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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 settembre 2023

Cassazione n. 41477/2023

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

1. Rilevato che l'unico motivo di ricorso dedotto dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] per vizio di motivazione del trattamento sanzionatorio, non supera il vaglio di inammissibilità perché sollecita nuovi apprezzamenti da sovrapporre a quelli, tutt'altro che illogici, del giudice del merito.

La Corte di appello, infatti, ha, con argomentazioni plausibili in fatto ed ineccepibili sul piano giuridico, posto a fondamento della dosimetria della pena - peraltro ben distante, per la violazione più grave, dalla media edittale e assai contenuta, per gli aumenti a titolo di continuazione - sia l'oggettiva gravità del reato (azione di fuoco ai danni delle forze dell'ordine con l'impego di una pistola ed un fucile e l'esplosione di più colpi anche ad altezza d'umo) sia la negativa personalità dell'imputato, gravato da numerosi e gravi precedenti penali, con l'opportuna precisazione che la confessione, essendo stata positivamente valutata con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non poteva essere di ulteriore valutazione favorevole in sede di commisurazione della pena.

2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 14 settembre 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. 1. Rilevato che l'unico motivo di ricorso dedotto dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] per vizio di motivazione del trattamento sanzionatorio, non supera il vaglio di inammissibilità perché sollecita nuovi apprezzamenti da sovrapporre a quelli, tutt'altro che illogici, del giudice del merito. La Corte di appello, infatti, ha, con argomentazioni plausibili in fatto ed ineccepibili sul piano giuridico, posto a fondamento della dosimetria della pena - peraltro ben distante, per la violazione più grave, dalla media edittale e assai contenuta, per gli aumenti a titolo di continuazione - sia l'oggettiva gravità del reato (azione di fuoco ai danni delle forze dell'ordine con l'impego di una pistola ed un fucile e l'esplosione di più colpi anche ad altezza d'umo) sia la negativa personalità dell'imputato, gravato da numerosi e gravi precedenti penali, con l'opportuna precisazione che la confessione, essendo stata positivamente valutata con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non poteva essere di ulteriore valutazione favorevole in sede di commisurazione della pena. 2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 14 settembre 2023.
Sentenza Cassazione n. 41477/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris