CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 25827/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
inanza , n. 429P/2025 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 31 luglio 2025; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; lette, altresì, le conclusioni scritte rassegnate nell'interesse della ricor'rente dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'accoglimento del ricorso. 1RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del 31 luglio 2025 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], agendo in qualità di giudice dei provvedimenti cautelari personali, ha rigettato la richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale, il precedente 26 giugno 2025, il Gip del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva disposto la misura della custodia cautelare in carcere a carico della predetta, in quanto oggetto di indagini in ordine al reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati in materia di traffico di sostanze stupefacente ed in ordine ad uno dei reati-fine in ipotesi commessi in esecuzione del programma criminoso di tale associazione. Avendo il Tribunale osservato, onde rigettare la richiesta di riesame, non solo che la [OSCURATO:PERSONA] era gravata da gravi indizi di colpevolezza in ordine al predetto reato associativo ma anche che sussistevano le esigenze cautelari, connesse sia al pericolo di reiterazione di reati della stessa specie sia al pericolo di inquinamento probatorio, l'indagata ha articolato nel ricorso per cassazione da lei presentato avverso la ordinanza emessa dal giudice del riesame 3 motivi di impugnazione, qui di seguito sinteticamente riportati. Con un primo motivo la ricorrente si è doluta, con riferimento all'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli art. 273 e 279 cod. proc. peri, ed all'art. 74, comma 2, del dPR n. 309 del 1990 del fatto che il Tribunale del riesame avesse ritenuto sussistere gli elementi per affermare gravità del quadro indiziario a carico delle indagata in particolare quanto al reato di carattere associativo. Nella specie la ricorrente difesa si duole del fatto che il Tribunale reggino abbia ritenuto costituire elementi idonei a dimostrare, quanto meno a livello indiziario, la partecipazione della Brigante al sodalizio criminoso il contenuto di una serie di conversazioni oggetto di captazione, senza operare una adeguata verifica in merito alla riferibilità di tali captazioni ai fatti delittuosi oggetto della presente indagine. La difesa della indagata ha segnalato come i contatti valorizzati in sede di riesame siano, oltre che del tutto episodici, non tali da consentire di ricavare da essi la adesione della ricorrente al sodalizio criminoso. Con il secondo motivo di doglianza la ricorrente si è lamentata del fatto che la attualità e la concretezza delle esigenze cautelari siano state ritenute dal Tribunale sulla base di due elementi (l'affermato spessore criminale dellaricorrente e la fitta rete di contatti personali che la stessa aveva con fornitori ed acquirenti) che non trovano rispondenza nella realtà, posto che la Brigante non è gravata da precedenti penali e, quanto alla esistenza delle fitte relazioni personali, la indagata - se mai ha partecipato al programma criminale - lo ha fatto per un brevissimo lasso di tempo (settembre-dicembre 2021) avendo scarsissimi contatti con il presunti sodali e senza che costoro, nell'ampia corpus intercettivo che li riguarda, abbiano fatto riferimento alla persona della Brigante; illogico sarebbe, per la difesa della ricorrente, valorizzare sia il suo rapporto di parentela con [OSCURATO:PERSONA] sia il fatto che, dopo oltre 4 anni di mancanza di contatti fra i due, periodo nel quale la Brigante ha tenuto condotta illibata, il [OSCURATO:PERSONA] abbia preso contatti col la Brigante. Con il terzo motivo si eccepisce la inutilizzabilità della nota redatta dalla Polizia giudiziaria in data 11 luglio 2025, avente ad oggetto i rapporti intercorsi recentemente fra la Brigante ed il [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di documento non solo formato successivamente alla richiesta di emissione della misura cautelare a carico della Brigante ed alla adozione della misura stessa, ma depositato di fronte al Tribunale del riesame solo in data 30 luglio 2025, cioè il giorno in cui è stato celebrato il giudizio cautelare a carico della indagata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, essendone risultati inammissibili o manifestamente infondati i motivi posti a suo sostegno, deve essere, a sua volta dichiarato inammissibile. Il primo motivo, con il quale la ricorrente ha contestato la ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui - in violazione della legge sostanziale ed in termini viziati sotto il punto di vista motivazionale - con essa è stata ritenuta la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a suo carico in ordine al reato associativo, è inammissibile. Con esso, infatti, la ricorrente sollecita dichiaratamente la rivalutazione del materiale istruttorio che ha determinato l'affermazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della Brigante quanto al reato associativo; invero, a foglio 2 del ricorso si legge che "appare (...) censurabile l'assunto interpretativo che ha condotto il Giudice del Riesame alla conclusione di ritenere che in forza del materiale indiziario (...) fosse possibile rinvenire i presupposti per la ascrivibilità (...) della fattispecie delittuosa contestata al capo 2) della rubrica" alla Brigante. 