CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19127/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Bari del 17 febbraio 2025 che, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Bari il 1° febbraio 2023, previa assoluzione dalle condotte riferite agli anni 2015, 2016 e 2017 perché il fatto non sussiste, ha rideterminato in anni 1 di reclusione la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA], ritenuto colpevole del reato di cui 10 del d.lgs. n. 74 del 2000, accertato in Bari il 6 marzo 2018, avendo la Corte territoriale riconosciuto la continuazione esterna rispetto ai più gravi fatti giudicati con altra sentenza definitiva, con rideterminazione della pena complessiva in anni 2 e mesi 6 di reclusione. Preso atto che, in vista dell'udienza, è pervenuta certificazione, da cui risulta che [OSCURATO:PERSONA] è deceduto in data 13 novembre 2025 presso l'[OSCURATO:PERSONA] nel Comune di Turi. Ritenuto pertanto che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, per essere il reato estinto per morte dell'imputato, dovendosi richiamare in proposito la costante affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 23906 del 12/05/2016, Rv. 267384), secondo cui la morte dell'imputato, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione (come nel caso di specie), impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con l'enunciazione della relativa causa nel dispositivo, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. P.Q. P.Q.M