CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 giugno 2025
Cassazione n. 23895/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 999/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 14249/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2025 della Corte d'appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Milano aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di cui all’art. 642 cod. pen. in relazione ai fatti di cui ai capi 1) e 2) della rubrica e l’aveva condannata alla pena di anni 1 e CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 23895/2025 Roma, lì, 26/06/2025 mesi 2 di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali, concedendole il beneficio della sospensione condizionale della pena; il primo giudice aveva inoltre riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del medesimo delitto di cui all’art. 642 cod. pen. in relazione ai fatti indicati al capo 2), e l’aveva condannato alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali; entrambi gli imputati erano stati condannati al risarcimento dei danni in favore della parte civile da liquidarsi in separato giudizio. 2. La Corte d’appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal primo degli episodi indicati al capo 1) perché il fatto non sussiste e dal secondo di quelli indicati al capo 2) per non averlo commesso; ha dichiarato il primo episodio descritto al capo 2) assorbito nel delitto contestato al capo 1) e, con le circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena in mesi 8 di reclusione; ha confermato nel resto la sentenza di primo grado condannando il Lubello al pagamento delle spese processuali ed entrambi gli imputati alla rifusione di quelle sostenute dalla costituita parte civile. 3. Ricorrono per cassazione sia la [OSCURATO:PERSONA] che il Lubello tramite i rispettivi difensori che deducono: 3.1. l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]: 3.1.1. contraddittorietà della motivazione con riferimento alla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA]: rileva che la sentenza impugnata è viziata da un evidente travisamento della testimonianza resa da [OSCURATO:PERSONA] in merito al sinistro verificatosi in data 23 luglio 2017 giudicata, sia in primo che in secondo grado, inattendibile perché contraddittoria, fumosa e confusa; riporta il contenuto della dichiarazione testimoniale segnalando come in essa non siano invece ravvisabili contraddizioni di sorta; 3.1.2. contraddittorietà della motivazione con riferimento alla cessione dell’autovettura Lancia Y ed alla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA]: segnala che un ulteriore travisamento in cui sono incorsi i giudici di merito è quello che ha riguardato la valutazione operata dalla Corte d’appello sulla deposizione di [OSCURATO:PERSONA], proprietario della [OSCURATO:PERSONA] protagonista del sinistro, e, in particolare, la circostanza secondo si sarebbe trattato proprio della persona cui la [OSCURATO:PERSONA] aveva successivamente venduto la Lancia Y che, tuttavia, come evidenziato dalla difesa con l’atto d’appello, era stata acquistata non già da Antonio ma da [OSCURATO:PERSONA]; 3.1.3. contraddittorietà ed illogicità della motivazione: rileva che la prova della non veridicità del secondo sinistro descritto al capo 2) è stata ricavata, dai giudici di merito, esclusivamente dalla condotta tenuta dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla presenza dell’imputato nell’officina; osserva che la tesi fatta propria dalle due sentenze suppone un concorso del Preianò che non è stato mai contestato ed aggiunge che la sentenza è viziata dal travisamento della deposizione del teste Galli che non aveva mai confermato la presenza del Lubello presso la carrozzeria ed anzi aveva escluso di aver effettuato accertamenti in proposito sicché non risulta da dove tale circostanza fosse emersa; 3.1.4. mancanza di motivazione ovvero errata applicazione della legge penale con riguardo all’art. 133 cod. pen.: segnala che la Corte d’appello, a fronte dei motivi di gravame articolati sul punto, si è limitata a sostenere che la pena era stata determinata dal primo giudice in termini equi e condivisibili; segnala che il riferimento operato dal Tribunale ai precedenti penali dell’imputato è incongruo attesa la loro risalenza ad oltre vent’anni addietro non essendovi alcuna motivazione sulla persistente loro rilevanza ai fini del giudizio di pericolosità criminale; 3.2. l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]: 3.2.1. vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del delitto di cui all’art. 642 cod. pen. quanto al sinistro denunciato in data 23/07/2018: segnala il carattere apodittico ed autoreferenziale della motivazione con cui la Corte d’appello di Milano ha confermato la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato in capo alla ricorrente con riguardo al sinistro in cui sarebbe stato coinvolto il padre; aggiunge che le considerazioni circa la signoria sul veicolo sono completamente slegate dalle risultanze processuali da cui era emerso che esso era in uso pressoché esclusivo al marito; segnala, ancora, la contraddittorietà della decisione per avere assolto la ricorrente in relazione all’episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] proprio sul rilievo secondo cui la mera titolarità del veicolo non era sufficiente a fondare la responsabilità dell’imputata in quanto non necessariamente a conoscenza della condotta del marito; 3.2.2. contraddittorietà della motivazione per travisamento delle prove in ordine alla sussistenza dell’elemento oggettivo del reato risultante dal provvedimento impugnato e dagli atti allegati in ordine alla sostenuta identità delle foto relative ai sinistri del 06/06/2017 e del 09/08/2017: rileva che la sentenza della Corte d’appello assume come verificatisi gli eventi meteorici nelle data suindicate tanto che, con riguardo a quello del 06/06/2018, l’imputata è stata assolta per insussistenza del fatto; aggiunge che, con riguardo all’evento del [OSCURATO:DATA_NASCITA], i giudici di merito hanno invece attribuito valenza decisiva alla produzione di foto identiche rispetto a quelle relative all’evento del giugno, superando così le considerazioni del primo giudice che aveva giudicato i danni meramente sovrapponibili; segnala che la Corte avrebbe dovuto spiegare di quali delle tante foto si trattasse, tenuto conto che la loro mera visione ne esclude la identicità; 3.2.3. mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione alla paternità delle foto prodotte in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 642 cod. pen. ed in relazione al sinistro denunciato in data 04/09/2017: segnala che la Corte d’appello ha dato rilievo alla circostanza della produzione, da parte dell’imputata, delle foto ritraenti la vettura danneggiata dalla grandine omettendo, tuttavia, di considerare che le foto erano state realizzate dalla carrozzeria Preiano, cessionaria dei crediti dell’assicurato e, di fatto, protagonista dell’intero iter assicurativo. 4. La Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta concludendo per l’inammissibilità dei ricorsi. 5. Con atti distinti pervenuti in data 11/06/2025 e 10/06/2025 le difese rispettivamente di [OSCURATO:PERSONA] e di Lubello hanno trasmesso memorie di replica alle considerazioni sviluppate dalla Procura generale ed hanno insistito nell’accoglimento dei rispettivi ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili perché articolati con censure manifestamente infondate ovvero non consentite in questa sede. 1.1. Le difese denunziano, nei vari motivi, vizi di motivazione in ordine, di volta in volta, alla valutazione dell’attendibilità dei testi, alla considerazione degli elementi costitutivi del delitto contestato ovvero, ancora, al travisamento della prova o del fatto. È allora opportuno ricordare che il sindacato del giudice di legittimità deve essere mirato a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (cfr., Sez. 2, n. 36119 del 04/07/2017, Agati, Rv. 270801 – 01; Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516 – 01; Sez. 6, n. 10951 del 15/03/2006, Casula, Rv. 233710 – 01), sicché non sono deducibili, in sede di legittimità, censure relative alla motivazione diverse da quelle che abbiano ad oggetto la sua mancanza, la sua manifesta illogicità, la sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; sono, dunque, inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento. 1.2. Non è dunque consentito, in questa sede, formulare doglianze che tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio, essendo preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure, in ipotesi, anch’essa logica, dei dati processuali o percorrere una diversa ricostruzione storica dei fatti ovvero formulare un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (cfr., tra le tante, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260-01; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370-01; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601-01; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507- 01; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148-01). Vero, poi, che tra i vizi riconducibili al novero di quelli denunziabili ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. vi è quello del “travisamento” che, come è noto, è ravvisabile nel caso di contraddittorietà della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato, ovvero da altri atti del processo indicati nei motivi di gravame, ovvero dall'errore cosiddetto revocatorio, che cadendo sul significante e non sul significato della prova, si traduce nell'utilizzo di una prova inesistente per effetto di una errata percezione di quanto riportato dall'atto istruttorio ovvero nella omessa valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia (cfr., Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168-01; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499-01; Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406-01; Sez. 2, n. 27929 del 12/06/2019, Borriello, Rv. 276567-01). In altri termini, il “travisamento” deve avere ad oggetto una prova che non sia stata affatto valutata ovvero che sia stata considerata dal giudice di merito in termini incontrovertibilmente difformi (non già dal suo “significato” ma) dal suo “significante” e che venga individuata specificamente e “puntualmente” oltre che idonea a disarticolare il ragionamento su cui si fonda la decisione impugnata (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758-01, secondo cui il vizio di travisamento della prova è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio). 