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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 23573/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il 26 ottobre 2022 dal Tribunale di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. letta la memoria presentata dal ricorrente in cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso, avuto riguardo alla attualità dell'interesse ad impugnare; letta la memoria dei difensori di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso per l'inammissibilità del ricorso o, in subordine per il suo rigetto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Potenza, accogliendo l'istanza di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA], ha annullato l'ordinanza con la quale gli era stata applicata la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel Comune di Francavilla, poi sostituita con il divieto di dimora nel Comune di Potenza, in relazione alle fattispecie di reato di cui ai capi 1 e 6, riqualificati dall'ordinanza genetica nel reato di cui all'art. 319 cod. pen. e dall'ordinanza impugnata nel reato di corruzione elettorale, nonché ai reati di cui ai capi 16, 17 e 22 dell'imputazione provvisoria.

In particolare, quanto al capo 1, si contesta a Cupparo, quale assessore alle attività produttive, lavoro, formazione e sport della Regione Basilicata, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (Consigliere [OSCURATO:PERSONA] della Regione Basilicata), e Maria di Lascio, candidata a Sindaco di Lagonegro e, dal 22 settembre 2020, Sindaco del predetto Comune, nonché con [OSCURATO:PERSONA], di avere concordato con quest'ultimo la sua candidatura alle elezioni comunali del 2020 nella lista "Insieme con Maria di Lascio", portando con sé il suo bacino di voti, in cambio dell'utilità consistente nell'assunzione presso la Formez PA ovvero quale manutentore presso il nascente "[OSCURATO:PERSONA] di Lagonegro".

Analoga condotta viene contestata al capo 6 in relazione all'accordo con [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto il sostegno alla medesima lista elettorale della [OSCURATO:PERSONA] da parte del predetto, dei figli Chiara e Silvio, nonché del "bacino di voti" di cui gli stessi erano a disposizione, in cambio dell'utilità costituita dall'assunzione di [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA] o altra azienda dell'indotto e lo scorrimento in graduatoria di [OSCURATO:PERSONA] ai fini della sua assunzione presso l'[OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], pur condividendo l'esclusione di qualunque pressione induttiva da parte dei soggetti pubblici, ha ritenuto che, in virtù del rapporto di specialità esistente tra il delitto di corruzione propria di cui all'art. 319 cod. pen., ravvisato dall'ordinanza genetica, che in tali termini aveva riqualificato l'originaria contestazione del reato di cui all'art. 319-quater cod. pen., e quello di corruzione elettorale, la condotta ascritta, commessa in prossimità di una competizione elettorale ed avente ad oggetto la pattuizione di voti, dovesse essere ricondotta a tale ultima fattispecie in relazione alla quale, alla luce dei limiti edittali, non è applicabile alcuna rrisura cautelare.

Ha, inoltre, considerato che, alla luce delle risultanze investigative e, in particolare delle conversazioni intercettate, difetta, comunque„ un quadro gravemente indiziario in merito alla partecipazione del Cupparo alla conclusione del patto illecito, non potendosi escludere che la sua partecipazione sia stata limitata alla fase successiva agli esiti della tornata elettorale.

Quanto al capo 16, si contesta al Cupparo, nella qualità di componente della Giunta regionale, il reato di abuso di ufficio, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (Presidente della Regione Basilicata) ed altri componenti della Giunta ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), in relazione alla adozione della delibera [OSCURATO:PERSONA] n. 278 con la quale, al fine di creare un danno ingiusto a [OSCURATO:PERSONA], all'epoca dei fatti Direttore Generale dell'[OSCURATO:PERSONA] di Potenza, in violazione dell'art. 2 della legge regionale n. 29 del 2019 che assicura l'indipendenza funzionale dell'ufficio legale della Regione, e dell'art. 23 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 sull'ordinamento della professione forense, davano istruzione agli avvocati che rappresentavano e difendevano la Regione nel giudizio dinanzi al TAR avente ad oggetto l'impugnazione della delibera di nomina del Barresi di modificare le conclusioni precedentemente rese e di rimettersi alla decisione del Collegio giudicante.

