CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 gennaio 2023
Cassazione n. 21286/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso volto ad impugnare l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bari è inammissibile. Rileva la Corte che il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che in data 30 gennaio 2023 il ricorrente è stato rimesso in libertà. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'art. 568 cod. proc. pen., nel delineare le regole generali in tema di impugnazione, dopo avere fissato al primo comma il principio di tassatività, stabilisce che la legittimazione a impugnare spetta soltanto a coloro ai quali la legge la conferisce espressamente - comma 3 - e subordina l'attivazione dello strumento di controllo all'esistenza in capo al soggetto astrattamente legittimato di un concreto interesse ad impugnare - comma 4 (Sez. U. n. 25457 del 28/06/2012, [OSCURATO:PERSONA], non mass. sul punto). Pertanto, essa deve essere individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa, rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693). La giurisprudenza di questa Corte, quindi, ha elaborato una nozione di "interesse" che si incentra sui requisiti della concretezza e dell'attualità, e le stesse Sezioni Unite hanno più volte puntualizzato, in proposito, che la facoltà di attivare i procedimenti di gravame non è assoluta e indiscriminata, ma è subordinata alla presenza di una situazione in forza della quale il provvedimento del giudice risulti idoneo a produrre la lesione della sfera giuridica dell'impugnante e l'eliminazione o la riforma della decisione gravata renda possibile il conseguimento di un risultato vantaggioso. 2. La Corte preso atto di tale fatto nuovo sopravvenuto, ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse. 3. Alla dichiarazione d'inammissibilità non consegue la condanna al pagamento né delle spese né della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, non essendovi soccombenza delle parti neppure virtuale e non essendo individuabili profili di colpa correlati all'impugnazione. Le Sezioni Unite (Sez. Un., n. 6624 del 27/10/2011 - dep. 2012, Marinaj, Rv. 251694) ebbero a precisare che, in materia di impugnazioni, la nozione della "carenza d'interesse sopraggiunta" va individuata nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità è venuta meno a causa della mutata situazione dì fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessa abbia già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto abbia perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso. E, come ricorda Sez. 3 n. 29593/21, alla declaratoria d'inammissibilità non segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, considerato che il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso è sopraggiunto alla sua proposizione ed è ricollegabile unicamente a fattori sucessivi e non configura, per così dire, un'ipotesi di soccombenza del ricorrente (in tal senso anche Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale). P.Q.M. Dichiara inamrrsibile il ricorso per sopravvenut