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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2021

Cassazione n. 39683/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato VICENZA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 13/10/2020 della [OSCURATO:PERSONA] MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; (vivisate le partij udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano ha confermato la decisione del Tribunale di Pavia, che aveva dichiarato l'imputata colpevole dei reati a lei ascritti, riqualificato quello di ricettazione sub A), in furto aggravato, condannandola alla pena di giustizia.

2. Propone personalmente ricorso per cassazione l'imputata, la quale svolge un unico motivo, lamentando l'eccessiva severità del trattamento sanzionatorio.

3. Il ricorso è inammissibilmente proposto, personalmente, dall'imputata, alla quale, peraltro, sebbene ve ne fosse espressa riserva nella dichiarazione di gravame, non ha neppure fatto seguito il deposito di motivi a cura del difensore di fiducia.

3.1. Ai sensi dell'art. 613 comma 1 - come novellato dall'art. 1 comma 63 della legge n. 103 del 2017 - a decorrere dal 03 agosto 2017, data di vigenza della predetta legge, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione, sicchè, esso deve essere dichiarato inammissibile ( Sez.

U. n. 8914 del 21/12/2017 Cc. (dep. 23/02/2018 ), Aiello, Rv. 272010)

4. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che equo e congruo fissare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 13 settembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]eresa elmont [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato VICENZA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 13/10/2020 della [OSCURATO:PERSONA] MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; (vivisate le partij udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano ha confermato la decisione del Tribunale di Pavia, che aveva dichiarato l'imputata colpevole dei reati a lei ascritti, riqualificato quello di ricettazione sub A), in furto aggravato, condannandola alla pena di giustizia. 2. Propone personalmente ricorso per cassazione l'imputata, la quale svolge un unico motivo, lamentando l'eccessiva severità del trattamento sanzionatorio. 3. Il ricorso è inammissibilmente proposto, personalmente, dall'imputata, alla quale, peraltro, sebbene ve ne fosse espressa riserva nella dichiarazione di gravame, non ha neppure fatto seguito il deposito di motivi a cura del difensore di fiducia. 3.1. Ai sensi dell'art. 613 comma 1 - come novellato dall'art. 1 comma 63 della legge n. 103 del 2017 - a decorrere dal 03 agosto 2017, data di vigenza della predetta legge, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione, sicchè, esso deve essere dichiarato inammissibile ( Sez. U. n. 8914 del 21/12/2017 Cc. (dep. 23/02/2018 ), Aiello, Rv. 272010) 4. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che equo e congruo fissare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 13 settembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]eresa elmont [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 39683/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris