravami proposti dal pubblico ministero e dal difensore: 1.1. riconosceva la responsabilità penale del ricorrente per il reato di riciclaggio, anche con riferimento al segmento di imputazione di cui al capo A, sub punto 1 (acquisto in data 24 novembre 1989 della villa sita in [OSCURATO:PERSONA] sull'Arno, via [OSCURATO:PERSONA] n. 4) e disponeva, in conseguenza, la confisca diretta, ex art. 648-quater cod. pen., del detto immobile; 1.2. escludeva la sussistenza dell'aggravante ad effetto speciale della finalità di agevolazione mafiosa, in allora prevista all'art. 7 I. 203/1991, oggi avvinta alla sistematica codicistica all'art. 416-bís.1 cod. pen., in virtù del principio della "riserva di codice" di cui all'art. 3-bis, cod. pen.; 1.3. applicata la diminuente del rito e con le già riconosciute circostanze attenuanti generiche, rideterminava la pena in anni quattro di reclusione ed euro diecimila di multa. 2. La Corte di merito, ribaltando sul punto la decisione di primo grado che aveva dichiarato la prescrizione intervenuta per il segmento sub 1 (condotta consumatasi dal 24 ottobre 1989 fino al 28 luglio 1997, con la completa ristrutturazione della villa) del capo A, riteneva che l'unico fatto-reato di riciclaggio contestato al capo A, pur segmentato "per cespiti" nelle condotte specificamente indicate ai punti da 1 a 5, si fosse consumato, quale delitto a formazione progressiva, consumazione prolungata ed evento frazionato (Sez. 2, n. 29869, del 23/6/2016, Rv. 267856; conf. Sez. 2, n. 7257, del 13/11/2019, dep. 2020, Rv. 278374), con l'ultimo atto del complessivo procedimento emendativo della traccia illecita d'origine, realizzato nel marzo del 2010 con la chiusura del conto "Monastero" aperto presso la [OSCURATO:PERSONA] di Lugano (CH) ed il recupero del saldo attivo. Sulla base di tale decisione sulla responsabilità, la Corte disponeva la confisca diretta, ai sensi dell'art. 648-quater cod. pen., anche della villa sita nel territorio comunale di [OSCURATO:PERSONA] sull'Arno. 3. Avverso tale sentenza propone ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore, deducendo a motivi di doglianza le argomentazioni in appresso sintetizzate, secondo quanto prescrive l'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 3.1. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, anche in forma di travisamento della prova (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.), con riferimento alla riconosciuta responsabilità per il segmento fattuale descritto sub 1 del capo A, avuto riguardo alla stimata attendibilità, oggettiva soggettiva, della prova dichiarativa, rappresentata dalla chiamata in reità svolta da [OSCURATO:PERSONA]; in particolare manca, ad avviso del ricorrente, la valutazione di attendibilità intrinseca della fonte dichiarativa, come pure non è stata saggiata, se non con esiti fallimentari, la tenuta complessiva delle dichiarazioni d'accusa; dei 22 miliardi di lire consegnati al [OSCURATO:PERSONA], favoleggiati da [OSCURATO:PERSONA] nel corso delle sue dichiarazioni, non è traccia negli sviluppi investigativi e probatori, né tale somma corrisponde (sia pur con forte quoziente di approssimazione) a quanto avrebbe ricevuto ed investito l'imputato tra il 1985 ed il 1994; sull'altro ramo della valutazione, quanto ad autonome capacità patrimoniali del [OSCURATO:PERSONA], neppure emergerebbe alcuna sperequazione tra redditi dello stesso ed investimenti fino al 1989; mentre nei successivi anni si susseguono una serie di condoni fiscali, che riscontrano l'ipotesi alternativa di una provvista costituita attraverso altra forma (personale e indipendente) di illecito; del pari è a dirsi per l'approssimazione che ha caratterizzato l'accertamento dell'ammontare delle spese di ristrutturazione del complesso immobiliare acquistato in [OSCURATO:PERSONA] nel 1989, spese interamente coperte con il mutuo acceso dal ricorrente; il narrato offerto dalla fonte [OSCURATO:PERSONA] negli anni 1995/1996 esclude inoltre che autori del riciclaggio fossero la sorella ed il cognato del dichiarante, avendo in quegli anni il collaboratore appuntato