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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 26936/2023

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6420/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 285, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; –controricorrente – avverso la sentenza n. 2372/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 09/09/2020; letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal l.r.p.t. della società ricorrente e dal difensore;rilevato che il predetto atto di rinuncia risulta sottoscritto per accettazione dal Liquidatore e l.r.p.t. della società controricorrente e dal difensore; ritenutoche la rinuncia e l’adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sen si dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’adesione.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza.

Così deciso in Roma, i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6420/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 285, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; –controricorrente – avverso la sentenza n. 2372/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 09/09/2020; letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal l.r.p.t. della società ricorrente e dal difensore;rilevato che il predetto atto di rinuncia risulta sottoscritto per accettazione dal Liquidatore e l.r.p.t. della società controricorrente e dal difensore; ritenutoche la rinuncia e l’adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sen si dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’adesione. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza. Così deciso in Roma, i
Decreto Cassazione n. 26936/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris