CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 giugno 2026
Cassazione n. 17776/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] incidentale-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 542/2021 depositatail 25/01/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 9490/2021Numero sezionale 449/2026Numero di raccolta generale 17776/2026Data pubblicazione 04/06/2026Hintelco [OSCURATO:SOCIETA]. aveva convenuto avanti al Tribunale di [OSCURATO:SOCIETA]., appaltatrice in relazione a un contratto di appalto pubblicoconcluso nel luglio 2006 con [OSCURATO:SOCIETA]. per l’installazione di unarete e la fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche nel polo fieristicodi Roma. L’attrice aveva rilevato che: nell’ambito del rapporto descritto,[OSCURATO:SOCIETA]. si era rivolta anche a essa per la fornitura dei beni e deiservizi prodromici alla realizzazione degli interventi appaltati, stipulando -come con altre società- un contratto di subfornitura; in corso d’operal’oggetto dell’incarico conferitole era stato ampliato con aggiunta diulteriori prestazioni, a causa delle difficoltà economiche di altro soggetto,alle quali l’appaltatrice aveva dovuto fare fronte richiedendo il supportodegli altri subfornitori; [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva completato econsegnato tutti i lavori pattuiti nei termini concordati, per importi pari a €509.160,00 e a € 1.241.000,00; il totale richiesto, al pagamento del qualesi instava fosse condannata la convenuta, era pari a € 1.750.000,00.[OSCURATO:SOCIETA]. si era costituita chiedendo il rigetto della domandaperché non vi sarebbero stati altri rapporti contrattuali tra le parti oltre aquelli oggetto del contratto scritto ed effettivamente concluso ecompletamente onorato, rilevando altresì che non si capiva dalla domandaa quali rapporti la controparte imputasse i pagamenti richiesti.Il Tribunale aveva respinto tutte le domande, sul presupposto che nonsi era concluso alcun altro rapporto tra le parti riguardante lavorazioniulteriori rispetto a quelle specificamente concordate per iscritto.La Corte d’Appello di Roma, adita da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., avevaconfermato la sentenza di primo grado.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, affidato adun unico motivo.Numero registro generale 9490/2021Numero sezionale 449/2026Numero di raccolta generale 17776/2026Data pubblicazione 04/06/2026Telecom s.p.a. ha depositato controricorso, formulando ricorsoincidentale subordinato -contrastato con controricorso dalla ricorrenteprincipale-.Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative, in terminirispetto alla data dell’adunanza in camera di consiglio fissata per ladiscussione del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. lamenta la violazione dell’art.112 c.p.c., parte prima, per omessa pronuncia oesame di uno specifico motivo di gravame, in relazione all’art.360, comma1, n.4 c.p.c. Violazione dell’art.112, prima parte, per omessa pronuncia suun capo della domanda, in relazione all’art.360, comma 1, n.4 c.p.c..Violazione dell’art.112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domandasubordinata proposta da [OSCURATO:PERSONA] .Per quanto è possibile comprendere dall’articolazione del ricorso, dinon immediata lettura, la società ricorrente lamenta sostanzialmente cheessa aveva fin dall’introduzione del giudizio in primo grado richiesto lacondanna di [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento di un importo complessivo di €1.750.160,00, di cui € 509.160,00 da imputare al rapporto contrattuale regolare intervenuto tra le parti con accettazione da parte diTelecom s.p.a., il 4.8.2006, della proposta formulata il 26.7.2006 dallaricorrente, avente a oggetto attività relativa ai presidi -tecnico,commerciale e di rete-. La sua domanda sarebbe stata pertanto fondatasu due diverse causae petendi -il contratto riconosciuto anche dallacontroparte e l’attività ulteriormente svolta, relativa al cablaggio, sulla cuiformalizzazione negoziale vi era contrasto- e, di conseguenza, l’esclusionedi esistenza dell’una non poteva comportare l’infondatezza anchedell’altra, che avrebbe dovuto essere specificamente esaminata; larichiesta di valutazione della domanda di pagamento quantomeno per leNumero registro generale 9490/2021Numero sezionale 449/2026Numero di raccolta generale 17776/2026Data pubblicazione 04/06/2026opere eseguite in adempimento del contratto effettivamente concluso trale parti sarebbe stata formulata anche come domanda in via subordinata,e non sarebbe stata valutata.Il motivo è infondato.La critica svolta dalla ricorrente si impernia su un omesso esame daparte della Corte d’Appello che, in concreto, non è rilevabile.La Corte di merito non solo dimostra di aver avuto ben presente qualeera la situazione dei rapporti tra le parti dedotta in giudizio, sia quantoall’incarico conferito da [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. -limitato,anche con richiamo all’accertamento operato in primo grado, alle solepresidio commerciale e presidio manutenzione infrastruttura : pag.6della sentenza-, sia quanto all’attività che la ricorrente assumeva esserlestata affidata in subappalto (già assegnata a EDA, le cui gravi condizionieconomiche, che ne avrebbero determinato il fallimento nel 2009,avrebbero comportato il coinvolgimento di Hintelco), relativa al presidio direte e al cablaggio, ma riporta espressamente, con riproduzione dell’interarubrica, il V motivo di appello di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] tratta appunto delmotivo in cui la ricorrente appellante aveva insistito per il pagamentodell’importo di € 509.000,00 oltre accessori, indicandolo come dovuto perprestazione autonoma rispetto all’attività di cablaggio.La Corte d’Appello ha esaminato la documentazione già allegata inprimo grado proveniente dalla ricorrente, in particolare la missiva del9.10.2006, con la quale [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva intimato a Telecoms.p.a. il pagamento delle attività di cablaggio formalizzando il rapportonegoziale di fatto che si è instaurato con la nostra società (l’esame deldocumento viene effettuato attraverso il richiamo della motivazione dellasentenza del Tribunale sul punto) e la mail del 24.7.2008, dalla qualeemergeva che la società ricorrente aveva eseguito il progetto diNumero registro generale 9490/2021Numero sezionale 449/2026Numero di raccolta generale 17776/2026Data pubblicazione 04/06/2026cablaggio strutturato , affidato a EDA, per aver ricevuto l’ordine daparte di EDA per la sua realizzazione, espletando i lavori a partiredall’agosto 2006. Sulla base della valutazione del contenuto di dettadocumentazione il Giudice dell’impugnazione è giunto alla conclusione chetutti i motivi di appello proposti da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. erano daconsiderare infondati, nulla essendo dovuto alla stessa da [OSCURATO:SOCIETA]Nel quadro delineato non è ravvisabile una omessa pronuncia dellaCorte d’Appello di Roma sul quinto motivo formulato dalla ricorrente, maun suo rigetto, sul presupposto, già sotteso nella decisione di primo grado-nel cui ambito [OSCURATO:SOCIETA]. aveva espressamente contestato di doverealcunché alla controparte, avendo già saldato il dovuto per le fornitureeffettuate-, che le richieste di pagamento formulate fossero imputabiliall’attività di cablaggio svolta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non su incarico diTelecom s.p.a. ma di EDU, poi dichiarata fallita.Del resto, la ricorrente articola esplicitamente la sua domanda neiconfronti di [OSCURATO:SOCIETA]. anche sul rapporto contrattuale pacificamenteintervenuto solo in fase di appello, perché l’unico elemento (a parte ilcontesto descrittivo dei complessivi rapporti tra le parti, di per sé nonsignificativo) evidenziato in ricorso per fondare una pretesa originariadifferenziazione delle ragioni del pagamento di € 509.000,00 è dato dallasola circostanza di aver separato, già nel giudizio di primo grado, ladecorrenza degli interessi di tale importo (assunto come già maturato perlavori consegnati a settembre 2006) rispetto alla somma ulteriorerichiesta. Si tratta però di un elemento in realtà poco significativo, datoche le prestazioni per il cablaggio erano state svolte già a partiredall’agosto 2006 e in più fasi (come emerge dal tenore delladocumentazione sopra richiamata, esplicitata nella sentenza d’appello).Alla luce delle considerazioni che precedono, non sono evidenziabili neldeciso della Corte d’Appello di Roma le violazioni di legge lamentate daNumero registro generale 9490/2021Numero sezionale 449/2026Numero di raccolta generale 17776/2026Data pubblicazione 04/06/2026Hintelco [OSCURATO:SOCIETA].: quest’ultima vorrebbe rimettere in discussionel’interpretazione e la valutazione del materiale istruttorio effettuate inmodo conforme dai Giudici di merito e concludenti nel senso di escluderel’esistenza di posizioni di debito di [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. per le attività relative al [OSCURATO:PERSONA] di Roma, riferibiliall’appalto commesso a [OSCURATO:SOCIETA]. da [OSCURATO:SOCIETA]. nel luglio2006.2. Il motivo di ricorso incidentale formulato da [OSCURATO:SOCIETA]evidenzia la violazione degli art.112 e 345 c.p.c., in relazioneall’art.360 n.3 e 4 c.p.c. .La Corte d’Appello nulla avrebbe detto sul rilievo di inammissibilitàdell’appello per aver [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. formulato domande nuove, tracui appunto quella per cui l’importo di € 509.160,00 sarebbe stato daimputare al contratto stipulato dalle parti e non alle prestazioni effettuatedalla controparte quale subappaltatrice di EDA.Essendo stato il motivo di ricorso articolato in via subordinata, ilrigetto del ricorso principale non ne preclude il vaglio.In conclusione, il ricorso principale deve essere respinto e il ricorsoincidentale condizionato resta assorbito.Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come dadispositivo, seguono la soccombenza.Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolocontributo unificato, pari a quello previsto per la proposizionedell’impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte di Cassazione rigetta il ricorso principale, dichiara assorbitoquello incidentale e condanna [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al pagamento, inNumero registro generale 9490/2021Numero sezionale 449/2026Numero di raccolta generale 17776/2026Data pubblicazione 04/06/2026favore di [OSCURATO:SOCIETA]., delle spese del giudizio di legittimità, che liquidain € 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge, inclusiiva e cassa avvocati.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, il 25 febbraio 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso