CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 aprile 1986
Cassazione n. 28070/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/04/1986 avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; dLRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale è stata affermata la responsabilità dell'imputato per il reato di cui agli artt. 216 co. 1 n. 2, 222, 223 co. 1 L. Fall., a titolo di concorso esterno; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata): il ricorrente - cessionario di due rami d'azienda della fallita, di cui era stato accomandante, senza alcun versamento del corrispettivo - si limita ad rivendicare la propria estraneità alla distrazione patrimoniale e ad indicare nell'accomandatario, mero prestanome nominato successivamente alla cessione, il soggetto su cui grava la prova del pagamento del prezzo, senza confrontarsi con il costrutto motivazionale della sentenza impugnata, che ha evidenziato gli indicatori del dolo (Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019, dep. 2020, Falcioni, Rv. 278156 - 02, per cui, in tema di concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, il dolo del concorrente "extraneus" nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella delrintraneus", con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società che può rilevare sul piano probatorio quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori); Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità, perché il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente Lil solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M