la sua tensione delatoria su soggetti diversi; infine, la Corte non ha tenuto in alcun conto il contributo offerto alla ricostruzione dei fatti dalle conversazioni intercettate nel 2016, ove invece palese è il riferimento del Maniero a più ridotte entità di inadempimenti fiduciari, relativi peraltro a somme affidate in anni certamente recenti; diverse sono, da ultimo, le metodologie di riciclaggio operate, anche in tesi d'accusa, prima e dopo il 1995, con prevalenza di investimenti immobiliari prima e prevalenza di investimenti nei circuiti finanziari dopo; 3.2. i medesimi vizi titolano il secondo motivo di ricorso, oltre alla erronea applicazione dei principi giurisprudenziali elaborati in riferimento alla geometria variabile che può assumere la fattispecie sostanziale contestata, per come può manifestarsi la condotta di durata attraverso la molteplicità di investimenti dissimulatori racchiusi in unico contesto; la Corte di merito, nel ribaltare la valutazione operata sul punto dal primo giudice, non ha tenuto conto del fatto che, nella concreta fattispecie, gli investimenti asseritamente effettuati dal [OSCURATO:PERSONA] con la provvista illecita a lui affidata dal cognato Maniero, prima e dopo il 1995, sono radicalmente separati e divergono nell'oggetto, nelle modalità di trasferimento, nelle finalità perseguite, nelle ragioni dell'incarico conferito; il che porta a ritenere che i fatti stessi siano diversi, l'uno consumato con le condotte tenute fino al 1997 (come ritenuto dal primo giudice) l'altro, peraltro confesso, protrattosi fino al marzo 2010; sul punto la motivazione della Corte territoriale è manifestamente illogica, se non meramente apparente; 3.3. ancora i medesimi vizi riempiono di contenuto il terzo motivo di ricorso, avendo la Corte territoriale adottato una motivazione meramente apparente sul tema dimostrativo della sproporzione tra i redditi leciti e le risorse spendibili per i residui acquisti immobiliari (Fucecchio e Marina di Pietrasanta) operati dal [OSCURATO:PERSONA] nei successivi anni; la Corte, nell'accorpare i diversi periodi di osservazione annuali ha precluso la valutazione della corrispondenza tra singoli periodi di registrazione delle entrate, entità dei mutui accesi e loro effettiva estinzione, ed i singoli investimenti immobiliari, avendo viceversa l'imputato ampiamente dimostrato la capienza dei suoi redditi rispetto alla misura degli acquisti immobiliari effettuati in anni molto distanti; la Corte, ancora non ha tenuto conto della intestazione al figlio di quote immobiliari rilevanti, dovendo quindi restringersi la valutazione di congruità alle quote proprietarie effettivamente riferibili all'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è infondato, contestandosi sostanzialmente l'apprezzamento del fatto, ricostruito nel merito (con valutazione conforme nel doppio grado) seguendo un percorso argomentativo strettamente aderente all'univoco significato dimostrativo offerto dalle evidenze utilizzabili ai fini del decidere. Il secondo motivo di impugnazione (svolto sul tema della unità/pluralità di reati) è viceversa fondato, il ricorso va pertanto accolto per quanto di ragione. Il terzo motivo è infondato quanto a complessiva censura della sproporzione tra investimenti immobiliari e redditi leciti del [OSCURATO:PERSONA], ma resta assorbito nella decisione relativa al secondo motivo, almeno relativamente alla natura della confisca della villa in [OSCURATO:PERSONA] indicata sub 1, dovendo sul punto la Corte di rinvio, in caso di riconoscimento della pluralità dei fatti-reato e conseguente prescrizione del fatto sub 1, argomentare fundítus sul tema della confisca allargata (art. 240 bis cod pen.), tenendo conto della compatibilità cronologica degli acquisti rispetto alla disponibilità di risorse finanziarie illecite (capo A, sub 5). 1.1. Dalla lettura della frazionata imputazione -che sembra offrire delle autonome e ben circoscritte condotte di riciclaggio una lettura plurale (v. in fra, sub 2), ancorché tutte le azioni siano cinte e avviluppate dal mantello unificante tessuto con le trame ed i fili di un medesimo disegno criminoso- si avverte che tema oggetto della dimostrazione processuale è l'avvenuto investimento in edilizia ed in finanza delle cospicue somme di denaro contante (oltre trenta miliardi della divisa non avente più corso legale nella penisola da un ventennio) che, nel corso di oltre quattro lustri, [OSCURATO:PERSONA] (autore insieme a molti altri dei reati produttori di ricchezza) ebbe ad affidare, senza apparente animo liberale, ai suoi più stretti congiunti e, tra questi, all'imputato (che del dichiarante aveva sposato la sorella Noretta). 1.1.1. Nel corso del giudizio di merito è rimasto accertato, attraverso la valutazione di intrinseca affidabilità della fonte (che avvince nell'illecito i suoi più stretti congiunti) ed estrinseca attendibilità del narrato (confortato dal consonante apporto narrativo del cugino e dalla obiettiva consistenza delle utilità sequestrate), che parte delle somme contanti transitate dall'85 al '95, per volere dell'autore principale della illecita produzione, dalla campagna veneta alle terre bagnate dall'Arno, furono investite dall'odierno ricorrente (primo acquisto immobiliare nel 1989, compiuto e consolidato con l'intervento di ristrutturazione pesante terminato nel luglio del 1997: capo A, sub 1) con impegno alla retrocessione futura in favore del disponente. Il che pacificamente qualifica il "tipo" contestato, secondo quanto più volte affermato da questa Corte (tra le tante, Sez. 2, n. 21687, del 5/4/2019, Rv. 276114). Seguirono, dopo il 1995, cioè dopo la manifestazione della prima opzione collaborativa del "produttore", altri affidamenti per contanti, trasformati dal [OSCURATO:PERSONA], confesso sul punto (con la collaborazione tecnica di Brotini, separatamente giudicato), in depositi ed investimenti finanziari in territorio elvetico (capo A, sub 5). Nel medesimo periodo, il ricorrente, che dalla seconda metà degli anni 80 svolge la professione di odontoiatra nelle contrade un tempo dedite alla concia delle pelli per calzature, ebbe altresì a collezionare un cospicuo numero di vetture di pregio ed una messe di montres elvetiche (da quelle più diffuse e dozzinali, ancorché apprezzate dal mercato e dai rapinatori, a quelle più artigianali e raffinate). Il primo giudice e la Corte territoriale hanno pertanto stimato per certa la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] nella sostituzione, con la finalità di occultare la traccia d'origine e modalità perfettamente congruenti con quel fine, del contante putribondo (stoccato a pacchi dal rilevante peso e dall'ingombrante volume) con l'immobile acquistato in [OSCURATO:PERSONA] nel 1989, poi ristrutturato in più riprese, con rilevante impegno finanziario (sempre e comunque per contanti) fino al luglio del 1997. 1.1.2. A fronte di tanto, le obiezioni difensive tratteggiate con il primo motivo di ricorso sono tutte tese a confutare, con encomiabile e suadente impegno grafico, gli argomenti esposti in motivazione con argomenti di fatto asseritamente pretermessi o non adeguatamente apprezzati. Il che pone inevitabilmente i motivi di ricorso (tutti racchiusi nel polimorfismo dei vizi di motivazione deducibili) fuori dal perimetro della valutazione di legittimità, in quanto tutti tesi ad offrire una diversa lettura dei fatti saggiati nel merito. La motivazione della doppia decisione conforme sul punto si rivela invece ben aderente alla prova, la regola "b.a.r.d." che presiede all'accertamento della responsabilità è stata applicata in modo corretto. Si è già detto della stimata affidabilità della fonte e della attendibilità del narrato (altra fonte dichiarativa consonante sul tema dell'accompagnamento della madre dei disponente in terra d'Arno con l'ingombrante fardello di valori nummari al seguito), è rimasto altresì storicamente dimostrato l'investimento in re da parte del ricorrente (1989) di parte della illecita provvista. L'acquisto, così come tutti i successivi interventi di ristrutturazione pesante fino al luglio del 1997, è stato concluso per contanti. Le disponibilità finanziarie dell'imputato derivanti dal reddito da lavoro autonomo erano appena sufficienti al sostentamento alimentare e allo sviluppo relazionale del nucleo familiare del [OSCURATO:PERSONA], peraltro duplicatosi negli anni 2000, pur nella costante unicità della fonte di reddito. La rappresentata evasione tributaria, testimoniata anche dall'accesso ai condoni susseguitisi negli anni, non è stata in alcun modo calibrata rispetto alla dimensione degli investimenti, ancorché dilazionati con piani di ammortamento. Il ricorrente, dunque, non aveva al tempo redditi sufficienti per far fronte ai numerosi e distinti impegni finanziari assunti, senza peraltro tener conto degli acquisti, in gran copia, di beni atti a soddisfare la voluttà. Ogni diverso apprezzamento della prova, anche quello teso a valorizzare conversazioni intercettate in tempi ben più recenti rispetto all'investimento scrutinato e verosimilmente riferibili ad altri affidamenti rimasti inopinatamente esclusi dalla consuetudo revertendi pretesa dal disponente, resta pertanto confinato nella sede propria di merito, senza potersi affacciare al tavolo della legittimità. 2. Altra e diversa questione attiene invece alla qualificazione "unitaria" della condotta materiale di riciclaggio, operata dalla Corte di merito in riforma della sentenza di primo grado. La Corte territoriale ha infatti ritenuto unico il fatto- reato contestato e, dunque, consumato, ancorché in forma progressiva, con una serie di condotte economicamente disomogenee, dal 1985 fino al marzo 2010. Talché, diversamente da quanto opinato dal primo giudice, neppure le condotte descritte al capo A, sub 1 (esauritesi nel luglio del 1997), sarebbero cadute sotto l'inesorabile mannaia della prescrizione (15 anni in ragione della disciplina applicabile ratione temporis, primo atto interruttivo l'ordinanza di custodia cautelare notificata nel gennaio del 2017) che, si ricorda, è sostanza e misura della legalità nel tempo, non semplice "morte" del reato, che invece continua a vivere sotto le spoglie "immortali" della confisca e della responsabilità civile.2.1. Come è noto, questa suprema Corte, in diverse pronunce, ha affermato che, ove più siano le condotte consumative del reato "attuate in un medesimo contesto fattuale e con riferimento ad un medesimo oggetto" si configura un unico reato a formazione progressiva, che viene a cessare con l'ultima - e solo da qui la decorrenza della prescrizione - delle operazioni concluse (così Sez. 2, n. 546 del 07/01/2011, Rv. 249446; Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Rv. 259487; Sez. 3, n. 3414 del 29/10/2014, dep. 2015, Rv. 263718; Sez. 2, n. 52645 del 20/11/2014, Rv. 261624; Sez. 2, n. 29611 del 27/04/2016, Rv. 267511; Sez. 2, n. 29869 del 23/06/2016, Rv. 267856, in fattispecie - quest'ultima - in cui la S.C. ha ritenuto immune da vizi la sentenza che aveva escluso che la decorrenza del termine di prescrizione dovesse essere valutata in relazione alle singole condotte di "sostituzione" del danaro provento di reato, attuate attraverso più operazioni su conti correnti bancari; adagiate sul medesimo principio le successive Sez. 6, n. 29123, del 28/2/2017, n.m., in motivazione sub 4.2.; Sez. 2, n. 54541/2017; Sez. 7, n. 56939/2017; Sez. 5, n. 15461/2018; Sez. 2, n. 9314/2018, in motivazione sub 2; Sez. 2, n. 1165 del 6/12/2018, dep. 2019; Sez. 2, n. 49857/2019, n.m., in motiv. sub 1.3.; Sez. 2, n. 6988/2019, n.m. sub 2.4; Sez. 2, n. 7257/2019, dep. 2020, n.m.; Sez. 1, n. 33398, del 1/10/2020, n.m. in motiv.). Analogamente al delitto di usura, anche il delitto di riciclaggio appare infatti configurabile secondo il duplice e alternativo schema della fattispecie tipica del reato, che pure mantiene intatta la sua natura unitaria e istantanea, ovvero con riferimento alla struttura dei delitti cosiddetti a condotta frazionata o a consumazione prolungata (Sez. 1, n. 11055 del 19/10/1998, D'Agata e altri, Rv. 211610). 