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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 aprile 2021

Cassazione n. 37021/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2018 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Cagliari ha - per quanto qui di interesse- confermato la pronunzia di primo grado, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di tentato furto.

Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge, vizi motivazionali e travisamento della prova in relazione alla esclusione della "desistenza volontaria", nonché violazione di legge processuale in relazione alla richiesta difensiva di applicazione di sanzione sostitutiva.

Il difensore ha depositato memoria, alla quale ha allegato il verbale del 9 luglio 2015.

Il ricorso è inammissibile.

Invero, i primi due motivi proposti sono manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.

E va in proposito rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., l'inammissibilità.

Peraltro, le doglianze sono versate in fatto e finalizzate a una rivalutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità.

La Corte territoriale ha specificamente motivato sulla insussistenza dei presupposti per applicare l'art. 56, comma terzo, cod. pen..

Né si rilevano sul punto i vizi di travisamento della prova, genericamente denunziati dalla difesa.

Quanto alla omessa motivazione in relazione alla richiesta di sanzione sostitutiva, si rileva in primo luogo che essa risulta essere stata genericamente formulata con l'atto di appello (pag. 10 di tale atto).

Peraltro, la richiesta non sarebbe stata accoglibile, ostandovi, ai sensi dell'art. 59 d.lgs 689/81, la contestata (e ritenuta) recidiva ex art. 99, comma quarto, cod. pen.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende.

Così ciso n Roma il 8 aprile 2021 I gli r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2018 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Cagliari ha - per quanto qui di interesse- confermato la pronunzia di primo grado, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di tentato furto. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge, vizi motivazionali e travisamento della prova in relazione alla esclusione della "desistenza volontaria", nonché violazione di legge processuale in relazione alla richiesta difensiva di applicazione di sanzione sostitutiva. Il difensore ha depositato memoria, alla quale ha allegato il verbale del 9 luglio 2015. Il ricorso è inammissibile. Invero, i primi due motivi proposti sono manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato. E va in proposito rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., l'inammissibilità. Peraltro, le doglianze sono versate in fatto e finalizzate a una rivalutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità. La Corte territoriale ha specificamente motivato sulla insussistenza dei presupposti per applicare l'art. 56, comma terzo, cod. pen.. Né si rilevano sul punto i vizi di travisamento della prova, genericamente denunziati dalla difesa. Quanto alla omessa motivazione in relazione alla richiesta di sanzione sostitutiva, si rileva in primo luogo che essa risulta essere stata genericamente formulata con l'atto di appello (pag. 10 di tale atto). Peraltro, la richiesta non sarebbe stata accoglibile, ostandovi, ai sensi dell'art. 59 d.lgs 689/81, la contestata (e ritenuta) recidiva ex art. 99, comma quarto, cod. pen. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende. Così ciso n Roma il 8 aprile 2021 I gli r
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