In relazione a tale capo il Tribunale, oltre a premettere la necessità di una valutazione rigorosa dell'attendibilità delle accuse formulate in molteplici denunce sporte da Barresi, e ciò in ragione dell'assenza di una sua neutralità rispetto ai soggetti accusati, considerato che la costituzione in giudizio era rimessa alla valutazione discrezionale della Regione, che l'oggetto del giudizio atteneva alla delibera di nomina del Barresi ad opera della precedente Giunta regionale e, soprattutto, del contenuto delle conversazioni intercettate da cui emergeva la richiesta del difensore costituito per conto dell'ente pubblico di avere istruzioni in merito alle determinazioni della Giunta, ha escluso la sussistenza della gravità del quadro indiziario a carico del Cupparo.

Ad analoghe conclusioni è pervenuto il Tribunale in merito al reato di cui al capo 22 in cui si contesta al Cupparo, in concorso con gli stessi soggetti indicati al capo 16, il tentativo di costringere il Barresi a dimettersi dalla carica di Direttore generale attraverso l'adozione della delibera n. 438 del 2 luglio 2020 in cui veniva ridotto di circa 12 milioni di euro il fondo destinato all'[OSCURATO:PERSONA] taria [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, il Tribunale ha evidenziato la diversa lettura evincibile dalle conversazioni intercettate in merito alle ragioni che avevano determinato tale decisione, riconducibili al disavanzo di bilancio della medesima azienda ospedaliera e, dunque, ad una iniziativa a favore del Barresi.L'ordinanza impugnata ha, invece, condiviso le argomentazioni dell'ordinanza genetica in relazione alla sussistenza del quadro gravemente indiziario in ordine al reato di cui al capo 17 in cui si contesta al Cupparo, in concorso con il Presidente della [OSCURATO:PERSONA] e gli altri componenti sopra citati, di avere tentato di costringere [OSCURATO:PERSONA] a nominare [OSCURATO:PERSONA] quale dirigente dell'[OSCURATO:PERSONA] S.p.a. attraverso la prospettazione del loro potere sia di consentire la proroga del suo incarico che di revocare lo stesso ove non avesse aderito alla richiesta. [OSCURATO:SOCIETA], tuttavia, ha escluso la sussistenza di esigenze cautelari, avuto riguardo, quanto al pericolo di reiterazione del reato, alla rimoclulazione dei rapporti personali e politici conseguente all'applicazione delle misure cautelari e, soprattutto, alle dimissioni volontarie del Cupparo, che non fa più parte del Consiglio e della Giunta regionale.

Ha, inoltre, escluso il pericolo di inquinamento probatorio stante la cristallizzazione nel materiale intercettivo del compendio investigativo e l'impossibilità di una sua manipolazione.

2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza deducendo, con riferimento ai capi 1 e 6, l'erronea riqualificazione della condotta ascritta ai sensi dell'art. 86, d.P.R. n. 570 del 1960, e ciò in particolare, in ragione della sussistenza di un rapporto di specialità reciproca tra detta ipotesi e quella di cui all'art. 319 cod. pen. che consente di ravvisare un concorso tra i predetti reati.

Con riferimento ai capi 16 e 22 si deducono i vizi di manifesta illogicità e carenza della motivazione e, limitatamente al capo 16, di violazione dell'art. 323 cod. pen.

In particolare, si insiste nella valutazione di attendibilità delle dichiarazioni rese da Barresi e, soprattutto, sui riscontri emersi dalle conversazioni intercettate.

Si lamenta, inoltre, l'omessa valutazione delle sommarie informazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] da cui emerge l'ostilità dei vertici regionali e della Giunta nei confronti del Barresi e la strunnentalità del drastico taglio del bilancio e dei fondi assegnati alla struttura diretta da Barresi al fine di ottenerne le dimissioni.

Con riferimento all'abuso di ufficio contestato al capo 16, si lamenta il travisamento da parte del Tribunale della condotta contestata ovvero l'adozione di un atto abnorme, la delibera n. 278 votata anche da Cupparo, attraverso la quale si autorizzava il [OSCURATO:PERSONA] della Sanità a dare istruzioni ai legali su come concludere nel processo dinanzi al TAR.4

3. Il Procuratore ricorrente ha depositato una memoria in cui, allegando l'annotazione di [OSCURATO:PERSONA] datata 1 marzo 2023, ha insistito sulla sussistenza del suo interesse a ricorrere emergendo da detta nota l'attuale persistenza delle esigenze cautelari in relazione a [OSCURATO:PERSONA], Giuseppe SperEi e Maria di Lascio.

4. I difensori dell'indagato hanno depositato memoria con la quale hanno dedotto l'inammissibilità del ricorso sia per difetto di interesse del ricorrente, non avendo dedotto alcunché in relazione alla ritenuta insussistenza delle esigenze cautelari, sia per la genericità dei motivi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in considerazione dell'assorbente rilievo della carenza di interesse del ricorrente che, a fronte della specifica esclusione da parte dell'ordinanza impugnata delle esigenze cautelari, nulla ha dedotto al riguardo.

In disparte ogni considerazione sulla configurabilità nella fattispecie in esame del reato di corruzione elettorale, qualificazione che potrà, eventualmente, essere rivalutata nel prosieguo del procedimento anche in relazione ai diversi paradigmi dei delitti di corruzione o di traffico di influenze illecite, va ribadito che il pubblico ministero che impugni l'ordinanza che, in sede di riesame, abbia escluso il presupposto della gravità indiziaria deve indicare, a pena di inammissibilità per carenza di interesse, le ragioni a sostegno dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari che, tuttavia, possono ritenersi implicitamente sussistenti nel caso in cui la misura sia stata richiesta con riguardo ai reati per i quali opera la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 46129 del 25/11/2021, [OSCURATO:PERSONA]. 282355).

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il 26 ottobre 2022 dal Tribunale di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. letta la memoria presentata dal ricorrente in cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso, avuto riguardo alla attualità dell'interesse ad impugnare; letta la memoria dei difensori di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso per l'inammissibilità del ricorso o, in subordine per il suo rigetto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Potenza, accogliendo l'istanza di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA], ha annullato l'ordinanza con la quale gli era stata applicata la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel Comune di Francavilla, poi sostituita con il divieto di dimora nel Comune di Potenza, in relazione alle fattispecie di reato di cui ai capi 1 e 6, riqualificati dall'ordinanza genetica nel reato di cui all'art. 319 cod. pen. e dall'ordinanza impugnata nel reato di corruzione elettorale, nonché ai reati di cui ai capi 16, 17 e 22 dell'imputazione provvisoria. In particolare, quanto al capo 1, si contesta a Cupparo, quale assessore alle attività produttive, lavoro, formazione e sport della Regione Basilicata, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (Consigliere [OSCURATO:PERSONA] della Regione Basilicata), e Maria di Lascio, candidata a Sindaco di Lagonegro e, dal 22 settembre 2020, Sindaco del predetto Comune, nonché con [OSCURATO:PERSONA], di avere concordato con quest'ultimo la sua candidatura alle elezioni comunali del 2020 nella lista "Insieme con Maria di Lascio", portando con sé il suo bacino di voti, in cambio dell'utilità consistente nell'assunzione presso la Formez PA ovvero quale manutentore presso il nascente "[OSCURATO:PERSONA] di Lagonegro". Analoga condotta viene contestata al capo 6 in relazione all'accordo con [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto il sostegno alla medesima lista elettorale della [OSCURATO:PERSONA] da parte del predetto, dei figli Chiara e Silvio, nonché del "bacino di voti" di cui gli stessi erano a disposizione, in cambio dell'utilità costituita dall'assunzione di [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA] o altra azienda dell'indotto e lo scorrimento in graduatoria di [OSCURATO:PERSONA] ai fini della sua assunzione presso l'[OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], pur condividendo l'esclusione di qualunque pressione induttiva da parte dei soggetti pubblici, ha ritenuto che, in virtù del rapporto di specialità esistente tra il delitto di corruzione propria di cui all'art. 319 cod. pen., ravvisato dall'ordinanza genetica, che in tali termini aveva riqualificato l'originaria contestazione del reato di cui all'art. 319-quater cod. pen., e quello di corruzione elettorale, la condotta ascritta, commessa in prossimità di una competizione elettorale ed avente ad oggetto la pattuizione di voti, dovesse essere ricondotta a tale ultima fattispecie in relazione alla quale, alla luce dei limiti edittali, non è applicabile alcuna rrisura cautelare. Ha, inoltre, considerato che, alla luce delle risultanze investigative e, in particolare delle conversazioni intercettate, difetta, comunque„ un quadro gravemente indiziario in merito alla partecipazione del Cupparo alla conclusione del patto illecito, non potendosi escludere che la sua partecipazione sia stata limitata alla fase successiva agli esiti della tornata elettorale. Quanto al capo 16, si contesta al Cupparo, nella qualità di componente della Giunta regionale, il reato di abuso di ufficio, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (Presidente della Regione Basilicata) ed altri componenti della Giunta ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), in relazione alla adozione della delibera [OSCURATO:PERSONA] n. 278 con la quale, al fine di creare un danno ingiusto a [OSCURATO:PERSONA], all'epoca dei fatti Direttore Generale dell'[OSCURATO:PERSONA] di Potenza, in violazione dell'art. 2 della legge regionale n. 29 del 2019 che assicura l'indipendenza funzionale dell'ufficio legale della Regione, e dell'art. 23 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 sull'ordinamento della professione forense, davano istruzione agli avvocati che rappresentavano e difendevano la Regione nel giudizio dinanzi al TAR avente ad oggetto l'impugnazione della delibera di nomina del Barresi di modificare le conclusioni precedentemente rese e di rimettersi alla decisione del Collegio giudicante. In relazione a tale capo il Tribunale, oltre a premettere la necessità di una valutazione rigorosa dell'attendibilità delle accuse formulate in molteplici denunce sporte da Barresi, e ciò in ragione dell'assenza di una sua neutralità rispetto ai soggetti accusati, considerato che la costituzione in giudizio era rimessa alla valutazione discrezionale della Regione, che l'oggetto del giudizio atteneva alla delibera di nomina del Barresi ad opera della precedente Giunta regionale e, soprattutto, del contenuto delle conversazioni intercettate da cui emergeva la richiesta del difensore costituito per conto dell'ente pubblico di avere istruzioni in merito alle determinazioni della Giunta, ha escluso la sussistenza della gravità del quadro indiziario a carico del Cupparo. Ad analoghe conclusioni è pervenuto il Tribunale in merito al reato di cui al capo 22 in cui si contesta al Cupparo, in concorso con gli stessi soggetti indicati al capo 16, il tentativo di costringere il Barresi a dimettersi dalla carica di Direttore generale attraverso l'adozione della delibera n. 438 del 2 luglio 2020 in cui veniva ridotto di circa 12 milioni di euro il fondo destinato all'[OSCURATO:PERSONA] taria [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, il Tribunale ha evidenziato la diversa lettura evincibile dalle conversazioni intercettate in merito alle ragioni che avevano determinato tale decisione, riconducibili al disavanzo di bilancio della medesima azienda ospedaliera e, dunque, ad una iniziativa a favore del Barresi.L'ordinanza impugnata ha, invece, condiviso le argomentazioni dell'ordinanza genetica in relazione alla sussistenza del quadro gravemente indiziario in ordine al reato di cui al capo 17 in cui si contesta al Cupparo, in concorso con il Presidente della [OSCURATO:PERSONA] e gli altri componenti sopra citati, di avere tentato di costringere [OSCURATO:PERSONA] a nominare [OSCURATO:PERSONA] quale dirigente dell'[OSCURATO:PERSONA] S.p.a. attraverso la prospettazione del loro potere sia di consentire la proroga del suo incarico che di revocare lo stesso ove non avesse aderito alla richiesta. [OSCURATO:SOCIETA], tuttavia, ha escluso la sussistenza di esigenze cautelari, avuto riguardo, quanto al pericolo di reiterazione del reato, alla rimoclulazione dei rapporti personali e politici conseguente all'applicazione delle misure cautelari e, soprattutto, alle dimissioni volontarie del Cupparo, che non fa più parte del Consiglio e della Giunta regionale. Ha, inoltre, escluso il pericolo di inquinamento probatorio stante la cristallizzazione nel materiale intercettivo del compendio investigativo e l'impossibilità di una sua manipolazione. 2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza deducendo, con riferimento ai capi 1 e 6, l'erronea riqualificazione della condotta ascritta ai sensi dell'art. 86, d.P.R. n. 570 del 1960, e ciò in particolare, in ragione della sussistenza di un rapporto di specialità reciproca tra detta ipotesi e quella di cui all'art. 319 cod. pen. che consente di ravvisare un concorso tra i predetti reati. Con riferimento ai capi 16 e 22 si deducono i vizi di manifesta illogicità e carenza della motivazione e, limitatamente al capo 16, di violazione dell'art. 323 cod. pen. In particolare, si insiste nella valutazione di attendibilità delle dichiarazioni rese da Barresi e, soprattutto, sui riscontri emersi dalle conversazioni intercettate. Si lamenta, inoltre, l'omessa valutazione delle sommarie informazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] da cui emerge l'ostilità dei vertici regionali e della Giunta nei confronti del Barresi e la strunnentalità del drastico taglio del bilancio e dei fondi assegnati alla struttura diretta da Barresi al fine di ottenerne le dimissioni. Con riferimento all'abuso di ufficio contestato al capo 16, si lamenta il travisamento da parte del Tribunale della condotta contestata ovvero l'adozione di un atto abnorme, la delibera n. 278 votata anche da Cupparo, attraverso la quale si autorizzava il [OSCURATO:PERSONA] della Sanità a dare istruzioni ai legali su come concludere nel processo dinanzi al TAR.4 3. Il Procuratore ricorrente ha depositato una memoria in cui, allegando l'annotazione di [OSCURATO:PERSONA] datata 1 marzo 2023, ha insistito sulla sussistenza del suo interesse a ricorrere emergendo da detta nota l'attuale persistenza delle esigenze cautelari in relazione a [OSCURATO:PERSONA], Giuseppe SperEi e Maria di Lascio. 4. I difensori dell'indagato hanno depositato memoria con la quale hanno dedotto l'inammissibilità del ricorso sia per difetto di interesse del ricorrente, non avendo dedotto alcunché in relazione alla ritenuta insussistenza delle esigenze cautelari, sia per la genericità dei motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in considerazione dell'assorbente rilievo della carenza di interesse del ricorrente che, a fronte della specifica esclusione da parte dell'ordinanza impugnata delle esigenze cautelari, nulla ha dedotto al riguardo. In disparte ogni considerazione sulla configurabilità nella fattispecie in esame del reato di corruzione elettorale, qualificazione che potrà, eventualmente, essere rivalutata nel prosieguo del procedimento anche in relazione ai diversi paradigmi dei delitti di corruzione o di traffico di influenze illecite, va ribadito che il pubblico ministero che impugni l'ordinanza che, in sede di riesame, abbia escluso il presupposto della gravità indiziaria deve indicare, a pena di inammissibilità per carenza di interesse, le ragioni a sostegno dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari che, tuttavia, possono ritenersi implicitamente sussistenti nel caso in cui la misura sia stata richiesta con riguardo ai reati per i quali opera la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 46129 del 25/11/2021, [OSCURATO:PERSONA]. 282355). P.Q.M
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