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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 giugno 2022

Cassazione n. 25683/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 171-7625/2022 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Brescia, con sentenza emessa in data 14 ottobre 2021, in parziale riforma della sentenza pronunciata ii 17 marzo 2021 dal tribunale di Bergamo, confermava l'accertamento della responsabilità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di tentata rapina cui agli artt. 56 e 628 commi 1° e 30 n. 1 cod. pen. 1.1.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: inosservanza o erronea applicazione della legge penale e travisamento del fatto, dovendo la condotta essere più correttamente identificata nell'alveo del delitto di minaccia aggravata dall'uso del coltello.

2. Il motivo di ricorso, seguito da motivi aggiunti di replica in data 10 maggio 2022, è inammissibile, giacché meramente reiterativo dei motivi di gravame spesi nel merito e tendente ad un differente apprezzamento della prova già logicamente e congruamente scrutinata nel giudizio di merito.

I giudici del gravame hanno invero valorizzato sul punto la convergente ricostruzione fattuale ad opera delle persone offese, nonché le parziali ammissioni di addebito ed hanno, all'esito della verifica puntuale ed argomentata logicamente ritenuto attendibile il narrato ed assolutamente inverosimile la diversa e più riduttiva versione dei fatti offerta dall'imputato.

Una tale decisione, intervenuta all'esito di un percorso di apprezzamento delle evidenze orientato alla logica, non è pertanto censurabile nella sede di legittimità.

3. Alla inammissibilità del ricorso, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si stima equo determinare in euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 giugno 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 171-7625/2022 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Brescia, con sentenza emessa in data 14 ottobre 2021, in parziale riforma della sentenza pronunciata ii 17 marzo 2021 dal tribunale di Bergamo, confermava l'accertamento della responsabilità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di tentata rapina cui agli artt. 56 e 628 commi 1° e 30 n. 1 cod. pen. 1.1. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: inosservanza o erronea applicazione della legge penale e travisamento del fatto, dovendo la condotta essere più correttamente identificata nell'alveo del delitto di minaccia aggravata dall'uso del coltello. 2. Il motivo di ricorso, seguito da motivi aggiunti di replica in data 10 maggio 2022, è inammissibile, giacché meramente reiterativo dei motivi di gravame spesi nel merito e tendente ad un differente apprezzamento della prova già logicamente e congruamente scrutinata nel giudizio di merito. I giudici del gravame hanno invero valorizzato sul punto la convergente ricostruzione fattuale ad opera delle persone offese, nonché le parziali ammissioni di addebito ed hanno, all'esito della verifica puntuale ed argomentata logicamente ritenuto attendibile il narrato ed assolutamente inverosimile la diversa e più riduttiva versione dei fatti offerta dall'imputato. Una tale decisione, intervenuta all'esito di un percorso di apprezzamento delle evidenze orientato alla logica, non è pertanto censurabile nella sede di legittimità. 3. Alla inammissibilità del ricorso, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si stima equo determinare in euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 giugno 2022.
Sentenza Cassazione n. 25683/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris