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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 44339/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 5 settembre 1973 avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia del 26 gennaio 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], in esito a giudizio abbreviato, è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Padova per avere, in tempi diversi compresi tra 11 17 aprile e il 28 maggio 2014 acquistato cocaina in misura di 200 grammi da [OSCURATO:PERSONA], separatamente processato e condannato anche per tali fatti.

2. Interposto appello, con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Venezia ha rigettato il gravame confermando la condanna resa in primo grado.

3. Ha interposto ricorso il difensore dell'imputato, affidando l'impugnazione a tre diversi motivi.

3.1. Con la prima doglianza si adduce il vizio di cui alla lettera c) dell'art 606 cod. proc. pen. in riferimento agli artt. 598, 605, 546, comma 3, dello stesso codice.

Tanto perchè sia il dispositivo letto in udienza, sia quello riportato in calce alla sentenza, recano una data di decisione (25 gennaio 2021) diversa da quella di effettiva definizione del processo (avvenuta all'esito della discussione orale del 26 gennaio 2021); ancora, perché il dispositivo letto in udienza riportava un termine per il deposito della motivazione (fissata in giorni trenta), non altrettanto indicata in quello esposto con la sentenza.

3.2. Con il secondo motivo si lamenta vizio di motivazione avuto riguardo alla sussistenza di validi elementi probatori utili a ritenere l'ipotesi di reato contestata, ritenuta all'esito di una travisata lettura delle intercettazioni acquisite.

La condanna, si rimarca nel ricorso, riposa su colloqui intercettati privi di una effettiva capacità probatoria, utili a costituire meri elementi indiziari non gravi, né precisi e concordanti.

In particolare, ad avviso della difesa: le conversazioni richiamate non sarebbero connotate da una decifrabilità immediata, come tali inidonee a chiarire quantità e qualità della sostanza assertivamente ceduta se, come nella specie, non altrimenti supportate da ulteriori momenti probatori; i colloqui captati darebbero conto solo di alcuni incontri tra Iraci e Merlin, senza comprovare la consegna di droga (che in genere l'Iraci smerciava presso la comunità per anziani della quale era custode, luogo pacificamente mai frequentato dall'imputato) e sarebbero stati letti in chiave forzatamente accusatoria, devalutando, le dichiarazioni dell'Iraci (che in sede di interrogatorio avrebbe scagionato il ricorrente dando una giustificazione ai detti incontri) e dando rilievo illegittimamente al silenzio serbato nel corso del processo dall'imputato, giammai utilizzabile a sostegno della giudizio di responsabilità reso in suo danno; le singole telefonate intercettate e, del resto, le stesse emergenze di indagine, riportate nel ricorso, sarebbero neutre rispetto alla prospettazione accusatoria oltre che lette erroneamente, anche con riguardo a quella del 7 giugno 2014, occorsa tra Iraci e un soggetto terzo, nel corso della quale i due interlocutori non potevano riferirsi all'imputato, per ragioni logistiche e temporali, già esposte con l'appello.

3.3. Con l'ultimo motivo di ricorso la difesa lamenta la mancata riconduzione del reato contestato alla ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, soluzione nel caso obbligata dalla assenza di validi elementi utili a definire qualità e quantità della droga acquistata dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA]1.

Il ricorso è inammissibile per le ragioni precisate di seguito.

2. Le doglianze esposte con il primo motivo, lungi dal dare corpo ai profili di nullità prospettati, si risolvono, al più, in meri errori materiali destinati a una eventuale correzione secondo la disciplina di cui all'art. 130 cod. proc. pen.; operazione nel caso preclusa alla Corte, quale giudice dell'impugnazione ai sensi del secondo periodo del primo comma della disposizione citata, in considerazione della inammissibilità degli altri motivi che compongono il ricorso stesso.

3. Venendo al secondo motivo di ricorso, va messo in evidenza che la sentenza impugnata, in modo sintetico ma altrettanto puntuale e lineare, da atto, in primo luogo, che il concorrente Iraci - coinvolto in una indagine che involgeva un più ampio novero di fatti che lo riguardavano, sempre sanzionati ai sensi dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 - pacificamente cedeva a terzi sostanza stupefacente; in particolare, è incontroverso che venne arrestato dopo aver concordato un futuro incontro con l'odierno imputato mentre si trovava in possesso di 465 grammi di cocaina.

4. In punto di fatto, ancora, la Corte territoriale non manca di specificare, che il dato emerso dalle captazioni, relativo agli incontri concordati e intervenuti tra Iraci e il ricorrente lungo l'arco temporale coperto dalla imputazione, chiusa al 28 maggio 2014, non consentiva di affermare che nel corso degli stessi, siccome monitorati dall'attività di indagine, fossero emersi diretti riscontri in ordine alla avvenuta consegna di droga tra i due soggetti in questione; parimenti, è stato anche precisato che le indagini non avevano fatto emergere la conferma della frequentazione, da parte del Merlin, del luogo intorno al quale ruotavano essenzialmente le condotte di approvvigionamento di terzi rese dall'Iraci ( la casa per anziani della quale era custode).

5. Ciò premesso, nel pervenire alla conferma del giudizio di responsabilità reso in primo grado, viene comunque dato rilievo alla incontroversa sussistenza di tali incontri, rispetto ai quali i coimputati non hanno offerto alcuna ragione giustificativa lecita: in particolare, le affermazioni dell'Iraci quanto alle causale di tali incontri, alle quali il ricorso mostra di dare importanza, ma in termini del tutto apodittici, sono state deprivate di rilievo dalla Corte territoriale, sia per la estrema genericità del relativo propalato, sia per l'assenza di riscontri utili a confortarne il portato, anche per la scelta del ricorrente di non rendere dichiarazionealcuna nel corso del processo, che ebbe a disertare.

6. In questa cornice più ampia, la circostanza che il ricorrente, nell'arco di tempo preso in considerazione dalla contestazione, ebbe ad acquistare cocaina dall'Iraci, quantomeno in misura di 200 grammi, trova inequivoco riscontro nel riferimento reso al colloquio intercettato del 7 giugno 2014 ( scrutinato dal fl. 5 della sentenza) intervenuto tra il detto concorrente, separatamente giudicato e condannato anche per tale imputazione, ed un terzo soggetto (tale Zancarano): colloquio nel corso del quale il primo, riferendosi al Merlin, ebbe a riassumere all'altro interlocutore gli acquisti in precedenza effettuati dall'odierno ricorrente, la somma pagata in acconto, quella ancora dovuta, consentendo all'interprete di risalire alla quantità e al tipo della sostanza ceduta alla luce del portato complessivo dei traffici illeciti che connotavano pacificamente l'agire dell'Iraci.

7. Rispetto a siffatta emergenza probatoria, destinata a fare luce sul tenore di tutte le altre intercettazioni acquisite agli atti così da consolidare in termini di immediata evidenza la coerenza logica della ritenuta responsabilità ascritta al ricorrente per il reato in contestazione, il ricorso è del tutto aspecifico: finisce per ribadire, infatti, ragioni di doglianza - dirette a contrastare la tesi che il soggetto al quale i due interlocutori si riferivanoSt l'imputato- già esposte con il gravame di merito e puntualmente superate dalla sentenza impugnata (attraverso una scansione temporale e logica dei diversi momenti dell'intercettazione tali da rendere certa la relativa conclusione), rrettendone in luce l'inconciliabilità letterale e l'evidente valenza esplorativa, frutto di mere supposizioni.

Argomentazione questa che viene contrastata senza addure specifiche ragioni di critica e che comunque, ad avviso della Corte, si rivela evidentemente immune a censure utilmente prospettabili in sede di legittimità.

8. Parimenti inammissibile si è ridato l'ultimo motivo di ricorso.

La rivendicata riqualificazione del fatto, in termini conferenti al disposto di cui al comma 5 dell'art 73 d.P.R. n. 309 del 1990, nel caso viene sollecitata unicamente rimarcando l'asserita mancanza di elementi utili a ritenere comprovate quantità e qualità della droga fatta oggetto della negoziazione illecita riscontrata: aspetti che, per contro, come già evidenziato, risultano puntualmente individuati in forza dell'argomentare svolto dalla Corte territoriale a supporto del giudizio di responsabilità, così da rendere marcatamente evanescente la censura in questione alla luce della sua precipua formulazione.

9. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale e di una somma, liquidata come da dispositivo, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 29/09/2021. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 5 settembre 1973 avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia del 26 gennaio 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], in esito a giudizio abbreviato, è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Padova per avere, in tempi diversi compresi tra 11 17 aprile e il 28 maggio 2014 acquistato cocaina in misura di 200 grammi da [OSCURATO:PERSONA], separatamente processato e condannato anche per tali fatti. 2. Interposto appello, con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Venezia ha rigettato il gravame confermando la condanna resa in primo grado. 3. Ha interposto ricorso il difensore dell'imputato, affidando l'impugnazione a tre diversi motivi. 3.1. Con la prima doglianza si adduce il vizio di cui alla lettera c) dell'art 606 cod. proc. pen. in riferimento agli artt. 598, 605, 546, comma 3, dello stesso codice. Tanto perchè sia il dispositivo letto in udienza, sia quello riportato in calce alla sentenza, recano una data di decisione (25 gennaio 2021) diversa da quella di effettiva definizione del processo (avvenuta all'esito della discussione orale del 26 gennaio 2021); ancora, perché il dispositivo letto in udienza riportava un termine per il deposito della motivazione (fissata in giorni trenta), non altrettanto indicata in quello esposto con la sentenza. 3.2. Con il secondo motivo si lamenta vizio di motivazione avuto riguardo alla sussistenza di validi elementi probatori utili a ritenere l'ipotesi di reato contestata, ritenuta all'esito di una travisata lettura delle intercettazioni acquisite. La condanna, si rimarca nel ricorso, riposa su colloqui intercettati privi di una effettiva capacità probatoria, utili a costituire meri elementi indiziari non gravi, né precisi e concordanti. In particolare, ad avviso della difesa: le conversazioni richiamate non sarebbero connotate da una decifrabilità immediata, come tali inidonee a chiarire quantità e qualità della sostanza assertivamente ceduta se, come nella specie, non altrimenti supportate da ulteriori momenti probatori; i colloqui captati darebbero conto solo di alcuni incontri tra Iraci e Merlin, senza comprovare la consegna di droga (che in genere l'Iraci smerciava presso la comunità per anziani della quale era custode, luogo pacificamente mai frequentato dall'imputato) e sarebbero stati letti in chiave forzatamente accusatoria, devalutando, le dichiarazioni dell'Iraci (che in sede di interrogatorio avrebbe scagionato il ricorrente dando una giustificazione ai detti incontri) e dando rilievo illegittimamente al silenzio serbato nel corso del processo dall'imputato, giammai utilizzabile a sostegno della giudizio di responsabilità reso in suo danno; le singole telefonate intercettate e, del resto, le stesse emergenze di indagine, riportate nel ricorso, sarebbero neutre rispetto alla prospettazione accusatoria oltre che lette erroneamente, anche con riguardo a quella del 7 giugno 2014, occorsa tra Iraci e un soggetto terzo, nel corso della quale i due interlocutori non potevano riferirsi all'imputato, per ragioni logistiche e temporali, già esposte con l'appello. 3.3. Con l'ultimo motivo di ricorso la difesa lamenta la mancata riconduzione del reato contestato alla ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, soluzione nel caso obbligata dalla assenza di validi elementi utili a definire qualità e quantità della droga acquistata dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA]1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni precisate di seguito. 2. Le doglianze esposte con il primo motivo, lungi dal dare corpo ai profili di nullità prospettati, si risolvono, al più, in meri errori materiali destinati a una eventuale correzione secondo la disciplina di cui all'art. 130 cod. proc. pen.; operazione nel caso preclusa alla Corte, quale giudice dell'impugnazione ai sensi del secondo periodo del primo comma della disposizione citata, in considerazione della inammissibilità degli altri motivi che compongono il ricorso stesso. 3. Venendo al secondo motivo di ricorso, va messo in evidenza che la sentenza impugnata, in modo sintetico ma altrettanto puntuale e lineare, da atto, in primo luogo, che il concorrente Iraci - coinvolto in una indagine che involgeva un più ampio novero di fatti che lo riguardavano, sempre sanzionati ai sensi dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 - pacificamente cedeva a terzi sostanza stupefacente; in particolare, è incontroverso che venne arrestato dopo aver concordato un futuro incontro con l'odierno imputato mentre si trovava in possesso di 465 grammi di cocaina. 4. In punto di fatto, ancora, la Corte territoriale non manca di specificare, che il dato emerso dalle captazioni, relativo agli incontri concordati e intervenuti tra Iraci e il ricorrente lungo l'arco temporale coperto dalla imputazione, chiusa al 28 maggio 2014, non consentiva di affermare che nel corso degli stessi, siccome monitorati dall'attività di indagine, fossero emersi diretti riscontri in ordine alla avvenuta consegna di droga tra i due soggetti in questione; parimenti, è stato anche precisato che le indagini non avevano fatto emergere la conferma della frequentazione, da parte del Merlin, del luogo intorno al quale ruotavano essenzialmente le condotte di approvvigionamento di terzi rese dall'Iraci ( la casa per anziani della quale era custode). 5. Ciò premesso, nel pervenire alla conferma del giudizio di responsabilità reso in primo grado, viene comunque dato rilievo alla incontroversa sussistenza di tali incontri, rispetto ai quali i coimputati non hanno offerto alcuna ragione giustificativa lecita: in particolare, le affermazioni dell'Iraci quanto alle causale di tali incontri, alle quali il ricorso mostra di dare importanza, ma in termini del tutto apodittici, sono state deprivate di rilievo dalla Corte territoriale, sia per la estrema genericità del relativo propalato, sia per l'assenza di riscontri utili a confortarne il portato, anche per la scelta del ricorrente di non rendere dichiarazionealcuna nel corso del processo, che ebbe a disertare. 6. In questa cornice più ampia, la circostanza che il ricorrente, nell'arco di tempo preso in considerazione dalla contestazione, ebbe ad acquistare cocaina dall'Iraci, quantomeno in misura di 200 grammi, trova inequivoco riscontro nel riferimento reso al colloquio intercettato del 7 giugno 2014 ( scrutinato dal fl. 5 della sentenza) intervenuto tra il detto concorrente, separatamente giudicato e condannato anche per tale imputazione, ed un terzo soggetto (tale Zancarano): colloquio nel corso del quale il primo, riferendosi al Merlin, ebbe a riassumere all'altro interlocutore gli acquisti in precedenza effettuati dall'odierno ricorrente, la somma pagata in acconto, quella ancora dovuta, consentendo all'interprete di risalire alla quantità e al tipo della sostanza ceduta alla luce del portato complessivo dei traffici illeciti che connotavano pacificamente l'agire dell'Iraci. 7. Rispetto a siffatta emergenza probatoria, destinata a fare luce sul tenore di tutte le altre intercettazioni acquisite agli atti così da consolidare in termini di immediata evidenza la coerenza logica della ritenuta responsabilità ascritta al ricorrente per il reato in contestazione, il ricorso è del tutto aspecifico: finisce per ribadire, infatti, ragioni di doglianza - dirette a contrastare la tesi che il soggetto al quale i due interlocutori si riferivanoSt l'imputato- già esposte con il gravame di merito e puntualmente superate dalla sentenza impugnata (attraverso una scansione temporale e logica dei diversi momenti dell'intercettazione tali da rendere certa la relativa conclusione), rrettendone in luce l'inconciliabilità letterale e l'evidente valenza esplorativa, frutto di mere supposizioni. Argomentazione questa che viene contrastata senza addure specifiche ragioni di critica e che comunque, ad avviso della Corte, si rivela evidentemente immune a censure utilmente prospettabili in sede di legittimità. 8. Parimenti inammissibile si è ridato l'ultimo motivo di ricorso. La rivendicata riqualificazione del fatto, in termini conferenti al disposto di cui al comma 5 dell'art 73 d.P.R. n. 309 del 1990, nel caso viene sollecitata unicamente rimarcando l'asserita mancanza di elementi utili a ritenere comprovate quantità e qualità della droga fatta oggetto della negoziazione illecita riscontrata: aspetti che, per contro, come già evidenziato, risultano puntualmente individuati in forza dell'argomentare svolto dalla Corte territoriale a supporto del giudizio di responsabilità, così da rendere marcatamente evanescente la censura in questione alla luce della sua precipua formulazione. 9. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale e di una somma, liquidata come da dispositivo, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29/09/2021. [OSCURATO:PERSONA]
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