CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 gennaio 2023
Cassazione n. 22561/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. r [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 27 gennaio 2023 (depositata il 30 gennaio 2023) il Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta ha respinto la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale di sorveglianza, in particolare, ha ritenuto inidoneo il domicilio reale dell'istante, diverso da quello da lui indicato, perché consistente in una casa occupata abusivamente dal padre, e non lineare la sua condotta inframuraria, avendo egli commesso numerose infrazioni disciplinari. Ha perciò valutato insussistenti, al momento, le condizioni necessarie per concedere il beneficio richiesto, ritenendo opportuno proseguire l'osservazione, per favorire un approccio graduale all'eventuale esperienza extramuraria. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] con atto manoscritto presentato personalmente, lamentando la contraddittorietà della sua motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso può essere trattato nelle forme "de plano", ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n.103/2017 - trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente e senza l'assistenza di un difensore, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen. Il testo della norma conseguente alla novella legislativa è chiaro, e la relativa interpretazione è stata stabilita dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010, secondo cui «Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione». Il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19 aprile 2023 Il Consigliere esten