CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21960/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05KFEZW) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2024 del TRIBUNALE di L'AQUILAi dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di L'Aquila, in relazione a fatti di detenzione e cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina e hashish deducendo, con un primo motivo, violazione di legge in relazione alla omessa applicazione della pena sostitutiva ai sensi dell'art. 545 bis cod. proc. pen. e, con un secondo motivo, la mancata pronuncia di sentenza di assoluzione ai sensi dell'art 129 cod. proc. pen. Il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nel caso in esame il ricorrente lamenta la carenza di motivazione circa la mancata applicazione della pena sostitutiva, senza porre a sostegno del ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta. Va comunque ribadito anche che, in tema di patteggiamento, la motivazione della sentenza in relazione alla mancanza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. può anche essere meramente enunciativa poiché la richiesta di applicazione della pena deve essere considerata come ammissione del fatto ed il giudice deve pronunciare sentenza di proscioglimento solo qualora dagli atti risultino elementi tali da imporre di superare la presunzione di colpevolezza che il legislatore ricollega proprio alla formulazione della richiesta di applicazione della pena (Sez. 2, n. 41785 del 06/10/2015, dep. 16/10/2015, Ayari, Rv. 264595); Quanto evidenziato dà luogo ad una causa•di inammissibilità che può essere dichiarata "de plano", ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. e alla presente declaratoria, segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d