3Si tratta, come è evidente, di una censura eminentemente rivalutativa, sollecitandosi questa Corte al riesame del materiale indiziario già esaminato dal giudice del riesame; rilievo questo che emerge nuovamente laddove la ricorrente osserva che i contatti intercorsi fra la medesima e gli altri sodali, considerati in sede di riesame sintomi della "intraneità" della Brigante alla consorteria criminoso, sono stati, invece, occasionali. Anche in questo caso si denunzia un profilo valutativo della ordinanza - cioè la valenza sintomatica dei contatti fra la Brigante e alcuni associati - che - anche a voler prescindere dal fatto che la esistenza di 8 conversazioni monitorate nell'arco di 2 mesi non appare sintomatica di un rapporto del tutto occasionale fra la indagata e alcuni degli altri associati - costituisce in ogni caso un dato di merito, esulante - in quanto non manifestamente illogica è la conclusione che da esso ne ha tratto il giudice della cautela, attraverso anche l'esame dei contenuti di tali captazioni, tema questo che la ricorrente ha, in sede di impugnazione, del tutto trascurato - dall'ambito conoscitivo di questa Corte di legittimità e non di merito. Lo stesso valga per quanto attiene al contenuto del documentato rapporto economico intercorso fra la ricorrente ed il [OSCURATO:PERSONA], come detto figura eminente del sodalizio criminoso, ed al fatto che la Brigante si sia occupata di mettere in guardia, poco importa che ciò ha fatto tramite la di lui moglie, il [OSCURATO:PERSONA], mentre lo stesso era in vinculis, rispetto al fatto che egli era sottoposto a determinati controlli di polizia. Passando fin d'ora, per priorità logica, all'esame del terzo motivo di doglianza, con il quale si lamenta la inutilizzabilità della nota redatta dalla Polizia giudiziaria in data 11 luglio 2025 - attestante la persistenza di rapporti fra il [OSCURATO:PERSONA] e la cugina, attuale ricorrente, Brigante - in quanto si tratterebbe di atto formato in un momento successivo sia alla richiesta di emissione della misura a carico della Brigante che della stessa adozione della misura ora in questione, osserva il Collegio, nel segnalare la manifesta infondatezza della doglianza, che, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente difesa, la predetta nota, depositata all'attenzione sia del Tribunale del riesame che della difesa della attuale ricorrente in data 30 luglio 2025, è perfettamente utilizzabile in sede di riesame cautelare; come, infatti, questa Corte ha rilevato - con decisione che, essendo convintamente condivisa, è opportuno che sia tuttora ribadita - il Tribunale del riesame può utilizzare, ai fini della decisione che esso deve assumere, anche i documenti formati successivamente alla emissione della ordinanza applicativa, purché prodotti 4dalle parti nel corso della udienza, quando è ancora possibile la instaurazione del contraddittorio su di essi (fra le altre sul punto: Corte di cassazione, Sezione I penale, 15 marzo 2023, n- 11091, rv 284410). Nel caso che ora interessa la nota è stata incontestatamente prodotta dal Pm in data 30 luglio 2025, cioè in occasione della celebrazione della udienza di fronte al Tribunale del riesame; essa, pertanto - legalmente conosciuta dalla difesa della indagata, la quale è stata posta nella condizione di interloquire sul punto prima della decisione sulla istanza di riesame - è pienamente utilizzabile. Riprendendo, a questo punto, il secondo dei motivi di impugnazione, riferito alla sussistenza delle esigenze cautelari e della loro persistente attualità e concretezza, va segnalato che, fermo restando il dato afferente alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, la sussistenza della concretezza ed attualità delle esigenze cautelari emerge proprio dalla circostanza che il [OSCURATO:PERSONA], pur in condizione di cattività, abbia proseguito, come dimostrato dalla intercettazione oggetto della ricordata nota della Polizia giudiziaria della quale si è ora confermata la piena utilizzabilità, nella sua attività di coordinamento o promozione della associazione, prendendo contatto proprio con la Brigante, in tale modo dimostrando come questa fosse un sicuro referente del [OSCURATO:PERSONA] e della attività che questi intendeva riprendere. A tale dato va ulteriormente aggiunto che la esclusiva adeguatezza della misura di massimo rigore della custodia cautelare in carcere è una diretta conseguenza della presunzione, sia pure relativa - dettata, ricorrendo i gravi indizi di colpevolezza, dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. fra l'altro per il reato associativo in provvisoria contestazione a carico della Brigante - di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura intramuraria; presunzione questa che la difesa della indagata non ha con le proprie argomentazioni in alcun modo superato. Il ricorso va, conclusivamente, dichiarato, per le ragioni dianzi illustrate, inammissibile e la ricorrente, visto l'art. 616 cod. proc. pen., va condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Non derivando dalla presente decisione la rimessione in libertà della ricorrente, vanno fatte, a cura della cancelleria, le comunicazione prescritte dall'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. 5 P.Q.Moggi, 11 O LUG, 2026 [OSCURATO:PERSONA] Dot.ss Elisabetta A rrebito