1.3. La giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che, in virtù della previsione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., novellata dall'art. 8 l. n. 46 del 2006, il controllo del giudice di legittimità si può estendere alla omessa considerazione o al travisamento della prova, purché, però, si tratti di una prova decisiva; si è inoltre sottolineato che è deducibile in sede di legittimità e rientra, pertanto, in detto controllo soltanto l'errore per l’appunto “revocatorio”, in quanto il rapporto di contraddizione esterno al testo della sentenza impugnata, introdotto con la suddetta novella, non può che essere inteso in senso stretto, quale rapporto di negazione sulle premesse, mentre ad esso è estraneo ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" né fuori dal contesto in cui è inserito; ne deriva che gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa e che, pertanto, restano inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (cfr., tra le tante, Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011, dep. 2012, S., Rv. 252349-01; Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540-01; Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Messina, Rv. 235716-01). Sulla scorta di queste premesse, è possibile, ora, affrontare distintamente i ricorsi degli imputati. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato e, a ben guardare, articolato in termini non consentiti. La difesa, infatti, denunzia il “travisamento” in cui sarebbero incorsi i giudici di merito nella valutazione della testimonianza resa da [OSCURATO:PERSONA]. Richiamate le considerazioni svolte in precedenza quanto alla nozione di “travisamento” della prova, è del tutto evidente che la Corte d’appello ha puntualmente preso in esame il tenore della deposizione del Bertello che, con motivazione che non si presta a rilievi di legittimità, ha valutato come complessivamente confusa e sostanzialmente inattendibile (cfr., pag. 13 della sentenza in verifica ma, anche, pagg. 10-11, vagliando le censure articolate dalla coimputata [OSCURATO:PERSONA]). I giudici milanesi hanno infatti evidenziato le incertezze manifestate dal teste e le contraddizioni in cui costui era incorso anche con riguardo alla versione che, sul prestito della vettura [OSCURATO:PERSONA], aveva reso il Fortarezza (cfr., ivi). La difesa ha prodotto, in allegato al ricorso, la trascrizione dell’intera deposizione del Bertello finendo, in tal modo, con il sollecitare la Corte ad operarne una propria ed ulteriore (ri)lettura, evidentemente non consentita in sede di legittimità. 2.2. Il secondo motivo è, del pari, formulato in termini non consentiti. Nemmeno in tal caso, infatti, è ipotizzabile un “travisamento” della prova nei termini sopra illustrati: è vero che la difesa (cfr., pagg. 3-4 dell’atto d’appello redatto nell’interesse del Lubello) aveva spiegato come colui che avrebbe acquistato la Lancia Y della [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe stato [OSCURATO:PERSONA], proprietario della [OSCURATO:PERSONA] protagonista del sinistro del 23 luglio 2017, ma il figlio [OSCURATO:PERSONA]. Tale circostanza, tuttavia, non è stata ignorata dalla Corte d’appello (cfr., pag. 3, punto 4, della sentenza in verifica) che ha attribuito rilievo alla circostanza, giudicata senz’altro singolare ed emblematica, secondo cui la Lancia Y era stata venduta – se non al proprietario della [OSCURATO:PERSONA] – al figlio di colui che, guarda caso, avrebbe prestato l’autovettura al Bertello protagonista, alla guida di quel veicolo, del sinistro in cui sarebbe rimasta danneggiata l’utilitaria della moglie del ricorrente (cfr., ivi, pag. 13). Si tratta di un apprezzamento fondato su elementi giudicati significativi e sulla cui rilevanza non è stato ritenuto decisivo il fatto che la Lancia Y sarebbe stata acquistata non già dal padre Pasquale, ma dal figlio di costui, [OSCURATO:PERSONA]. 2.3. Il terzo motivo del ricorso del Lubello è generico. La Corte d’appello, infatti, ha fondato la propria decisione in merito alla responsabilità del Lubello per il sinistro consistente negli atti di vandalismo occorsi in data 06/04/2017 e di cui sarebbe stata fatta oggetto, ancora una volta, la Lancia Y della [OSCURATO:PERSONA], su una serie articolata di elementi, di cui ha dato conto in maniera esaustiva e la cui considerazione sinergica e coordinata ha consentito di convergere nel senso falsità dell’episodio e della responsabilità dell’imputato (cfr., pag. 14 della sentenza); in questo contesto, la presenza del Lubello all’interno della carrozzeria del Preianò è stata valutata dai giudici di merito in termini meramente circostanziali e non già come elemento autonomamente fondante la conferma della condanna. Il motivo è perciò aspecifico laddove la censura difensiva si sofferma esclusivamente su quest’ultimo aspetto, trascurando invece il nucleo centrale della motivazione. 2.4. Il quarto motivo del ricorso è manifestamente infondato. È sufficiente, a tal fine, rilevare che la pena per il Lubello era stata stabilita in misura di gran lunga inferiore alla media edittale. Ed è allora appena il caso di ribadire il principio secondo il quale, nel caso in cui venga irrogata una pena di gran lunga più vicina al minimo che al massimo edittale, il mero richiamo ai "criteri di cui all'art. 133 cod. pen." realizza una motivazione sufficiente per dar conto dell'adeguatezza della pena all'entità del fatto; invero, l'obbligo della motivazione, in ordine alla congruità della pena inflitta, tanto più si attenua quanto più la pena, in concreto irrogata, si avvicina al minimo edittale (cfr., in tal senso, Sez. 1, n. 6677 del 05/05/1995, Brachet, Rv. 201537- 01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464-01; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283-01; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288-01, in cui la Corte ha peraltro precisato che la media edittale deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo). 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] 3.1. Il primo motivo del ricorso propone censure non consentite in sede di legittimità. Denunziando vizio di motivazione sull’elemento soggettivo del reato, la difesa finisce, in realtà, per sollecitare la Corte a procedere ad una ri-lettura della vicenda in termini difformi ed alternativi rispetto alla ricostruzione operata dai giudici di merito. È pacifico che la prova del dolo, in assenza di esplicite ammissioni da parte dell'imputato, non può che essere acquisita in forma indiretta, dovendo essere desunta da elementi esterni e, in particolare, da quei dati della condotta e circostanziali, che siano giudicati come in grado di esprimere il fine perseguito dall'agente e, prima ancora, la consapevolezza della illiceità dell’azione (cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 39293 del 23/09/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 241339-01; Sez. 1, n. 35006 del 18/04/2013, Polisi, Rv. 257208-01; Sez. 1, n. 11928 del 29/11/2018, dep. 2019, Comelli, Rv. 275012-01, tutte richiamate da Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-02). Nel caso di specie, la Corte d’appello ha fondato la sua valutazione su una serie di elementi tra loro convergenti e che non si limitano alla mera formale titolarità del veicolo in capo alla [OSCURATO:PERSONA] che, per questa ragione, aveva provveduto a presentare la denuncia alla compagnia di assicurazione; i giudici milanesi hanno sottolineato, invece, come costei dovesse essere necessariamente a conoscenza della vicenda che aveva visto direttamente coinvolto non soltanto il marito, quale testimone oculare singolarmente presente sul posto ma, addirittura, nel medesimo contesto, anche l’anziano padre che, sul punto, aveva reso dichiarazioni del tutto inattendibili in quanto, nonostante fosse stato indicato, nella denuncia, come colui che era alla guida della Lancia Y, non era stato in grado di riferire alcunché sulla dinamica del presunto sinistro (cfr., pagg. 11 e 12 della sentenza di primo grado). La conclusione cui i giudici di primo e secondo grado hanno conformemente ritenuto di poter trarre dalla lettura complessiva di tali circostanze non è frutto di un ragionamento viziato in quanto manifestamente illogico e sfugge, perciò, a rilievi suscettibili di essere sollevati in questa sede risolvendosi in una incensurabile valutazione di merito. 3.2. Il secondo motivo è, a sua volta, formulato in termini non consentiti. La Corte d’appello, con valutazione tipicamente “in fatto”, ha valorizzato la assoluta identità delle foto della vettura che erano state allegate alle due denunce relative ai sinistri del 06/06/2017 e del 09/08/2017, aventi ad oggetto eventi atmosferici e che, secondo l’apprezzamento dei giudici di primo e di secondo grado (cfr., pag. 4 della sentenza del Tribunale e pag. 11 della sentenza d’appello) avrebbero cagionato danni alla Lancia Y non già meramente “sovrapponibili” ma – in realtà – incredibilmente identici e documentati, secondo la Corte “… delle stesse fotografie che, quindi, venivano prodotte dalla denunciante due volte, a corredo di due diverse richieste di risarcimento” (cfr., pag. 11 della sentenza di secondo grado). Ed anche in tal caso, non potendosi in alcun modo ipotizzare un “travisamento” della prova, l’allegazione delle foto al ricorso non consente certamente alla Corte di accedere al fatto ed alla sua ricostruzione alternativa rispetto a quella cui sono pervenuti i giudici di merito. 3.3. Il terzo motivo del ricorso è precluso. La difesa, infatti, rileva che il rilievo attribuito alla circostanza della produzione, da parte dell’imputata, delle foto ritraenti la vettura danneggiata dalla grandine per l’evento del [OSCURATO:DATA_NASCITA] era viziato dalla considerazione secondo cui il credito era stato ceduto alla carrozzeria Praianò che si era occupata della realizzazione della documentazione fotografica a corredo dei danni subiti dal veicolo. Peraltro, osserva il Collegio che questa questione non era stata sollevata con l’atto d’appello non potendo, perciò, essere devoluta per la prima in sede di legittimità esulando da quelle di cui è consentito l’esame anche d’ufficio, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 606, comma 3 e 609, comma 2, cod. proc. pen. 4. L’inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., della somma – che si stima equa – di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi motivi per escludere profili di responsabilità nell’attivare l’impugnazione. P.Q.M dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 17/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]