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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 ottobre 2023

Cassazione n. 32140/2023

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32528/2019r.g., proposto da [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.to in [OSCURATO:PERSONA] n. 92, Roma, rappresentato e difeso dagli avv.tiAntonella Rizzi e [OSCURATO:PERSONA]. ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], elett. dom.ta in [OSCURATO:PERSONA] II n. 4, Roma, presso avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] D e lla Sciucca. controricorrente –ricorrente incidentale avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 327/2019 pubblicata in data 23/04/2019, n.r.g. 1259/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 17/10/2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Entrambe le parti hanno depositato unico atto di reciproca rinunzia ai rispettivi ricorsi – principale e incidentale – in virtù dell’intervenuta conciliazione sindacale, con cui sono state regolate anche le spese processuali.

OGGETTO: lavoro privato P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in dat

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32528/2019r.g., proposto da [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.to in [OSCURATO:PERSONA] n. 92, Roma, rappresentato e difeso dagli avv.tiAntonella Rizzi e [OSCURATO:PERSONA]. ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], elett. dom.ta in [OSCURATO:PERSONA] II n. 4, Roma, presso avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] D e lla Sciucca. controricorrente –ricorrente incidentale avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 327/2019 pubblicata in data 23/04/2019, n.r.g. 1259/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 17/10/2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Entrambe le parti hanno depositato unico atto di reciproca rinunzia ai rispettivi ricorsi – principale e incidentale – in virtù dell’intervenuta conciliazione sindacale, con cui sono state regolate anche le spese processuali. OGGETTO: lavoro privato P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in dat
Sentenza Cassazione n. 32140/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris