CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 maggio 2026
Cassazione n. 12222/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e-controComune di [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] d'Alterio unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado diCampania n. 1894/2024 depositata il 18/03/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La presente vicenda processuale prende le mosse dall’avviso inrettifica relativamente all’imposta IMU per l’anno 2016 notificato alcontribuente [OSCURATO:PERSONA] per molteplici immobili siti nel Comune diNapoli.2. Il contribuente impugnava tale avviso innanzi al giudice tributario diprimo grado assumendo l’errato calcolo del classamento dell’immobile divia [OSCURATO:PERSONA] n. 29/B (in catasto AVV/13/427/61) variato dalla classeNumero registro generale 22294/2024Numero sezionale 1357/2026Numero di raccolta generale 12222/2026Data pubblicazione 01/05/20268 alla classe 6 giusta sentenza della CTR di Napoli; il mancatoriconoscimento del regime fiscale proprio delle pertinenze al cespite di ViaSan Domenico n. 29/B (in catasto: AVV/13/427/62); la carenza dilegittimazione passiva in relazione ai cespiti di [OSCURATO:PERSONA] a CorsoEuropa n. 29/B (in catasto: AVV/13/427/subb. 23 e 25) di cui dichiaravadi non esserne proprietario.3. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, dopo aver dato attoche lo stesso Comune di Napoli aveva provveduto a correggere la renditacatastale in conformità a tale sentenza, accoglieva il ricorso perl’illegittimità dell’avviso di rettifica.4. Avverso siffatta pronuncia insorgeva il Comune di Napoli innanzi allaCorte di Giustizia Tributaria di 2° grado che assumeva l’erroneità dellasentenza di primo grado per aver erroneamente riconosciuto l’esenzioneIMU per l’abitazione principale e, di conseguenza del relativo benepertinenziale, e per aver ritenuto il difetto di legittimazione delcontribuente in relazione ai beni subb. 23 e 25, in violazione dellaripartizione dell’onere della prova, perché, in tesi, il contribuente nonaveva provato di non essere proprietario dei cespiti tassati.5. La Corte di Giustizia di 2° grado, previa declaratoria di cessazionedella materia del contendere in relazione al cespite per il quale eraintervenuta sentenza passata in giudicato in ordine al suo classamento,accoglieva l’appello, ritenendo che il contribuente non avesse dirittoall’esenzione IMU per l’abitazione principale e, conseguentemente per ilrelativo bene pertinenziale, per difetto del requisito della residenzaanagrafica nell’immobile per il quale aveva invocato l’esenzione,considerato che soltanto dal 24/5/2022 l’aveva trasferita in esso; oltre aciò, affermava la legittimazione passiva del contribuente in relazione aicespiti subb. 23 e 25 sopra citati, ritenendo che il Comune ne avesseprovato la proprietà in capo al contribuente sulla base della nota ditrascrizione e della dichiarazione ICI presentata dal medesimo.Numero registro generale 22294/2024Numero sezionale 1357/2026Numero di raccolta generale 12222/2026Data pubblicazione 01/05/20266. Avverso siffatta pronuncia, il contribuente ha proposto ricorso percassazione, affidandosi a due motivi.7. Il Comune di Napoli ha depositato controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 8,comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, assumendo che Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado della Campania avesse violato ildisposto di cui all’ art. 8, comma 2, citato nella parte in cui non haritenuto l’immobile di proprietà del sig. [OSCURATO:PERSONA] (unità immobiliaresita in Napoli (NA) alla [OSCURATO:PERSONA] n. 29, sez. Avv, foglio 13,particella 427, sub 61) quale prima casa, e non considerando,contestualmente, pertinenza della stessa il sub 62.1.1. Il motivo è infondato.1.2. La disposizione di cui la ricorrente lamenta la violazione, ossia l’art.8comma 2 del d.lgs. 504/92 -che, nell’individuazione dell’abitazioneprincipale, consente di prescindere dal requisito della residenza anagraficaqualora il contribuente offra la prova contraria rispetto alla presunzionejuirs tantum di coincidenza con le risultanze anagrafiche- risultaapplicabile esclusivamente all’ICI, in quanto, in materia di IMU, checostituisce oggetto del presente giudizio, il legislatore ha declinatodiversamente il concetto di abitazione principale, intendendola come “(…)l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unitàimmobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimoranoabitualmente e risiedono anagraficamente”, come previsto dall’art.13 2°comma del d.l. 201/2011,convertito dalla l. n. 214 del 2011.1.3. Del resto, come costantemente ribadito da questa Corte (fra le tantevedi Cass.10973/2025) il diritto del contribuente all'esenzione IMU perl'abitazione principale impone, in ogni caso, il concorso imprescindibile diresidenza anagrafica e dimora abituale nell'immobile per il quale essa èNumero registro generale 22294/2024Numero sezionale 1357/2026Numero di raccolta generale 12222/2026Data pubblicazione 01/05/2026stata invocata, anche dopo l’intervento della sentenza della Cortecostituzionale n. 209 del 2022, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 13,comma 2, quarto periodo, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel testonovellato dall'art. 1, comma 707, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,che ha escluso che la nozione di abitazione principale presupponga ladimora abituale e la residenza