CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 febbraio 2022
Cassazione n. 09870/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA], ha presentato personalmente ricorso in Cassazione avverso la sentenza emessa in data 9/06/2021 dalla Corte d'Appello di Torino che lo ha condannato alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 1200,00 di multa perché giudicato colpevole del reato di cui all'art. 73 c. 5 DPR 309/90, commesso in Torino in data 26/02/2019; Considerato che il gravame è stato proposto dall'imputato personalmente, con atto provvisto di firma, anziché da difensore abilitato al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori (iscritto nel prescritto all'Albo speciale) come previsto dall'art. 613 c. 1 c.p.p., come modificato dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017; che ciò dà luogo ad una causa di inammissibilità preliminarmente assorbente rispetto ai motivi di ricorso, dichiarabile "de plano", ai sensi delle modifiche apportate con legge n. 103 del 2017 e che, alla presente declaratoria, segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di euro tremila. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2022.