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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 36251/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. ([OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]' [OSCURATO:PERSONA] S.C.) avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, nella persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 27 ottobre 2021 la Corte di Appello di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione e all'esito di giudizio di rinvio, ha dichiarato inammissibile la domanda di tutela del credito introdotta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (incorporante [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.).

Il credito, garantito da ipoteca, risulta vantato nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] srl e deriva da contratto del 19 luglio 2007.

Il bene costituito in garanzia è stato successivamente sequestrato e confiscato nel procedimento penale trattato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

2. Con l'introduttivo "ricorso per incidente di esecuzione per il riconoscimento della buona fede", datato 23 marzo 2018, la società [OSCURATO:PERSONA], richiamato l'art. 52 del decreto legislativo n. 159/11 e, per "i rimedi invocabili dai terzi titolari di un diritto reale di garanzia", la legge di stabilità per il 2013 n. 228/12, ha chiesto di essere ammessa allo stato passivo, previo accertamento che i rapporti bancari con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. erano stati intrattenuti secondo i principi di buona fede e che, pertanto, era creditrice in via privilegiata ipotecaria.2.1.

Con ordinanza del 10 dicembre 2018 la Corte d'appello di Milano, quale giudice dell'esecuzione, aveva respinto "nel merito" la domanda.

Con sentenza n. 37381/19, la Prima Sezione di questa Corte, facendo riferimento all'art. 52 del decreto legislativo n. 159 del 2011, "disposizione applicabile anche alle ipotesi di confisca emesse in sede penale ai sensi dell'art. 12 sexies

I. n. 356/92", ha annullato l'ordinanza del 10 dicembre 2018, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello, al fine "di una complessiva rivalutazione della domanda" quanto alla prova della strumentalità del credito all'attività illecita (e solo dopo, eventualmente, alla dimostrazione da parte del terzo della propria buona fede).

2.2. All'esito del giudizio di rinvio, con ordinanza del 6 dicembre 2019, la Corte di appello, accogliendo la domanda, affermava "come la confisca .. non dovesse pregiudicare i diritti del credito vantati dall'istante [OSCURATO:PERSONA] ... ai sensi dell'art. 52 lett. b) d.

Igs n. 159/11, considerando la non strumentalità".

In particolare, La Corte territoriale argomentava che «-seguendo la "storia" del mutuo, che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. offre nella memoria difensiva integrativa, non smentita da dato alcuno introdotto dall'accusa, si evince che il medesimo finanziamento, concesso per la realizzazione di un vasto complesso immobiliare, fu erogato a stati di avanzamento lavori, e le singole erogazioni avvennero tra il 2007 (prima erogazione al rogito) ed il 2010 (ultima erogazione a ultimazione lavori): dunque il denaro oggetto di mutuo fu interamente erogato ed impiegato dalla [OSCURATO:PERSONA], nell'attività edilizia, anteriormente all'instaurarsi della contestata contiguità con l'organizzazione mafiosa (proprio tale anteriorità osta all'individuazione di un legame tra l'impiego del denaro nell'attività edilizia e la ripulitura di capitali di provenienza illecita); -ne consegue, riprendendo le parole del S.C., che la carenza di strumentalità del credito al momento del suo sorgere -"non potendo farsi retroagire temporalmente (sulla base di accadimenti posteriori) la negativa qualificazione di un rapporto finanziario che va inquadrato nel momento in cui si perviene alla conclusione del contratto di mutuo (come appare evidente anche dall'analisi dei contenuti del comma 3 del medesimo articolo 52)"- implica l'immediato riconoscimento al creditore della tutela, essendo equiparata alla prova della sua sconoscenza in buona fede (v.

Cass. Civ., sez.

I, n. 39574/19);...»

2.3. Questa Sezione, con sentenza n. 13099/2021, in accoglimento dei primi due motivi del ricorso proposto dalla Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, con cui si eccepiva che "la Corte milanese aveva ... deciso, a seguito di pronuncia di annullamento della Corte Suprema, senza costituire il necessario contraddittorio", ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte distrettuale per il giudizio.

2.4. La Corte di appello di Milano, con l'ordinanza del 27 ottobre 2021, ha dichiarato l'inammissibilità, "sotto più concorrenti e autonomi profili" della domanda; inammissibilità "motivata da ragioni giuridiche pregiudiziali all'esame sia della strumentalità del credito ad attività criminose, sia della buona fede della banca mutuante"; profili che possono distinguersi come relativi sia alla (in)competenza della Corte territoriale quale giudice dell'esecuzione, sia al fatto che le richieste della ricorrente si pongono "al di fuori della logica" del sistema e tendono "a provvedimenti privi del connotato della possibilità giuridica, che costituisce requisito di ammissibilità di ogni domanda di tutela".

3. Avverso detta pronuncia la [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:PERSONA] s.p.a. già [OSCURATO:PERSONA] s.c.) ha proposto ricorso, articolato in quattro motivi., qui di seguito sintetizzati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 3.1.

Con il primo motivo si denunzia violazione di legge in relazione all'art. 1, comma 199, legge 228/2012, avuto riguardo all'art. 58, comma secondo, d.lgs 159/2011, ivi richiamato.

Si censura l'ordinanza impugnata nella parte in cui ha affermato che "ogni domanda della banca ricorrente si pone al di fuori della logica di tale sistema di tutela" e che il "ricorso tende quindi a provvedimenti privi del connotato della possibilità giuridica".

Richiamato l'art. 1, comma 199, legge n. 228/2012 e l'art 58, comma secondo, D.Igs 159/2011, la società ricorrente assume che, diversamente da quanto ritenuto nella ordinanza impugnata, nell'istanza al giudice dell'esecuzione si è richiesto l'accertamento della sussistenza e dell'ammontare del credito vantato e l'ammissione allo stesso, come previsto dall'art. 1, comma 200, legge n. 228/2012, strettamente correlato a quello precedente.

3.2. Con il secondo motivo la società ricorrente denunzia violazione di legge in relazione all'art. 1, comma 200, legge n. 228/2012.

Si censura ancora una volta la declaratoria di inammissibilità della domanda di accertamento, da considerarsi come autonoma, tenuto conto della previsione normativa, che prescrive l'accertamento, oltre che della sussistenza e dell'ammontare dei crediti, anche delle condizioni di cui al richiamato art. 52.

Sostiene la società ricorrente che la sussistenza dei requisiti per proporre la domanda è stata ampiamente provata; e ciò trova ampio e tangibile "riscontro a conforto" sia nella sentenza di annullamento con rinvio n. 37381/2019, sia nella conseguente ordinanza di accoglimento del ricorso da parte della Corte di appello in data 6 novembre 2019.

3.3. Con il terzo e quarto motivo la società ricorrente, denunziando violazione di legge e correlati vizi motivazionali, lamenta che la Corte d'Appello ha ritenuto la domanda improponibile nelle forme dell'incidente di esecuzione penale - senza possibilità di "mera declaratoria di competenza con translatio - per non essere stata proposta "all'unico ufficio giudiziario dotato di competenza funzionale ad accordare la tutela dei terzi creditori dei soggetti passivi della confisca estesa, vale a dire il tribunale di Milano".

Evidenzia, quindi, la ricorrente che la proponibilità della domanda nelle forme dell'incidente di esecuzione non è mai stata messa in dubbio dalle sentenze di annullamento con rinvio della Cassazione.

4. È stata depositata requisitoria della Procura Generale, con la quale è stata formulata richiesta di annullamento con rinvio della ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA]

1. Conformemente alle conclusioni del Procuratore Generale, l'ordinanza impugnata va annullata.

2. In via preliminare vanno esaminati il terzo e il quarto motivo di ricorso, con i quali la società ricorrente lamenta che la Corte d'appello abbia ritenuto la domanda inammissibile - senza possibilità di "mera declaratoria di competenza con translatio iudicii" - per non essere stata proposta "all'unico ufficio giudiziario dotato di competenza funzionale ad accordare la tutela dei terzi creditori dei soggetti passivi della confisca estesa, vale a dire il tribunale di Milano".

Le doglianze sono fondate, dovendo essere ribadito il principio secondo il quale la sentenza di annullamento con la quale la Corte di cassazione devolve il giudizio al giudice del rinvio è attributiva della competenza in favore di questi, senza che la corretta applicazione dei criteri per la sua individuazione, stante il disposto dell'art. 627, comma primo, cod. proc. pen., possa essere in una qualunque sede sindacata.

Ne consegue che la designazione, una volta intervenuta, non è suscettibile di revoca o modifica, quand'anche risulti effettuata in violazione della legge (Sez. 6, n. 46812 del 19/11/2015, Rv. 265516; in senso conforme n. 3658 del 1994, n. 3402 del 1997 rv. 209299 - 01, n. 11040 del 2003 rv. 227197 - 01, n. 13754 del 2009 rv. 243592 - 01).

Tale principio, peraltro, salvo che risultino nuovi fatti che comportino una diversa definizione giuridica da cui derivi la competenza di un giudice superiore, si applica anche quando il provvedimento annullato sia - come nella specie- un'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione (Sez. 5, n. 11332 del 10/12/2019, Rv. 278686).

È evidente, allora, che la competenza della Corte di appello di Milano, in qualità di giudice dell'esecuzione, deriva dalla pronunzia di annullamento con rinvio disposto dalla Prima Sezione di questa Corte con la sentenza n. 37381/19,

3. Fondate, peraltro, risultano anche le doglianze proposte con i primi due motivi di ricorso, con i quali la ricorrente si duole del fatto che la Corte di appello ha ritenuto la domanda della [OSCURATO:SOCIETA]. finalizzata ad ottenere provvedimenti "privi del connotato della possibilità giuridica" e così inammissibile.

Analogamente a quanto evidenziato in ordine alla questione della competenza, va osservato ancora una volta che la decisione della Corte territoriale nei termini sopra indicati viola il disposto dell'art. 627 cod. proc. pen.

Invero, nel giudizio di rinvio, il divieto di cui all'art. 627, comma quarto, cod. proc. pen. preclude la rilevabilità d'ufficio di cause di inammissibilità della domanda verificatesi nel corso dei precedenti giudizi. [OSCURATO:PERSONA] «in numerose decisioni ha evidenziato come gli artt. 627, commi 3 e 4, e 628, comma 2, cod. proc. pen. - connettendosi direttamente al principio di definitività delle sentenze di cassazione - rispondono ad una esigenza logica, prima ancora che giuridica: quella, cioè, che le linee del procedimento siano tracciate "in modo che esse abbiano a progredire verso la soluzione finale attraverso la concatenazione di atti aventi valore definitivo, così da impedire la perpetuazione dei giudizi" (sentenze nn. 224 del 1996, 294 del 1995, 21 del 1982, 50 del 1970; ordinanza n. 11 del 1999)» (così in motivazione Sez. 3, n. 22846 del 13/05/2021, Rv. 281346).

Peraltro, la sentenza della Corte di cassazione, inoppugnabile per dettato di legge, copre il dedotto e il deducibile, ivi comprese le eventuali nullità e inammissibilità, sicché queste, nel giudizio di rinvio, non solo non possono essere proposte dalle parti, ma neppure essere rilevate di ufficio dal giudice di rinvio (Sez. 3, n. 4929 del 27/11/2014 - dep. 03/02/2015, Rv. 262476; in senso conforme, n. 12108 del 1994, n. 3774 del 1998 rv. 211290 - 01).

Consegue a quanto rilevato che nella specie, essendo intervenuta una sentenza di questa Corte con la quale è stato disposto il giudizio di rinvio finalizzato ad una nuova valutazione nel merito della domanda della [OSCURATO:SOCIETA], deve ritenersi preclusa la possibilità di rilevare l'originaria inammissibilità della stessa domanda nei termini indicati dalla Corte di appello.

4. Pertanto, va disposto nuovamente l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Milano, la quale dovrà attenersi ai principi affermati con la presente sentenza e con quella n. 37381-2019 della Prima Sezione.

PQM

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. ([OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]' [OSCURATO:PERSONA] S.C.) avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, nella persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 27 ottobre 2021 la Corte di Appello di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione e all'esito di giudizio di rinvio, ha dichiarato inammissibile la domanda di tutela del credito introdotta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (incorporante [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.). Il credito, garantito da ipoteca, risulta vantato nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] srl e deriva da contratto del 19 luglio 2007. Il bene costituito in garanzia è stato successivamente sequestrato e confiscato nel procedimento penale trattato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Con l'introduttivo "ricorso per incidente di esecuzione per il riconoscimento della buona fede", datato 23 marzo 2018, la società [OSCURATO:PERSONA], richiamato l'art. 52 del decreto legislativo n. 159/11 e, per "i rimedi invocabili dai terzi titolari di un diritto reale di garanzia", la legge di stabilità per il 2013 n. 228/12, ha chiesto di essere ammessa allo stato passivo, previo accertamento che i rapporti bancari con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. erano stati intrattenuti secondo i principi di buona fede e che, pertanto, era creditrice in via privilegiata ipotecaria.2.1. Con ordinanza del 10 dicembre 2018 la Corte d'appello di Milano, quale giudice dell'esecuzione, aveva respinto "nel merito" la domanda. Con sentenza n. 37381/19, la Prima Sezione di questa Corte, facendo riferimento all'art. 52 del decreto legislativo n. 159 del 2011, "disposizione applicabile anche alle ipotesi di confisca emesse in sede penale ai sensi dell'art. 12 sexies I. n. 356/92", ha annullato l'ordinanza del 10 dicembre 2018, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello, al fine "di una complessiva rivalutazione della domanda" quanto alla prova della strumentalità del credito all'attività illecita (e solo dopo, eventualmente, alla dimostrazione da parte del terzo della propria buona fede). 2.2. All'esito del giudizio di rinvio, con ordinanza del 6 dicembre 2019, la Corte di appello, accogliendo la domanda, affermava "come la confisca .. non dovesse pregiudicare i diritti del credito vantati dall'istante [OSCURATO:PERSONA] ... ai sensi dell'art. 52 lett. b) d. Igs n. 159/11, considerando la non strumentalità". In particolare, La Corte territoriale argomentava che «-seguendo la "storia" del mutuo, che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. offre nella memoria difensiva integrativa, non smentita da dato alcuno introdotto dall'accusa, si evince che il medesimo finanziamento, concesso per la realizzazione di un vasto complesso immobiliare, fu erogato a stati di avanzamento lavori, e le singole erogazioni avvennero tra il 2007 (prima erogazione al rogito) ed il 2010 (ultima erogazione a ultimazione lavori): dunque il denaro oggetto di mutuo fu interamente erogato ed impiegato dalla [OSCURATO:PERSONA], nell'attività edilizia, anteriormente all'instaurarsi della contestata contiguità con l'organizzazione mafiosa (proprio tale anteriorità osta all'individuazione di un legame tra l'impiego del denaro nell'attività edilizia e la ripulitura di capitali di provenienza illecita); -ne consegue, riprendendo le parole del S.C., che la carenza di strumentalità del credito al momento del suo sorgere -"non potendo farsi retroagire temporalmente (sulla base di accadimenti posteriori) la negativa qualificazione di un rapporto finanziario che va inquadrato nel momento in cui si perviene alla conclusione del contratto di mutuo (come appare evidente anche dall'analisi dei contenuti del comma 3 del medesimo articolo 52)"- implica l'immediato riconoscimento al creditore della tutela, essendo equiparata alla prova della sua sconoscenza in buona fede (v. Cass. Civ., sez. I, n. 39574/19);...» 2.3. Questa Sezione, con sentenza n. 13099/2021, in accoglimento dei primi due motivi del ricorso proposto dalla Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, con cui si eccepiva che "la Corte milanese aveva ... deciso, a seguito di pronuncia di annullamento della Corte Suprema, senza costituire il necessario contraddittorio", ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte distrettuale per il giudizio. 2.4. La Corte di appello di Milano, con l'ordinanza del 27 ottobre 2021, ha dichiarato l'inammissibilità, "sotto più concorrenti e autonomi profili" della domanda; inammissibilità "motivata da ragioni giuridiche pregiudiziali all'esame sia della strumentalità del credito ad attività criminose, sia della buona fede della banca mutuante"; profili che possono distinguersi come relativi sia alla (in)competenza della Corte territoriale quale giudice dell'esecuzione, sia al fatto che le richieste della ricorrente si pongono "al di fuori della logica" del sistema e tendono "a provvedimenti privi del connotato della possibilità giuridica, che costituisce requisito di ammissibilità di ogni domanda di tutela". 3. Avverso detta pronuncia la [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:PERSONA] s.p.a. già [OSCURATO:PERSONA] s.c.) ha proposto ricorso, articolato in quattro motivi., qui di seguito sintetizzati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 3.1. Con il primo motivo si denunzia violazione di legge in relazione all'art. 1, comma 199, legge 228/2012, avuto riguardo all'art. 58, comma secondo, d.lgs 159/2011, ivi richiamato. Si censura l'ordinanza impugnata nella parte in cui ha affermato che "ogni domanda della banca ricorrente si pone al di fuori della logica di tale sistema di tutela" e che il "ricorso tende quindi a provvedimenti privi del connotato della possibilità giuridica". Richiamato l'art. 1, comma 199, legge n. 228/2012 e l'art 58, comma secondo, D.Igs 159/2011, la società ricorrente assume che, diversamente da quanto ritenuto nella ordinanza impugnata, nell'istanza al giudice dell'esecuzione si è richiesto l'accertamento della sussistenza e dell'ammontare del credito vantato e l'ammissione allo stesso, come previsto dall'art. 1, comma 200, legge n. 228/2012, strettamente correlato a quello precedente. 3.2. Con il secondo motivo la società ricorrente denunzia violazione di legge in relazione all'art. 1, comma 200, legge n. 228/2012. Si censura ancora una volta la declaratoria di inammissibilità della domanda di accertamento, da considerarsi come autonoma, tenuto conto della previsione normativa, che prescrive l'accertamento, oltre che della sussistenza e dell'ammontare dei crediti, anche delle condizioni di cui al richiamato art. 52. Sostiene la società ricorrente che la sussistenza dei requisiti per proporre la domanda è stata ampiamente provata; e ciò trova ampio e tangibile "riscontro a conforto" sia nella sentenza di annullamento con rinvio n. 37381/2019, sia nella conseguente ordinanza di accoglimento del ricorso da parte della Corte di appello in data 6 novembre 2019. 3.3. Con il terzo e quarto motivo la società ricorrente, denunziando violazione di legge e correlati vizi motivazionali, lamenta che la Corte d'Appello ha ritenuto la domanda improponibile nelle forme dell'incidente di esecuzione penale - senza possibilità di "mera declaratoria di competenza con translatio - per non essere stata proposta "all'unico ufficio giudiziario dotato di competenza funzionale ad accordare la tutela dei terzi creditori dei soggetti passivi della confisca estesa, vale a dire il tribunale di Milano". Evidenzia, quindi, la ricorrente che la proponibilità della domanda nelle forme dell'incidente di esecuzione non è mai stata messa in dubbio dalle sentenze di annullamento con rinvio della Cassazione. 4. È stata depositata requisitoria della Procura Generale, con la quale è stata formulata richiesta di annullamento con rinvio della ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] 1. Conformemente alle conclusioni del Procuratore Generale, l'ordinanza impugnata va annullata. 