anagrafica del nucleo familiare delpossessore, per cui il beneficio spetta al possessore dell'immobile ovedimora abitualmente e risiede anagraficamente, anche se il coniuge abbiala residenza anagrafica in diverso Comune (Cass., 6- 5, 3 novembre 2022,n. 32339).1.4. Alla luce di quanto sin qui esposto, il giudice di appello ha, quindi,fatta corretta applicazione della disciplina in tema di esenzione IMU perl’abitazione principale e della relativa pertinenza, escludendo tale beneficioin assenza della sussistenza del concorrente requisito della residenzaanagrafica nell’immobile per il quale il contribuente ha invocatol’esenzione, anche con riferimento al relativo box auto pertinenziale,ferma restando l’inapplicabilità al caso di specie dell’art.8 dettato in temadi ICI, trattandosi pacificamente di un avviso di rettifica IMU per l’anno2016.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 5 c.p.c. –omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti – per aver lasentenza impugnata errata nella parte in cui non ha tenuto conto delladocumentazione prodotta dalla difesa del sig. [OSCURATO:PERSONA] in primogrado, nonché della documentazione prodotta dal Comune di Napoli cheha avvalorato l’assoluta non riferibilità al sig. [OSCURATO:PERSONA] dei seguentiimmobili: 1) [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] n. 29 B, sez Avv, foglio 13,numero 427, sub 23; 2) [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] n. 29 B,sezione Avv, foglio 13, numero 427, sub 25.Numero registro generale 22294/2024Numero sezionale 1357/2026Numero di raccolta generale 12222/2026Data pubblicazione 01/05/20262.1 Il motivo è inammissibile.2.2 Il ricorrente si duole, in realtà, dell’omesso esame di elementiistruttori che, tuttavia, come chiarito da questa Corte, non integra, di persé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, censurabile ex art. 360,primo comma, n. 5, cod. proc. civ., qualora il fatto storico, rilevante incausa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchéla sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie, sicché ilfatto storico non può identificarsi con il difettoso esame.2.3 La giurisprudenza di questa Corte è infatti ormai consolidata (Cass.,Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., Sez. Un., 18 aprile 2018, n.9558; Cass., Sez. Un., 31 dicembre 2018, n. 33679) nell'affermare che: ilnovellato testo dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. ha introdottonell'ordinamento un vizio specifico che concerne l'omesso esame di unfatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo dellasentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto didiscussione tra le parti, oltre ad avere carattere decisivo; l'omesso esamedi elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di unfatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunquepreso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia datoconto di tutte le risultanze probatorie; neppure il cattivo esercizio delpotere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice dimerito dà luogo ad un vizio rilevante ai sensi della predetta norma; nelgiudizio di legittimità è denunciabile solo l'anomalia motivazionale che sitramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce deicanoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, in quanto attieneall'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo dellasentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivisotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nelcontrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazioneNumero registro generale 22294/2024Numero sezionale 1357/2026Numero di raccolta generale 12222/2026Data pubblicazione 01/05/2026perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanzadel semplice difetto di sufficienza della motivazione. (Cass. SU 27dicembre 2019 n. 34476).2.4 Alla luce di quanto sin qui esposto, l’inammissibilità della censurarisulta evidente perché essa si pone al di fuori dell’art.360, primo comman.5 c.p.c. risolvendosi nella critica all’apprezzamento, non sindacabile insede di legittimità sotto tale profilo, degli elementi istruttori da parte delgiudice di appello in ordine alla legittimazione passiva del contribuente inrelazione ai cespiti sub 23 e sub 25, ritenendo che la documentazioneprodotta dal Comune (nota di trascrizione e dichiarazione ICI) ne offrissela prova, traendo ulteriore convincimento in tal senso dalla mancatacontestazione della persistenza della relativa intestazione catastale di taliimmobili al padre- defunto- del contribuente.3. In definitiva, il ricorso va rigettato.4. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.5. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàcarico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis delcitato art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corterigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore delComune controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquidain Euro 3.200,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborsodelle spese generali e agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàcarico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributoNumero registro generale 22294/2024Numero sezionale 1357/2026Numero di raccolta generale 12222/2026Data pubblicazione 01/05/2026unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis delcitato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria del 11/2/2026Il Presidente