Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 settembre 2021

Cassazione n. 40503/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/07/2020 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; n udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; / Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] indicata in epigrafe, con la quale, nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento della Corte di Cassazione, è stata riformata con riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Patti il 6 luglio 2017 in relazione al reato di cui agli artt.110 cod. pen. e 256, comma i, d.

Igs. n.152/2006 commesso in Longi il 17 agosto 2015.

Gli esponenti lamentano, con unico motivo, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sulla base di una motivazione illogica e contraddittoria rispetto alle risultanze investigative, ignorando gli elementi di valutazione illustrati dalla difesa.

2. I ricorsi sono inammissibili.

Nella sentenza impugnata si è ottemperato al compito assegnato al giudice del rinvio nella sentenza rescindente, avendo la Corte territoriale fornito espressa motivazione a sostegno del diniego delle attenuanti generiche in considerazione della non occasionalità della condotta contestata, della eterogeneità deli rifiuti, della raccolta presso terzi, della vita anteatta degli imputati.

Si richiama, quanto all'onere motivazionale del giudice in punto determinazione della pena, il costante orientamento della Corte di legittimità (Sez.

U. n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 24593101; Sez. 3 n. 35570 del 30/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27069401; Sez. 4 n. 48391 del 05/11/2015, Armuzzi, Rv. 26533201).

Occorre inoltre ricordare, in merito alla determinazione della pena, che una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede quante volte la sanzione sia determinata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la sola scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale (Sez.4, n.27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv.25835601; Sez.2, n.28852 del 8/05/2013, Taurasi, Rv.25646401; Sez. 4, n.21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.25619701).

Nel caso concreto, il giudice di appello ha, peraltro, specificamente indicato le ragioni a sostegno della conferma del giudizio discrezionale svolto dal giudice di primo grado in merito alla determinazione della pena.

Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 29 settembre 2021 fl on iglier estensore [OSCURATO:PERSONA] er

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/07/2020 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; n udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; / Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] indicata in epigrafe, con la quale, nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento della Corte di Cassazione, è stata riformata con riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Patti il 6 luglio 2017 in relazione al reato di cui agli artt.110 cod. pen. e 256, comma i, d. Igs. n.152/2006 commesso in Longi il 17 agosto 2015. Gli esponenti lamentano, con unico motivo, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sulla base di una motivazione illogica e contraddittoria rispetto alle risultanze investigative, ignorando gli elementi di valutazione illustrati dalla difesa. 2. I ricorsi sono inammissibili. Nella sentenza impugnata si è ottemperato al compito assegnato al giudice del rinvio nella sentenza rescindente, avendo la Corte territoriale fornito espressa motivazione a sostegno del diniego delle attenuanti generiche in considerazione della non occasionalità della condotta contestata, della eterogeneità deli rifiuti, della raccolta presso terzi, della vita anteatta degli imputati. Si richiama, quanto all'onere motivazionale del giudice in punto determinazione della pena, il costante orientamento della Corte di legittimità (Sez. U. n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 24593101; Sez. 3 n. 35570 del 30/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27069401; Sez. 4 n. 48391 del 05/11/2015, Armuzzi, Rv. 26533201). Occorre inoltre ricordare, in merito alla determinazione della pena, che una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede quante volte la sanzione sia determinata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la sola scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale (Sez.4, n.27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv.25835601; Sez.2, n.28852 del 8/05/2013, Taurasi, Rv.25646401; Sez. 4, n.21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.25619701). Nel caso concreto, il giudice di appello ha, peraltro, specificamente indicato le ragioni a sostegno della conferma del giudizio discrezionale svolto dal giudice di primo grado in merito alla determinazione della pena. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 29 settembre 2021 fl on iglier estensore [OSCURATO:PERSONA] er
Sentenza Cassazione n. 40503/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris