CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43188/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catania ha parzialmente riformato, escludendo la circostanza aggravante contestata e rideterminando la pena inflitta, la sentenza del 28 gennaio 2016 del Tribunale di Siracusa che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto con strappo aggravato e, concesse le circostanze attenuanti generiche, l'aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia; - che il motivo del ricorso dell'imputata, che si duole dell'inosservanza della legge penale con riferimento agli artt. 157, primo comma, cod. pen. e 129 cod. proc. pen., è fondato, atteso che il reato è stato commesso in data 1 marzo 2012 ed il termine massimo di prescrizione, pari ad anni sette e mesi sei, è scaduto in data 1 settembre 2019, in assenza di alcun periodo di sospensione del termine; - che, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere il resto estinto per prescrizione; P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 04/