2. In via preliminare vanno esaminati il terzo e il quarto motivo di ricorso, con i quali la società ricorrente lamenta che la Corte d'appello abbia ritenuto la domanda inammissibile - senza possibilità di "mera declaratoria di competenza con translatio iudicii" - per non essere stata proposta "all'unico ufficio giudiziario dotato di competenza funzionale ad accordare la tutela dei terzi creditori dei soggetti passivi della confisca estesa, vale a dire il tribunale di Milano". Le doglianze sono fondate, dovendo essere ribadito il principio secondo il quale la sentenza di annullamento con la quale la Corte di cassazione devolve il giudizio al giudice del rinvio è attributiva della competenza in favore di questi, senza che la corretta applicazione dei criteri per la sua individuazione, stante il disposto dell'art. 627, comma primo, cod. proc. pen., possa essere in una qualunque sede sindacata. Ne consegue che la designazione, una volta intervenuta, non è suscettibile di revoca o modifica, quand'anche risulti effettuata in violazione della legge (Sez. 6, n. 46812 del 19/11/2015, Rv. 265516; in senso conforme n. 3658 del 1994, n. 3402 del 1997 rv. 209299 - 01, n. 11040 del 2003 rv. 227197 - 01, n. 13754 del 2009 rv. 243592 - 01). Tale principio, peraltro, salvo che risultino nuovi fatti che comportino una diversa definizione giuridica da cui derivi la competenza di un giudice superiore, si applica anche quando il provvedimento annullato sia - come nella specie- un'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione (Sez. 5, n. 11332 del 10/12/2019, Rv. 278686). È evidente, allora, che la competenza della Corte di appello di Milano, in qualità di giudice dell'esecuzione, deriva dalla pronunzia di annullamento con rinvio disposto dalla Prima Sezione di questa Corte con la sentenza n. 37381/19, 3. Fondate, peraltro, risultano anche le doglianze proposte con i primi due motivi di ricorso, con i quali la ricorrente si duole del fatto che la Corte di appello ha ritenuto la domanda della [OSCURATO:SOCIETA]. finalizzata ad ottenere provvedimenti "privi del connotato della possibilità giuridica" e così inammissibile. Analogamente a quanto evidenziato in ordine alla questione della competenza, va osservato ancora una volta che la decisione della Corte territoriale nei termini sopra indicati viola il disposto dell'art. 627 cod. proc. pen. Invero, nel giudizio di rinvio, il divieto di cui all'art. 627, comma quarto, cod. proc. pen. preclude la rilevabilità d'ufficio di cause di inammissibilità della domanda verificatesi nel corso dei precedenti giudizi. [OSCURATO:PERSONA] «in numerose decisioni ha evidenziato come gli artt. 627, commi 3 e 4, e 628, comma 2, cod. proc. pen. - connettendosi direttamente al principio di definitività delle sentenze di cassazione - rispondono ad una esigenza logica, prima ancora che giuridica: quella, cioè, che le linee del procedimento siano tracciate "in modo che esse abbiano a progredire verso la soluzione finale attraverso la concatenazione di atti aventi valore definitivo, così da impedire la perpetuazione dei giudizi" (sentenze nn. 224 del 1996, 294 del 1995, 21 del 1982, 50 del 1970; ordinanza n. 11 del 1999)» (così in motivazione Sez. 3, n. 22846 del 13/05/2021, Rv. 281346). Peraltro, la sentenza della Corte di cassazione, inoppugnabile per dettato di legge, copre il dedotto e il deducibile, ivi comprese le eventuali nullità e inammissibilità, sicché queste, nel giudizio di rinvio, non solo non possono essere proposte dalle parti, ma neppure essere rilevate di ufficio dal giudice di rinvio (Sez. 3, n. 4929 del 27/11/2014 - dep. 03/02/2015, Rv. 262476; in senso conforme, n. 12108 del 1994, n. 3774 del 1998 rv. 211290 - 01). Consegue a quanto rilevato che nella specie, essendo intervenuta una sentenza di questa Corte con la quale è stato disposto il giudizio di rinvio finalizzato ad una nuova valutazione nel merito della domanda della [OSCURATO:SOCIETA], deve ritenersi preclusa la possibilità di rilevare l'originaria inammissibilità della stessa domanda nei termini indicati dalla Corte di appello. 4. Pertanto, va disposto nuovamente l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Milano, la quale dovrà attenersi ai principi affermati con la presente sentenza e con quella n. 37381-2019 della Prima Sezione. PQM
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