CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 44344/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 24218/22 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il ricorrente non si confronta con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale circa la ritenuta sussistenza della recidiva e la mancata concessione delle attenuanti generiche là dove ha rappresentato, da un lato, che i nove precedenti specifici "attestano come il predetto abbia stabilmente provveduto a trarre dallo svolgimento di attività illecite le sue fonti di sostentamento" e che, dall'altro, non sono emersi elementi positivi tali da consentire il riconoscimento delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen., tanto da non consentire un trattamento più favorevole sotto il profilo sanzionatorio, che, diversamente da quanto invocato, non può assestarsi nel minimo assoluto pur avendo la Corte provveduto in senso favorevole riducendo l'entità della pena inflitta; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso