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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 25400/2025

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11076/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro MARFE' CORRADO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso SENTENZA di COMM.

TRIB.

REG. [OSCURATO:PERSONA].

DIST.

SALERNO n. 10947/09/2018 depositata il 18/12/2018 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, e dall’aggiornamento datato 01/09/2025 di una pregressa interlocutoria, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. [OSCURATO:PERSONA] Roma, 12/09/2025 La

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11076/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro MARFE' CORRADO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. [OSCURATO:PERSONA]. DIST. SALERNO n. 10947/09/2018 depositata il 18/12/2018 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, e dall’aggiornamento datato 01/09/2025 di una pregressa interlocutoria, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. [OSCURATO:PERSONA] Roma, 12/09/2025 La
Decreto Cassazione n. 25400/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris