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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22881/2026

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o [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]ontroAGENZIA [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] STATOavverso la sentenza della COMM.

TRIB.

REG. [OSCURATO:PERSONA].

DIST.

Di BRESCIA n.303/26/2021 depositata il 18/01/2021, con riferimento all’atto impositivo oggetto delricorso per Cassazione;Considerato l’art. 1, comma 186, della L. n. 197/2022 e visto il deposito della copia delladomanda di definizione e del versamento degli importi dovuti (o della prima rata)previsto dall’articolo 1, comma 197, del medesimo provvedimento come rilevato daldeposito del 27.05.2026;considerata l’assenza del deposito del diniego alla definizione agevolata previsto dall’art.1, comma 200, della L. n. 197/2022;che, pertanto, ai sensi dell’art. 1, comma 198, della L. n. 197/2022, il processo si èestinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensidel terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ;che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estintorestano a carico della parte che le ha anticipateDICHIARA [OSCURATO:PERSONA] PROCESSORoma, [OSCURATO:DATA_NASCITA]La Presidente [OSCURATO:PERSONA]Angelina-[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]ontroAGENZIA [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] STATOavverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. [OSCURATO:PERSONA]. DIST. Di BRESCIA n.303/26/2021 depositata il 18/01/2021, con riferimento all’atto impositivo oggetto delricorso per Cassazione;Considerato l’art. 1, comma 186, della L. n. 197/2022 e visto il deposito della copia delladomanda di definizione e del versamento degli importi dovuti (o della prima rata)previsto dall’articolo 1, comma 197, del medesimo provvedimento come rilevato daldeposito del 27.05.2026;considerata l’assenza del deposito del diniego alla definizione agevolata previsto dall’art.1, comma 200, della L. n. 197/2022;che, pertanto, ai sensi dell’art. 1, comma 198, della L. n. 197/2022, il processo si èestinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensidel terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ;che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estintorestano a carico della parte che le ha anticipateDICHIARA [OSCURATO:PERSONA] PROCESSORoma, [OSCURATO:DATA_NASCITA]La Presidente [OSCURATO:PERSONA]Angelina-[OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 22881/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris