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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32011/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2022 della CORTE APPELLO di CATANEAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Catania ha confermato la sentenza di condanna alla pena ad anni uno e mesi otto di reclusione pronunciata dal Tribunale di Catania il 23/3/2016 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 75, comma 2 D.Lgs 159/2011; Rilevato che con il ricorso si denuncia il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità e quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e all'applicazione della recidiva; Rilevato che le doglianze oggetto primo motivo sono manifestamente infondate in quanto la Corte territoriale, con motivazione che si fonda e integra con quella di primo grado, con il riferimento all'accertamento effettuato dalla polizia giudiziaria, ha fornito adeguata e coerente risposta alla medesima critica già sollevata con i motivi di appello e ogni ulteriore censura, fondata su di un'alternativa lettura non è consentita ed è inconferente; Rilevato che la doglianza oggetto del secondo motivo è manifestamente infondata in quanto la sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta all'imputato ha fatto buon governo della legge penale e ha dato conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex artt. 132 e 133 cod. pen. della Corte di merito nella determinazione della pena, e ciò anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche e all'applicazione della recidiva, tenuto conto, quanto a questi aspetti, ai precedenti penali, alla serialità dei comportamenti alla condotta posta in essere nonostante la sottoposizione alla misura di prevenzione, significativa della scelta di delinquere (Sez.

Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818; Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], RV. 265826; n.3609 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Sermone, RV. 249163; Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, Straface, RV. 248737); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa 1 "7' nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2022 della CORTE APPELLO di CATANEAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Catania ha confermato la sentenza di condanna alla pena ad anni uno e mesi otto di reclusione pronunciata dal Tribunale di Catania il 23/3/2016 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 75, comma 2 D.Lgs 159/2011; Rilevato che con il ricorso si denuncia il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità e quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e all'applicazione della recidiva; Rilevato che le doglianze oggetto primo motivo sono manifestamente infondate in quanto la Corte territoriale, con motivazione che si fonda e integra con quella di primo grado, con il riferimento all'accertamento effettuato dalla polizia giudiziaria, ha fornito adeguata e coerente risposta alla medesima critica già sollevata con i motivi di appello e ogni ulteriore censura, fondata su di un'alternativa lettura non è consentita ed è inconferente; Rilevato che la doglianza oggetto del secondo motivo è manifestamente infondata in quanto la sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta all'imputato ha fatto buon governo della legge penale e ha dato conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex artt. 132 e 133 cod. pen. della Corte di merito nella determinazione della pena, e ciò anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche e all'applicazione della recidiva, tenuto conto, quanto a questi aspetti, ai precedenti penali, alla serialità dei comportamenti alla condotta posta in essere nonostante la sottoposizione alla misura di prevenzione, significativa della scelta di delinquere (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818; Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], RV. 265826; n.3609 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Sermone, RV. 249163; Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, Straface, RV. 248737); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa 1 "7' nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de
Sentenza Cassazione n. 32011/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris