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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 agosto 2025

Cassazione n. 37377/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da 44an Jingui (alias [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 16/09/2025 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Messina ha rigettato la richiesta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], alias [OSCURATO:PERSONA], di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, applicatagli con ordinanza del 9 agosto 2025 ai fini estradizionali in relazione al delitto di omicidio volontario, con gli arresti domiciliari.

2. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'estradando, deducendo con unico motivo apparenza della motivazione in ordine al pericolo di fuga.

La Corte di appello ha omesso di considerare una serie di elementi favorevoli e, segnatamente: - il radicamento del ricorrente, giunto in Italia sin dal 2000, nel territorio italiano dove ha costituito una famiglia ed è in possesso di permesso di soggiorno; - il predetto non ha mai commesso reati in Italia; - la sua fuga dalla Cina è giustificata - per stessa ammissione del ricorrente - dalla paura di essere sottoposto alla pena di morte; - il ricorrente ha ammesso le proprie vere generalità ed ha espresso ammissioni sul reato per cui pende la richiesta di estradizione; - non vi sono suoi contatti al di fuori del territorio italiano; - non è spiegata la insufficienza del braccialetto elettronico ai fini cautelari.

In conclusione, la Corte non ha espresso un giudizio in ordine alla concretezza del pericolo di fuga.

Inoltre, si allega la domanda estradizionale secondo la quale il ricorrente deve essere processato per il delitto di omicidio che è punito con la pena di morte, ostativa alla sua estradizione.

E' pervenuta memoria a sostegno dell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La ordinanza impugnata, dopo aver richiamato le ragioni della ordinanza impositiva, ha escluso la sopravvenienza di elementi diversi da quelli in precedenza considerati, evidenziando che l'estradando nel suo interrogatorio ha ammesso il coinvolgimento nella vicenda, seppur prospettando per sé legittima difesa, nonché di essere fuggito per paura della pena di morte, arrivando in Italia nel 2000, nonché di aver utilizzato nel tempo sempre false generalità.

Ha, quindi, concluso, per l'esclusiva adeguatezza della misura carceraria al fine di assicurare l'efficacia del procedimento di estradizione.

3. A fronte della originaria istanza di sostituzione della misura e della motivazione così espressa dalla Corte, il ricorso è manifestamente generico allorquando deduce la radicale insussistenza del pericolo di fuga o, ancor di più, l'ostatività alla stessa estradizione della pena prevista dall'ordinamento cinese per il reato per il quale si procede che non è stata né allegata né dedotta davanti al giudice di merito, trattandosi di emergenza correlata - per stesso dire della difesa - alla sopravvenuta domanda estradizionale.

4. Anche la mera censura in ordine alla adeguatezza della meno gravosa misura domiciliare, ove disposta con braccialetto elettronico - e la correlata disponibilità di terzi all'accoglienza domiciliare -, è genericamente proposta per ragioni in fatto rispetto al giudizio di adeguatezza, tenuto conto del quadro cautelare, della misura applicata, in conformità all'orientamento secondo il quale in tema di misure coercitive disposte nell'ambito di una procedura di estradizione passiva, i requisiti di concretezza ed attualità del pericolo di fuga devono essere valutati dal giudice avendo riguardo alla finalità della consegna, alla quale la procedura è preordinata, e dunque secondo un giudizio prognostico, ancorato a concreti elementi tratti dalla vita dell'estradando, sul rischio che questi possa sottrarvisi, allontanandosi dal territorio nazionale (Sez. 6, n. 26647 del 30/05/2024, Ghouri, Rv. 286755 - 01).

5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

6. Devono essere disposti gli adempimenti di cancelleria di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f4vore della Cassa delle K Ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma i- L L L ter, disp. att

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da 44an Jingui (alias [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 16/09/2025 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Messina ha rigettato la richiesta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], alias [OSCURATO:PERSONA], di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, applicatagli con ordinanza del 9 agosto 2025 ai fini estradizionali in relazione al delitto di omicidio volontario, con gli arresti domiciliari. 2. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'estradando, deducendo con unico motivo apparenza della motivazione in ordine al pericolo di fuga. La Corte di appello ha omesso di considerare una serie di elementi favorevoli e, segnatamente: - il radicamento del ricorrente, giunto in Italia sin dal 2000, nel territorio italiano dove ha costituito una famiglia ed è in possesso di permesso di soggiorno; - il predetto non ha mai commesso reati in Italia; - la sua fuga dalla Cina è giustificata - per stessa ammissione del ricorrente - dalla paura di essere sottoposto alla pena di morte; - il ricorrente ha ammesso le proprie vere generalità ed ha espresso ammissioni sul reato per cui pende la richiesta di estradizione; - non vi sono suoi contatti al di fuori del territorio italiano; - non è spiegata la insufficienza del braccialetto elettronico ai fini cautelari. In conclusione, la Corte non ha espresso un giudizio in ordine alla concretezza del pericolo di fuga. Inoltre, si allega la domanda estradizionale secondo la quale il ricorrente deve essere processato per il delitto di omicidio che è punito con la pena di morte, ostativa alla sua estradizione. E' pervenuta memoria a sostegno dell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La ordinanza impugnata, dopo aver richiamato le ragioni della ordinanza impositiva, ha escluso la sopravvenienza di elementi diversi da quelli in precedenza considerati, evidenziando che l'estradando nel suo interrogatorio ha ammesso il coinvolgimento nella vicenda, seppur prospettando per sé legittima difesa, nonché di essere fuggito per paura della pena di morte, arrivando in Italia nel 2000, nonché di aver utilizzato nel tempo sempre false generalità. Ha, quindi, concluso, per l'esclusiva adeguatezza della misura carceraria al fine di assicurare l'efficacia del procedimento di estradizione. 3. A fronte della originaria istanza di sostituzione della misura e della motivazione così espressa dalla Corte, il ricorso è manifestamente generico allorquando deduce la radicale insussistenza del pericolo di fuga o, ancor di più, l'ostatività alla stessa estradizione della pena prevista dall'ordinamento cinese per il reato per il quale si procede che non è stata né allegata né dedotta davanti al giudice di merito, trattandosi di emergenza correlata - per stesso dire della difesa - alla sopravvenuta domanda estradizionale. 4. Anche la mera censura in ordine alla adeguatezza della meno gravosa misura domiciliare, ove disposta con braccialetto elettronico - e la correlata disponibilità di terzi all'accoglienza domiciliare -, è genericamente proposta per ragioni in fatto rispetto al giudizio di adeguatezza, tenuto conto del quadro cautelare, della misura applicata, in conformità all'orientamento secondo il quale in tema di misure coercitive disposte nell'ambito di una procedura di estradizione passiva, i requisiti di concretezza ed attualità del pericolo di fuga devono essere valutati dal giudice avendo riguardo alla finalità della consegna, alla quale la procedura è preordinata, e dunque secondo un giudizio prognostico, ancorato a concreti elementi tratti dalla vita dell'estradando, sul rischio che questi possa sottrarvisi, allontanandosi dal territorio nazionale (Sez. 6, n. 26647 del 30/05/2024, Ghouri, Rv. 286755 - 01). 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. 6. Devono essere disposti gli adempimenti di cancelleria di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f4vore della Cassa delle K Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma i- L L L ter, disp. att
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