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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 1 giugno 2026

Cassazione n. 17375/2026

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e ePrefettura di Potenza, in persona del Prefetto pro tempore;intimati con atto di costituzioneavverso la sentenza n. 218/2025 del Giudice di Pace di Potenza,depositata il 05/03/2025 e comunicata il 06/03/2025;udita la relazione della causa nella camera di consiglio del 26/05/2026dal Cons. [OSCURATO:PERSONA];letti gli atti e i documenti di causa.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOIl ricorrente impugnava davanti al Giudice di Pace di Potenza ildecreto di espulsione, emesso dal Prefetto della Provincia di Potenza il24/01/2025 ai sensi dell’art. 14, comma 5 ter, d. lgs. n. 286 del 1998.Il menzionato decreto di espulsione era stato emesso per la ritenutainosservanza, da parte del ricorrente, di un precedente ordine delNumero registro generale 19902/2025Numero sezionale 2319/2026Numero di raccolta generale 17375/2026Data pubblicazione 01/06/2026Questore di Potenza di lasciare il territorio nazionale, notificato il19/12/2024, adottato in relazione al decreto di espulsione del [OSCURATO:PERSONA] datato [OSCURATO:DATA_NASCITA], emesso in conseguenza del rigetto delladomanda di protezione speciale, avanzata dal ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] si costituiva in giudizio e il Giudice di Pace, con lasentenza in questa sede impugnata, respingeva il ricorso.Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso perCassazione affidato a due motivi di doglianza.Gli intimati non si sono difesi con controricorso, ma hannodepositato un atto di costituzione, al fine di partecipare alla eventualeudienza pubblica di discussione.Il 17/01/2026 il Presidente delegato ha formulato proposta didefinizione anticipata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comunicata il19/01/2026.Il 20/01/2026, il ricorrente ha presentato istanza di decisione aisensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c.È stata fissata adunanza in camera di consiglio per l’esame delricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso è formulata la seguente censura:« Violazione dell’art. 360 cpc, comma 1, n.ri 3 e 5 - nullità e/oannullabilità del decreto prefettizio per violazione di legge e/o eccessodi potere del decreto di espulsione per insussistenza dei presuppostiper la sua adozione - difetto di motivazione.»Con il secondo motivo di ricorso è formulata la seguente censura:«Violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 e 5 cpc in relazione all’art. 13Comma 7 Dlgs n. 286/98 – omessa traduzione nella lingua madre delricorrente.»2.

Come sopra evidenziato, il Presidente delegato ha formulato laproposta di definizione anticipata del giudizio, ai sensi dell’art. 380 bisc.p.c., depositata il 17/01/2026 e comunicata il 19/01/2026.Numero registro generale 19902/2025Numero sezionale 2319/2026Numero di raccolta generale 17375/2026Data pubblicazione 01/06/2026La proposta si fonda sulle seguenti osservazioni: «Rilevato che: -ilsig. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso ilprovvedimento con cui il giudice di pace di Potenza ha rigettato ilricorso e, per l’effetto, confermato il decreto di espulsione n. 0006751del 24-1-2025, emesso nei suoi confronti dal Prefetto della Provincia diPotenza; -il ricorrente, nella parte introduttiva del ricorso assume chela sentenza impugnata sia stata “emessa in data 5/3/2025, depositatae comunicata a mezzo pec il 6/3/2025, emessa nel procedimento n.274/2025; non notificata”; -il ricorso risulta notificato alla contropartein data 07/11/2025; Ritenuto che: -il presente ricorso per Cassazioneè inammissibile per tardività, alla luce di quanto previsto dalla disciplinagenerale in tema di termini di impugnazione poiché notificato allacontroparte oltre la scadenza dei sei mesi dalla data di pubblicazionedel provvedimento impugnato, scadenza che, nel caso di specie, sisarebbe verificata il giorno lunedì 06 ottobre 2025, essendo stato ilprovvedimento impugnato pubblicato in data 05/03/2025; -aprescindere dalla eventuale data di comunicazione avvenuta a curadella cancelleria, in ogni caso non prodotta dal ricorrente tra gli atti diparte, il termine semestrale per l’impugnazione si calcola dalla data dipubblicazione che, come emerge dal provvedimento denominato“1214556_deposito minuta sentenza”, munito di stampigliatura blu,contenuto nel dettaglio merito, acquisito d’ufficio, risulta del05/03/2025.

Tale dato risulta anche dal documento denominato“[OSCURATO:PERSONA]” contenuto nello stesso fascicolod’ufficio che fa riferimento proprio al 05/03/2025 sia per il deposito cheper la pubblicazione.»Nel depositare la richiesta di decisione, il ricorrente ha dedottoquanto segue: «… Orbene, preso atto della proposta della Consiglieradelegata e delle ragioni addotte, sul punto si rappresenta quantosegue: 1) la comunicazione a mezzo pec dell’avvenuta pubblicazionedella sentenza impugnata al difensore è stata effettuata il 6/3/2025.

DiNumero registro generale 19902/2025Numero sezionale 2319/2026Numero di raccolta generale 17375/2026Data pubblicazione 01/06/2026tanto si produce la prova documentale, ammissibile ex art. 372 cpc.,secondo cui è consentita la produzione di documenti che riguardano lanullità della sentenza impugnata e l’ammissibilità del ricorso e delcontroricorso.

Dunque, l’ipotesi della mancanza della provadell’avvenuta comunicazione della pubblicazione rientra tra queste e,pertanto, essa è possibile fino a 15 gg prima dell’udienza odell’adunanza in camera di consiglio. 2) Il ricorso per cassazione è statonotificato il 7/10/2025, come risulta dalla prova della notificadepositata nel fascicolo, e NON come affermato nella proposta, il7/11/2025.

Peraltro, che la notifica sia stata effettuata il 7/10/2025 èprovato dal fatto che l’iscrizione a ruolo del ricorso è avvenuta appuntoil 7/10/2025, e cioè nella stessa data della notifica.

Non sarebbe stato,infatti, possibile iscrivere a ruolo il ricorso il 7/10/2025 e notificare allacontroparte in data successiva, e cioè il 7/11/2025.

In ogni caso latempestività della notifica del ricorso alla controparte risulta dagli attidepositati nel fascicolo telematico.»3.

Occorre subito evidenziare che il ricorrente non ha messo indiscussione quanto rappresentato nella proposta di definizione, inordine alla data di deposito della sentenza impugnata, indicata nelgiorno 05/03/2025, limitandosi a ribadire che la comunicazione delladecisione è stata effettuata il 06/03/2025, precisando, poi, che ilricorso per cassazione è stato notificato il 07/10/2025, e non il07/11/2025, come erroneamente riportato nella menzionata propostadi definizione.4.

Effettivamente, il ricorso per cassazione risulta essere statonotificato il 07/10/2025, come dedotto dal ricorrente.Tuttavia, tale circostanza non incide sulla valutazione di tardivitàdell’impugnazione.4.1.

Questa Corte è consolidata nel ritenere che il deposito e lapubblicazione della sentenza coincidono e si realizzano nel momento incui il deposito ufficiale in cancelleria determina l'inserimento dellaNumero registro generale 19902/2025Numero sezionale 2319/2026Numero di raccolta generale 17375/2026Data pubblicazione 01/06/2026sentenza nell'elenco cronologico, con attribuzione del numeroidentificativo e conseguente conoscibilità per gli interessati, dovendosiidentificare tale momento con quello di venuta ad esistenza dellasentenza a tutti gli effetti, inclusa la decorrenza del termine lungo perla sua impugnazione (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 18569 del22/09/2016; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 6384 del 13/03/2017; Cass.,Sez. 3, Ordinanza n. 10810 del 24/04/2025).Va, dunque, data applicazione al principio di diritto – costante nellagiurisprudenza di questa Corte (v., tra le tante, Cass., Sez. 2, n. 14297del 15/06/2010) – secondo cui il termine lungo per la proposizionedell'impugnazione, stabilito dall'art. 327 c.p.c., decorre dal giorno dellapubblicazione della sentenza e non da quello della comunicazionedell'avvenuto deposito effettuata dal cancelliere alla parte costituita,giacché l'attività partecipativa del cancelliere resta estranea alprocedimento di pubblicazione e non integra un elemento costitutivoné integrativo dell'efficacia di essa (v.

Cass., Sez. 5, n. 5946 del08/03/2017; Cass., Sez. 2, n. 14297 del 15/06/2010; per unaparticolare fattispecie, v.

Cass., Sez. 1, n. 14821 del 10/07/2020).In argomento la stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 297del 2008, ha dichiarato non fondata, in riferimento all'art. 24 Cost., laquestione di legittimità costituzionale dell'art. 327 c.p.c., nella parte incui prevede la decorrenza del termine (all'epoca annuale, orasemestrale) per l'impugnazione dalla pubblicazione della sentenza,anziché dalla sua comunicazione a cura della cancelleria.L'art. 327 c.p.c., comma 1, il quale prevede la decadenza dallaimpugnazione dopo il decorso di un determinato periodo di tempo dallapubblicazione della sentenza, indipendentemente dalla notificazione diquesta, opera, infatti, un ragionevole bilanciamento tra l'indispensabileesigenza di tutela della certezza delle situazioni giuridiche e il diritto didifesa.Numero registro generale 19902/2025Numero sezionale 2319/2026Numero di raccolta generale 17375/2026Data pubblicazione 01/06/20264.2.

Il ricorrente ha dato rilievo al fatto che la comunicazionedell’intervenuto deposito della sentenza è stata effettuata il06/03/2025, ma tale circostanza come appena evidenziato è irrilevanteai fini della verifica di tempestività dell’impugnazione secondo ildisposto dell’art. 327 c.p.c., dovendo, invece, tenersi conto della datadi deposito della sentenza.Poiché la sentenza impugnata è stata depositata il 05/03/2025, iltermine di sei mesi previsto a pena di decadenza per la proposizionedel ricorso per cassazione è spirato il 06/10/2025 (lunedì), con laconseguenza che l’impugnazione risulta tardiva sia pure per un sologiorno.5.

Il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile pertardività.6.

Nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata, nonessendosi gli intimati difesi con controricorso.7.

Ai sensi dell’art. 380 bis, comma 3, c.p.c., se la parte ha chiestola decisione dopo la comunicazione della proposta di definizioneanticipata e la Corte definisce il giudizio in conformità alla proposta,deve trovare applicazione il quarto comma dell’articolo 96 c.p.c.Tale disposizione si applica anche nei casi in cui la partesoccombente sia ex lege ammessa al patrocinio a spese dello Stato,giacché la Cassa delle ammende, sebbene sottoposta alla vigilanza delMinistero della Giustizia, è un ente di diritto pubblico dotato diautonoma e distinta soggettività giuridica (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenzan. 15354 del 31/05/2024).Il ricorrente deve quindi essere condannato al pagamento, in favoredella Cassa delle ammende, di una somma pari ad € 500,00.8.

Nessuna statuizione deve essere adottata ai sensi dell’art. 13,comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, poiché il procedimento èesente.

P.Q.MNumero registro generale 19902/2025Numero sezionale 2319/2026Numero di raccolta generale 17375/2026Data pubblicazione 01/06/2026La Cortedichiara inammissibile il ricorso;condanna il ricorrente al pagamento in favore della Cassa delleammende di una somma pari ad € 500,00 ex art. 96, comma 4, c.p.c.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civiledella Corte suprema di Cassazione, il 26 maggio 2026.Il PresidenteAlberto Giusti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ePrefettura di Potenza, in persona del Prefetto pro tempore;intimati con atto di costituzioneavverso la sentenza n. 218/2025 del Giudice di Pace di Potenza,depositata il 05/03/2025 e comunicata il 06/03/2025;udita la relazione della causa nella camera di consiglio del 26/05/2026dal Cons. [OSCURATO:PERSONA];letti gli atti e i documenti di causa.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOIl ricorrente impugnava davanti al Giudice di Pace di Potenza ildecreto di espulsione, emesso dal Prefetto della Provincia di Potenza il24/01/2025 ai sensi dell’art. 14, comma 5 ter, d. lgs. n. 286 del 1998.Il menzionato decreto di espulsione era stato emesso per la ritenutainosservanza, da parte del ricorrente, di un precedente ordine delNumero registro generale 19902/2025Numero sezionale 2319/2026Numero di raccolta generale 17375/2026Data pubblicazione 01/06/2026Questore di Potenza di lasciare il territorio nazionale, notificato il19/12/2024, adottato in relazione al decreto di espulsione del [OSCURATO:PERSONA] datato [OSCURATO:DATA_NASCITA], emesso in conseguenza del rigetto delladomanda di protezione speciale, avanzata dal ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] si costituiva in giudizio e il Giudice di Pace, con lasentenza in questa sede impugnata, respingeva il ricorso.Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso perCassazione affidato a due motivi di doglianza.Gli intimati non si sono difesi con controricorso, ma hannodepositato un atto di costituzione, al fine di partecipare alla eventualeudienza pubblica di discussione.Il 17/01/2026 il Presidente delegato ha formulato proposta didefinizione anticipata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comunicata il19/01/2026.Il 20/01/2026, il ricorrente ha presentato istanza di decisione aisensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c.È stata fissata adunanza in camera di consiglio per l’esame delricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso è formulata la seguente censura:« Violazione dell’art. 360 cpc, comma 1, n.ri 3 e 5 - nullità e/oannullabilità del decreto prefettizio per violazione di legge e/o eccessodi potere del decreto di espulsione per insussistenza dei presuppostiper la sua adozione - difetto di motivazione.»Con il secondo motivo di ricorso è formulata la seguente censura:«Violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 e 5 cpc in relazione all’art. 13Comma 7 Dlgs n. 286/98 – omessa traduzione nella lingua madre delricorrente.»2. Come sopra evidenziato, il Presidente delegato ha formulato laproposta di definizione anticipata del giudizio, ai sensi dell’art. 380 bisc.p.c., depositata il 17/01/2026 e comunicata il 19/01/2026.Numero registro generale 19902/2025Numero sezionale 2319/2026Numero di raccolta generale 17375/2026Data pubblicazione 01/06/2026La proposta si fonda sulle seguenti osservazioni: «Rilevato che: -ilsig. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso ilprovvedimento con cui il giudice di pace di Potenza ha rigettato ilricorso e, per l’effetto, confermato il decreto di espulsione n. 0006751del 24-1-2025, emesso nei suoi confronti dal Prefetto della Provincia diPotenza; -il ricorrente, nella parte introduttiva del ricorso assume chela sentenza impugnata sia stata “emessa in data 5/3/2025, depositatae comunicata a mezzo pec il 6/3/2025, emessa nel procedimento n.274/2025; non notificata”; -il ricorso risulta notificato alla contropartein data 07/11/2025; Ritenuto che: -il presente ricorso per Cassazioneè inammissibile per tardività, alla luce di quanto previsto dalla disciplinagenerale in tema di termini di impugnazione poiché notificato allacontroparte oltre la scadenza dei sei mesi dalla data di pubblicazionedel provvedimento impugnato, scadenza che, nel caso di specie, sisarebbe verificata il giorno lunedì 06 ottobre 2025, essendo stato ilprovvedimento impugnato pubblicato in data 05/03/2025; -aprescindere dalla eventuale data di comunicazione avvenuta a curadella cancelleria, in ogni caso non prodotta dal ricorrente tra gli atti diparte, il termine semestrale per l’impugnazione si calcola dalla data dipubblicazione che, come emerge dal provvedimento denominato“1214556_deposito minuta sentenza”, munito di stampigliatura blu,contenuto nel dettaglio merito, acquisito d’ufficio, risulta del05/03/2025. Tale dato risulta anche dal documento denominato“[OSCURATO:PERSONA]” contenuto nello stesso fascicolod’ufficio che fa riferimento proprio al 05/03/2025 sia per il deposito cheper la pubblicazione.»Nel depositare la richiesta di decisione, il ricorrente ha dedottoquanto segue: «… Orbene, preso atto della proposta della Consiglieradelegata e delle ragioni addotte, sul punto si rappresenta quantosegue: 1) la comunicazione a mezzo pec dell’avvenuta pubblicazionedella sentenza impugnata al difensore è stata effettuata il 6/3/2025. DiNumero registro generale 19902/2025Numero sezionale 2319/2026Numero di raccolta generale 17375/2026Data pubblicazione 01/06/2026tanto si produce la prova documentale, ammissibile ex art. 372 cpc.,secondo cui è consentita la produzione di documenti che riguardano lanullità della sentenza impugnata e l’ammissibilità del ricorso e delcontroricorso. Dunque, l’ipotesi della mancanza della provadell’avvenuta comunicazione della pubblicazione rientra tra queste e,pertanto, essa è possibile fino a 15 gg prima dell’udienza odell’adunanza in camera di consiglio. 2) Il ricorso per cassazione è statonotificato il 7/10/2025, come risulta dalla prova della notificadepositata nel fascicolo, e NON come affermato nella proposta, il7/11/2025. Peraltro, che la notifica sia stata effettuata il 7/10/2025 èprovato dal fatto che l’iscrizione a ruolo del ricorso è avvenuta appuntoil 7/10/2025, e cioè nella stessa data della notifica. Non sarebbe stato,infatti, possibile iscrivere a ruolo il ricorso il 7/10/2025 e notificare allacontroparte in data successiva, e cioè il 7/11/2025. In ogni caso latempestività della notifica del ricorso alla controparte risulta dagli attidepositati nel fascicolo telematico.»3. Occorre subito evidenziare che il ricorrente non ha messo indiscussione quanto rappresentato nella proposta di definizione, inordine alla data di deposito della sentenza impugnata, indicata nelgiorno 05/03/2025, limitandosi a ribadire che la comunicazione delladecisione è stata effettuata il 06/03/2025, precisando, poi, che ilricorso per cassazione è stato notificato il 07/10/2025, e non il07/11/2025, come erroneamente riportato nella menzionata propostadi definizione.4. Effettivamente, il ricorso per cassazione risulta essere statonotificato il 07/10/2025, come dedotto dal ricorrente.Tuttavia, tale circostanza non incide sulla valutazione di tardivitàdell’impugnazione.4.1. Questa Corte è consolidata nel ritenere che il deposito e lapubblicazione della sentenza coincidono e si realizzano nel momento incui il deposito ufficiale in cancelleria determina l'inserimento dellaNumero registro generale 19902/2025Numero sezionale 2319/2026Numero di raccolta generale 17375/2026Data pubblicazione 01/06/2026sentenza nell'elenco cronologico, con attribuzione del numeroidentificativo e conseguente conoscibilità per gli interessati, dovendosiidentificare tale momento con quello di venuta ad esistenza dellasentenza a tutti gli effetti, inclusa la decorrenza del termine lungo perla sua impugnazione (Cass., Sez. U, Sentenza n. 18569 del22/09/2016; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 6384 del 13/03/2017; Cass.,Sez. 3, Ordinanza n. 10810 del 24/04/2025).Va, dunque, data applicazione al principio di diritto – costante nellagiurisprudenza di questa Corte (v., tra le tante, Cass., Sez. 2, n. 14297del 15/06/2010) – secondo cui il termine lungo per la proposizionedell'impugnazione, stabilito dall'art. 327 c.p.c., decorre dal giorno dellapubblicazione della sentenza e non da quello della comunicazionedell'avvenuto deposito effettuata dal cancelliere alla parte costituita,giacché l'attività partecipativa del cancelliere resta estranea alprocedimento di pubblicazione e non integra un elemento costitutivoné integrativo dell'efficacia di essa (v. Cass., Sez. 5, n. 5946 del08/03/2017; Cass., Sez. 2, n. 14297 del 15/06/2010; per unaparticolare fattispecie, v. Cass., Sez. 1, n. 14821 del 10/07/2020).In argomento la stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 297del 2008, ha dichiarato non fondata, in riferimento all'art. 24 Cost., laquestione di legittimità costituzionale dell'art. 327 c.p.c., nella parte incui prevede la decorrenza del termine (all'epoca annuale, orasemestrale) per l'impugnazione dalla pubblicazione della sentenza,anziché dalla sua comunicazione a cura della cancelleria.L'art. 327 c.p.c., comma 1, il quale prevede la decadenza dallaimpugnazione dopo il decorso di un determinato periodo di tempo dallapubblicazione della sentenza, indipendentemente dalla notificazione diquesta, opera, infatti, un ragionevole bilanciamento tra l'indispensabileesigenza di tutela della certezza delle situazioni giuridiche e il diritto didifesa.Numero registro generale 19902/2025Numero sezionale 2319/2026Numero di raccolta generale 17375/2026Data pubblicazione 01/06/20264.2. Il ricorrente ha dato rilievo al fatto che la comunicazionedell’intervenuto deposito della sentenza è stata effettuata il06/03/2025, ma tale circostanza come appena evidenziato è irrilevanteai fini della verifica di tempestività dell’impugnazione secondo ildisposto dell’art. 327 c.p.c., dovendo, invece, tenersi conto della datadi deposito della sentenza.Poiché la sentenza impugnata è stata depositata il 05/03/2025, iltermine di sei mesi previsto a pena di decadenza per la proposizionedel ricorso per cassazione è spirato il 06/10/2025 (lunedì), con laconseguenza che l’impugnazione risulta tardiva sia pure per un sologiorno.5. Il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile pertardività.6. Nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata, nonessendosi gli intimati difesi con controricorso.7. Ai sensi dell’art. 380 bis, comma 3, c.p.c., se la parte ha chiestola decisione dopo la comunicazione della proposta di definizioneanticipata e la Corte definisce il giudizio in conformità alla proposta,deve trovare applicazione il quarto comma dell’articolo 96 c.p.c.Tale disposizione si applica anche nei casi in cui la partesoccombente sia ex lege ammessa al patrocinio a spese dello Stato,giacché la Cassa delle ammende, sebbene sottoposta alla vigilanza delMinistero della Giustizia, è un ente di diritto pubblico dotato diautonoma e distinta soggettività giuridica (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenzan. 15354 del 31/05/2024).Il ricorrente deve quindi essere condannato al pagamento, in favoredella Cassa delle ammende, di una somma pari ad € 500,00.8. Nessuna statuizione deve essere adottata ai sensi dell’art. 13,comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, poiché il procedimento èesente. P.Q.MNumero registro generale 19902/2025Numero sezionale 2319/2026Numero di raccolta generale 17375/2026Data pubblicazione 01/06/2026La Cortedichiara inammissibile il ricorso;condanna il ricorrente al pagamento in favore della Cassa delleammende di una somma pari ad € 500,00 ex art. 96, comma 4, c.p.c.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civiledella Corte suprema di Cassazione, il 26 maggio 2026.Il PresidenteAlberto Giusti
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