CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 novembre 2025
Cassazione n. 00709/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa il 21.01.2025 con la quale la Corte di Appello di Catanzaro ha confermato la condanna per il reato di tentato furto aggravato di gasolio pronunciata dal locale Tribunale in data 25.9.2023 formulando due motivi di ricorso. Con il primo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta aggravante di cui all'art. 625 comma 1, n. 7 cod.pen. essendosi il giudice d'appello limitato a richiamare quanto statuito dal giudice di primo grado. Con il secondo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla rideterminazione della pena. 2. La difesa dell'imputato ha depositato memoria difensiva. 3. Il ricorso è nel complesso inammissibile. Il primo motivo reitera la medesima censura già adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dal giudice di appello. Ed invero, quanto alla destinazione del bene ad un pubblico servizio, la sentenza impugnata ha rilevato che il mezzo da cui era stato asportato il gasolio si trovava nel parcheggio dell'azienda Ferrovie della Calabria ed era quindi uno dei mezzi adibiti al trasporto pubblico, precisando altresì che detta destinazione riguarda anche il carburante che é dotazione del veicolo. Manifestamente infondato é il secondo motivo. La Corte di merito, nel ritenere di non poter ulteriormente ridurre la pena, ha confermato la sentenza di primo grado, pur se la motivazione adottata va emendata laddove erroneamente ha ritenuto che il giudice di primo grado avesse di fatto considerato le circostanze attenuanti generiche come prevalenti sulle aggravanti contestate, mentre invece la sentenza di primo grado ha determinato la pena base in mesi 4 ed Euro 120 euro di multa (già calcolata la fattispecie tentata), poi diminuita di 1/3 per il tentativo (e non già in virtù delle circostanze attenuanti generiche) a mesi 2, giorni 20 ed Euro 80,00 di multa. 4. In conclusione il ricorso manifestamente infondato va dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i oma, l' 11 novembre 2025