2.2. Una tale granitica e condivisibile ermeneusi -fatta propria anche dalla decisione di questa stessa sezione (Sez. 2, n. 38105, del 8/4/2021, dep. 25/10/2021, in motiv. sub 1.11, pag. 24, 25) sul ricorso proposto dal concorrente (Brotini) dell'odierno ricorrente nel segmento di condotta di investimento finanziario descritto al capo A, sub 5- trova tuttavia il suo fondamento morfologico nell'analisi di una imputazione che descriva una fattispecie commessa attraverso la consumazione di più condotte "attuate in un medesimo contesto fattuale e con riferimento ad un medesimo oggetto". Ed è su questo specifico profilo che la motivazione della sentenza d'appello (che ha ribaltato sul punto il giudizio di primo grado) mostra la corda, rendendo manifesto il denunciato vizio di motivazione, per travisamento della prova. Le convergenti fonti dichiarative esaminate, così come riscontrate dagli investimenti documentati, sembrano infatti restituire la consistenza ontologica di più distinti fatti: un primo fatto prodotto dalle prime rimesse di contanti (22 mld. di lire) affidate da [OSCURATO:PERSONA] al cognato, attraverso la madre (con la fattiva collaborazione del cugino accompagnatore) e terminate prima che lo stesso "produttore" manifestasse la sua prima opzione collaborativa (novembre 1994); un secondo fatto, consistente nelle ulteriori successive rimesse (11 mld. di lire) affidate al medesimo soggetto, ben dopo la scelta collaborativa (con la quale Maniero evidentemente non intese sollevare il velo sulla sua provvista illecita) e destinate a nuovi investimenti soprattutto mobiliari (confessi anche da [OSCURATO:PERSONA]), caratterizzati da facile e pronta possibilità di retrocessione (dopo l'estinzione del conto "Monastero" e la riscossione per contanti del saldo attivo) più difficilmente tracciabile. Si è dunque trattato di almeno due distinte determinazioni, separate da un consistente iato temporale e sostenute da funzioni diverse. E' facile argomentare, infatti, nel senso che le prime disposizioni trovano collocazione in un periodo in cui [OSCURATO:PERSONA] non poteva immaginare per sé un futuro, a breve termine, da uomo libero; mentre le seconde furono effettuate in una prospettiva di libertà prossima e concreta, ove altrettanto prossima e concreta era la aspettativa (in parte tradita) della retrocessione. Può quindi sostanzialmente concludersi nel senso che, chiuso nel secolo breve un capitolo autonomo, se ne aprì un altro nuovo e diverso, dopo la prima scelta collaborativa (operata con una opulenta riserva mentale), attivato da una nuova determinazione della volontà, mossa da nuovi intenti ed avente ad oggetto una diversa (residua) provvista, formata peraltro, secondo quanto afferma lo stesso Maniero, da diversi reati-fonte. Non sembra dunque essersi trattato di un unico affidamento fiduciario, seguito da una frazionata modalità di investimento (reato unico a consumazione prolungata ed evento frazionato), quanto piuttosto di più successivi affidamenti, separati dalla scelta collaborativa, dalla funzione affidata al riciclatore e dalla stessa natura del reato-fonte. Non convince e va pertanto argomentata sulla base di nuovi e differenti percorsi logici la motivazione che ha stimato continuità ininterrotta in un fatto unico, non esauritosi, come ritenuto dal primo giudice, nel luglio del 1997. 2.3. Sul punto, la sentenza va pertanto annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Venezia, per nuova valutazione, che terrà conto del principio di diritto poco sopra evidenziato. 3. Resta irrevocabile l'accertamento del fatto sub 5 (questo sì unitario, confesso e non attinto da motivi di impugnazione sull'accertamento della responsabilità), cui legittimamente consegue la "confisca allargata" anche dei beni immobili intestati al [OSCURATO:PERSONA] o a questi comunque riconducibili, che non possano ritenersi esclusi, in termini di ragionevolezza cronologica, dal circuito di illecito arricchimento proprio della condotta di riciclaggio irrevocabilmente accertata. 3.1. Sul punto è infatti infondato il terzo motivo di ricorso, centrato sulla non confiscabilità dei beni immobili ablati, ai sensi dell'art 240 bis cod. pen., così come richiamato dall'art. 578 bis cod. proc. pen.. La Corte di appello ha giustificato il provvedimento ablatorio con riguardo alla previsione dell'allora art. 12-sexies I. n. 356 del 1992 (oggi avvinto alla sistematica codicistica, art. 240 bis cod. pen., in virtù del principio della riserva di codice, che tanto è caro alla dottrina "del diritto e della ragione" toscana, espresso all'art. 3 bis del codice penale), che non impone certo la limitazione del potere di confisca (salva la valutazione di congruità cronologica) ai beni e alla ricchezza direttamente imputabili al reato oggetto di condanna, sussistendo, come dimostrato anche dal prudente apprezzamento peritale svolto nel merito, gli altri elementi della sproporzione reddituale e dell'assenza di giustificazione della provenienza, sui quali ha compiutamente argomentato la Corte ai fl. 78 e ss. della sentenza qui impugnata. 3.2. Né può riconoscersi alcun rilievo al dato formale relativo alla altrui (familistica) intestazione degli immobili acquistati con le risorse finanziarie affidate, senza animo liberale, dal cognato "produttore" al ricorrente, giacché l'altrui intestazione fiduciaria è espressamente contemplata dalla disposizione applicata (nei termini Sez. 2, n. 18053, del 1/4/2014, Rv. 258913; Sez. 1, n. 36365, del 1/6/2016, Rv. 268254) ed è stata puntualmente praticata nella concreta fattispecie processuale esaminata. 3.3. Tantomeno può escludersi l'applicabilità di tale istituto richiamando le disposizioni contenute all'art. 2 del codice penale (efficacia della legge penale incriminatrice nel tempo): l'ipotesi di confisca c.d. allargata può essere disposta anche in relazione a cespiti acquisiti in epoca anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni che l'hanno istituita, in quanto il principio di irretroattività opera solo con riguardo alle confische aventi natura sanzionatoria e non anche in relazione alla confisca in questione, da ricom prendere tra le misure di sicurezza (così Sez. 2, n. 56374, del 12/10/2018, Rv. 276299; conf. Rv. 242862; Rv. 207140; più in generale, sulla natura sanzionatoria o mista della sola confisca di valore o per equivalente Sez. U., n. 18374/2013, Rv. 255037). 3.4. Deve infine ribadirsi che la speciale ipotesi di confisca, oggi disciplinata esplicitamente agli artt. 578 bis cod. proc. pen. e 240 bis cod. pen., può certamente accompagnare la pronuncia di proscioglimento (per la prescrizione intervenuta successivamente alla condanna non irrevocabile), purché il giudice del merito, confortato nella sede di legittimità, svolga adeguato apprezzamento circa la sussistenza del fatto contestato (per una approfondita disamina della giurisprudenza formatasi sul punto negli ultimi trent'anni v. Sez. 5, n. 52, del 15/10/2020, dep. 2021, Rv. 280140, in motivazione pag. 27 e ss.; sul tema della confisca senza condanna v. anche Sez. 2, n. 19645, del 2/4/2021, Rv. 281421; Sez. U., n. 31617, del 26/6/2015, ric. Lucci, Rv. 264434).3.4.1. Fuori dall'ipotesi (rimessa all'esito del giudizio di rinvio) di confisca diretta, disposta ai sensi dell'art. 648 quater cod. pen., la confisca, ai sensi dell'art. 240 bis cod. pen., dell'immobile in [OSCURATO:PERSONA] resta pertanto legata all'accertamento (almeno in un grado del giudizio) del fatto-reato, essendo indifferenti rispetto alla confisca .gli effetti del successivo decorso del tempo e salvo il dovere del giudice della impugnazione di motivare funditus la ritenuta responsabilità (art. 578 bis cod. proc. pen.), ancorché ai soli fini della confisca, così come avviene a fini risarcitori (art. 578 cod. pen.); fermo restando l'obbligo di adeguatamente motivare in ordine alla compatibilità cronologica della sproporzione ante delictum. Temi questi che restano affidati al giudizio di rinvio, che, a seguito della rinnovata valutazione sulla unità o pluralità di reati di riciclaggio contestati (peraltro con una esplicita indicazione di continuazione), dovrà, in caso ritenga plurale la morfologia della imputazione, argomentare anche in ordine alla sussistenza dei presupposti di compatibilità cronologica della ablazione. P.Q.M.
Sentenza Cassazione n. 39575/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris