CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 settembre 2023
Cassazione n. 35307/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 2274-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] quale erede di [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Oggetto R.G.N. 2274/2017 Cron. Rep. Ud. 27/09/2023 CC quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] già erede di [OSCURATO:PERSONA] in proprio e in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 195, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 8060/2015 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 19/01/2016 R.G.N. 952/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]' udito l'Avvocato; R.G. 2274/17 Rilevato che: Con sentenza del giorno 19.1.2016 n. 8060, la Corte d’appello di Napoli rigettava il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] spa, avverso la sentenza del tribunale di Napoli che aveva accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] quale titolare della pensione di reversibilità del marito [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] quale titolare della pensione di reversibilità del marito [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto differenze pensionistiche conseguenti al diritto, già riconosciuto con sentenza del Pretore di Napoli n. 17809/94, a conservare il sistema di perequazione automatica delle pensioni, così come disciplinato anteriormente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 503/92. In particolare, la banca appellante invocava, in via preliminare, lo ius superveniens costituito dall’art. 1 comma 55, della legge n. 243/04 (che eliminava l’istituto della perequazione) e negava che il precedente giudicato sul riconoscimento della perequazione per il periodo 1994-1996 potesse fondare le pretese di controparte. La Corte d’appello, nel confermare la sentenza di primo grado, a supporto dei propri assunti di rigetto del gravame della Banca, ha ritenuto che l’accertamento giudiziale definitivo del diritto al trattamento perequativo integrativo, per il periodo gennaio ’94 - luglio ’96, giustificasse il pagamento, per il periodo successivo, delle eventuali differenze relative ai ratei maturati in seguito al passaggio in giudicato della sentenza, sul presupposto del cd. “trascinamento” dello scatto perequativo maturato, come detto, fino al luglio ’96. Avverso la sentenza della Corte di appello, [OSCURATO:PERSONA] spa ricorre per cassazione, sulla base di quattro motivi, mentre i pensionati e i loro aventi causa resistono con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, la banca ricorrente deduce il vizio di omessa pronuncia, con riferimento all’eccepita insussistenza del giudicato a favore della Sig.ra [OSCURATO:PERSONA], in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello non si era pronunciata sull’eccezione sollevata in primo grado dalla Banca, che la Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] non aveva agito per la determinazione dell’an del trattamento perequativo, quale titolare di pensione di reversibilità, ma solo quale titolare di pensione diretta; pertanto, sulla richiesta a titolo di pensione di reversibilità non si era formato nessun giudicato sull’ane la pretesa avrebbe dovuto essere respinta a causa dell’inesistenza di un titolo su cui fondare tale richiesta di quantificazione della predetta pensione di reversibilità, potendo beneficiare del giudicato oggetto di controversia, solo quale titolare, come detto, di pensione diretta. Con il secondo motivo di ricorso, la banca ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 324 c.p.c. e 2909 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n.3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello –sempre in riferimento alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] - aveva esteso la portata oggettiva del giudicato sul trattamento perequativo del periodo gennaio 1994-luglio 1996, oltre che sul trattamento di pensione diretta, unico azionato dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] sull’an, anche a quello di reversibilità, che non era stato azionato dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio sull’an, di cui al giudicato. Con il terzo motivo di ricorso, la banca ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 1197 e 1362 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello aveva riconosciuto ai pensionati e loro aventi causa il diritto all’erogazione dei ratei di perequazione che costituisce pur sempre una integrazione del trattamento pensionistico, e ciò anche successivamente alla scelta degli stessi pensionati per la capitalizzazione del predetto trattamento pensionistico, ex art. 47 dello Statuto dell’ex Banco di Napoli; tale capitalizzazione costituendo una modalità alternativa di adempimento della prestazione pensionistica – erogata in un’unica soluzione in somma capitale -estingue l’originaria obbligazione, così che non esiste più il titolo (pensione integrativa) per continuare ad erogare la perequazione (che ne costituisce una mera integrazione): pertanto, l’adesione all’opzione di capitalizzazione, di cui al citato art. 47 dello Statuto, esprime il consenso dei pensionati all’adempimento della prestazione pensionistica periodica (mensile), mediante l’erogazione di un importo in somma capitale una tantum. Con il quarto motivo di ricorso, la banca ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 1230 e 1362 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello non aveva considerato che l’accordo delle parti di sostituire l’originaria prestazione pensionistica mensile con una nuova obbligazione avente ad oggetto l’erogazione di un importo in somma capitale (cd. zainetto) aveva l’intento di estinguere la prestazione pensionistica medesima, avendo una portata novativa e la prestazione pensionistica mensile doveva ritenersi estinta, ai sensi dell’art. 1230 c.c., con conseguente infondatezza di ogni pretesa concernente l’obbligazione originaria, esercitata successivamente alla novazione medesima. Il primo e secondo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto, sono fondati; infatti, la banca ha riportato il motivo di gravame proposto in appello alle pp. 7-8 del ricorso del ricorso in cassazione, nel quale deduceva l’infondatezza della domanda formulata dalla Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] quale titolare di pensione di reversibilità, non avendo quest’ultima avanzato alcuna pretesa in merito a tale pensione nel giudizio concernente l’ an debeatur , e pertanto, sulla predetta pensione, non vantava alcun giudicato (perché, per l’appunto, non avevaagito in giudizio quale titolare della predetta pensione di reversibilità del marito [OSCURATO:PERSONA], ma solo quale titolare della pensione diretta): in proposito, tale doglianza non risulta essere stata esaminata dal Collegio partenopeo, come in effetti emerge dalla sentenza impugnata. (cfr. anche Cass. n. 14951/15, punti 4 e 4.1 della motivazione, in termini, tra le stesse parti). Il terzo e quarto motivo, attesa la loro stretta correlazione, vanno esaminati congiuntamente. Essi si mostrano fondati. Questa Corte, nell’ambito di contenzioso identico al presente, in cui è pacifico che la domanda azionata attiene al periodo successivo all’intervenuta capitalizzazione, ha già avuto modo di respingere analoga pretesa in capo ai pensionati (Cass.18383/22, 18384/22, nonché Cass.29915/21). In particolare, si è affermato in tali pronunce che: a) oggetto del giudicato invocato dagli odierni ricorrenti è il meccanismo di determinazione della perequazione, che determinò un certo incremento dell’importo della quota del trattamento pensionistico di natura integrativa; b) il giudicato riguarda quindi la sola quota di pensione integrativa, poi esternalizzata al Fondo di previdenza complementare; c) detta quota, nella forma della prestazione pensionistica integrativa periodica, si è estinta a seguito della liquidazione una tantum in forma capitalizzata. Da tale orientamento non v’è ragione di discostarsi, non presentando il ricorso argomenti decisivi di segno contrario, con la conseguenza che non vi era necessità di alcuna rinuncia espressa al diritto da parte dei danti causa dei ricorrenti, poiché l’estinzione ha operato per effetto della liquidazione, e ha riguardato tutte le componenti del trattamento pensionistico integrativo, compresa quella oggetto del giudicato che partecipa della natura di trattamento pensionistico integrativo. Una volta assunto che la domanda ha ad oggetto una quota del trattamento pensionistico rientrante nel campo dell’art.47 Statuto il problema riguardava, semmai, la corretta quantificazione della somma da liquidare in sede di capitalizzazione, somma che doveva conteggiare il credito oggetto di giudicato. Deve invece restare ferma la conclusione per cui l’obbligazione che si vuole periodica a cadenza mensile da parte dei ricorrenti non può proseguire oltre la data della avvenuta capitalizzazione, poiché questa ha estinto l’unico rapporto obbligatorio di durata avente ad oggetto l’unitaria prestazione – pensione integrativa a carico del Fondo (a cui è stata esternalizzata la prestazione pensionistica), nella sua quota per perequazione e in quella rimanente –pagata una tantum. In accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Napoli, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEAccoglie il ricor