CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02194/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che tutti i motivi sono ripetitivi di doglianze già formulate nei gradi precedenti e ritenute infondate con motivazione non contradittori né manifestamente illogica; in particolare, collegare alla prossimità al circuito illegale della contraffazione, divenendone un outlet 'a disposizione' non è affatto arbitrario né manifestamente illogico, così come non è illogico ritenere che tale circostanza, dimostrando una sorta di professionalità (l'imputato, di origine napoletana 'sale' a Milano per vendere la mercanzia contraffatta), appare incompatibile con il concetto di particolare tenuità del fatto; quanto agli ulteriori motivi di ricorso, attinenti alla pena ed alle circostanze attenuanti, essi si esauriscono nella riproposizione di considerazioni generiche, distaccate dal caso concreto ed inidonee pertanto a costituire una efficace critica di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decio in Roma, il 12 dicembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]