Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 marzo 2022

Cassazione n. 39337/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 8 marzo 2022, con cui il Tribunale di Pavia aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art.4 legge n. 110/1975, commesso il 29 giugno 2019, condannandolo alla pena di mesi sette di arresto ed C 1.200 di ammenda; rilevato che il ricorrente ha denunciato, con il primo motivo, difetto di motivazione del rigetto della istanza di questione di costituzionalità dell'art. 4 legge n. 110/1975 nella parte in cui pone a carico della difesa l'onere di provare l'innocenza dell'imputato; con il secondo motivo, difetto di motivazione in relazione all'imputabilità del Vignelli al momento del fatto; con il terzo motivo, difetto di motivazione in relazione alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato, sia quanto alla motivazione della sentenza impugnata che, riguardando questione di diritto, non è censurabile in sé, sia in relazione alla questione di costituzionalità, atteso che la fattispecie incriminatrice non determina alcuna inversione dell'onere della prova del fatto e dell'elemento soggettivo, bensì richiede anche un elemento negativo del fatto (l'assenza di giustificato motivo) che è onere dell'accusa provare, mentre è interesse della difesa allegare e provare la sussistenza di un giustificato motivo, di tal che non risulta alcuna violazione dei principi costituzionali di eguaglianza e di non colpevolezza sino alla condanna definitiva; ritenuto che i motivi secondo e terzo sono manifestamente infondati, avendo la sentenza compiutamente esaminato i punti relativi all'imputabilità e all'invocata causa di non punibilità, ritenendo, con motivazione incensurabile, che il fatto era stato commesso in condizioni di capacità di intendere e di volere, tanto che nell'immediatezza dell'intervento della polizia giudiziaria, Vignelli si era scusato del fatto, e che il fatto, per le concrete modalità, non poteva essere ritenuto di lieve entità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 14 settembre E pos TATA Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]7A N Cs i , 211 u3A [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 8 marzo 2022, con cui il Tribunale di Pavia aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art.4 legge n. 110/1975, commesso il 29 giugno 2019, condannandolo alla pena di mesi sette di arresto ed C 1.200 di ammenda; rilevato che il ricorrente ha denunciato, con il primo motivo, difetto di motivazione del rigetto della istanza di questione di costituzionalità dell'art. 4 legge n. 110/1975 nella parte in cui pone a carico della difesa l'onere di provare l'innocenza dell'imputato; con il secondo motivo, difetto di motivazione in relazione all'imputabilità del Vignelli al momento del fatto; con il terzo motivo, difetto di motivazione in relazione alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato, sia quanto alla motivazione della sentenza impugnata che, riguardando questione di diritto, non è censurabile in sé, sia in relazione alla questione di costituzionalità, atteso che la fattispecie incriminatrice non determina alcuna inversione dell'onere della prova del fatto e dell'elemento soggettivo, bensì richiede anche un elemento negativo del fatto (l'assenza di giustificato motivo) che è onere dell'accusa provare, mentre è interesse della difesa allegare e provare la sussistenza di un giustificato motivo, di tal che non risulta alcuna violazione dei principi costituzionali di eguaglianza e di non colpevolezza sino alla condanna definitiva; ritenuto che i motivi secondo e terzo sono manifestamente infondati, avendo la sentenza compiutamente esaminato i punti relativi all'imputabilità e all'invocata causa di non punibilità, ritenendo, con motivazione incensurabile, che il fatto era stato commesso in condizioni di capacità di intendere e di volere, tanto che nell'immediatezza dell'intervento della polizia giudiziaria, Vignelli si era scusato del fatto, e che il fatto, per le concrete modalità, non poteva essere ritenuto di lieve entità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 14 settembre E pos TATA Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]7A N Cs i , 211 u3A [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 39337/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris