Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 dicembre 2022

Cassazione n. 20429/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 23 dicembre 2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Modena, pronunciata il 3 luglio 2018, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i reati di ricettazione di assegno bancario e truffa, con recidiva specifica.

Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva nonché al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, secondo comma, cod. pen., è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, con motivazione logica e conforme ai principi di diritto (v.

Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782), anche attraverso il richiamo alle considerazioni svolte dal giudice di primo grado, ha confermato la sussistenza della recidiva, ritenendo che il fatto contestato, rispetto alla numerosissima serie di precedenti di analoga natura a carico dell'imputato, fosse indicativo della tendenza a delinquere e della mancata presa di coscienza del disvalore della propria condotta; osservato che trattandosi di ricettazione di un assegno bancario, è l'importo scritto sull'assegno a segnare il suo valore come mezzo di pagamento e, nel caso di specie, come evidenziato dalla Corte d'appello, tale valore, che pure corrisponde all'entità del danno, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, non può ritenersi esiguo ai fini del riconoscimento dell'ipotesi di particolare tenuità (v.

Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 13 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 23 dicembre 2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Modena, pronunciata il 3 luglio 2018, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i reati di ricettazione di assegno bancario e truffa, con recidiva specifica. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva nonché al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, secondo comma, cod. pen., è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, con motivazione logica e conforme ai principi di diritto (v. Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782), anche attraverso il richiamo alle considerazioni svolte dal giudice di primo grado, ha confermato la sussistenza della recidiva, ritenendo che il fatto contestato, rispetto alla numerosissima serie di precedenti di analoga natura a carico dell'imputato, fosse indicativo della tendenza a delinquere e della mancata presa di coscienza del disvalore della propria condotta; osservato che trattandosi di ricettazione di un assegno bancario, è l'importo scritto sull'assegno a segnare il suo valore come mezzo di pagamento e, nel caso di specie, come evidenziato dalla Corte d'appello, tale valore, che pure corrisponde all'entità del danno, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, non può ritenersi esiguo ai fini del riconoscimento dell'ipotesi di particolare tenuità (v. Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 13 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] P
Sentenza Cassazione n. 20429/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris