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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 03895/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Procuratore Generale, Sost.

Prc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, per l'inammissibilità del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], si riporta ai motivi e insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il TRIBUNALE di PALERMO, SEZIONE per il RIESAME, con ordinanza del 6/5/2022, ha rigettato il riesame proposto avverso l'ordinanza con la quale il GIUDICE per le [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di PALERMO il 13/4/2022 ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ad alcune ipotesi di riciclaggio e di ricettazione aggravate di cui agli artt. 648, 648 bis e 416 bis.1 cod. pen. 1.

Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.

1.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 648 bis e 648 cod. pen. per il reato di cui al capo 4).

Nel primo motivo la difesa rileva che per i fatti oggetto del capo 4) la conclusione del Tribunale, che pure ha riconosciuto che il contributo fornito dal ricorrente sarebbe nei termini del c.d. concorso anomalo di cui all'art. 116 cod. pen., sarebbe errata.

Dalla lettura degli atti, il riferimento è in specifico a una frase intercettata il cui tenore è stato valorizzato in senso negativo dal giudice del riesame, infatti, non risulterebbe la partecipazione del ricorrente all'attività di occultamento della provenienza delittuosa dei gioielli.

1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 648 bis e 648 cod. pen. per il reato di cui al capo 66).

In ordine a tale contestazione, nei motivi secondo e terzo, la difesa, in prima battuta, rileva che nell'ordinanza genetica vi era una discrasia tra il dispositivo e la motivazione.

Nel dispositivo della stessa, infatti, risultava che i capi dai numeri 51 a 67 erano stati diversamente qualificati ai sensi dell'art. 648 cod. pen. mentre nella motivazione il giudice si era riferito al capo 66 nei termini del riciclaggio.

Tale circostanza sarebbe tale da imporre di ritenere che la qualificazione del fatto ai fini cautelari, dovendo dare prevalenza al dispositivo e non alla motivazione, sia nei termini della ricettazione e non del riciclaggio.

Ragione questa per la quale sarebbe errato il modo di procedere del Tribunale del riesame che ha considerato la contestazione come riciclaggio, così che l'ordinanza sarebbe illegittima in quanto viziata da un travisamento su di un fatto rilevante ai fini della decisione.

Sotto altro profilo, poi, la difesa evidenzia comunque la violazione di legge quanto all'erronea applicazione dell'art. 648 bis cod. pen.

Pur avendo richiamato correttamente gli elementi costitutivi del reato di riciclaggio, infatti, il Tribunale avrebbe omesso di considerare la condotta in concreto posta in essere dal ricorrente e che questa, limitata a una telefonata o poco più e per giunta per un compenso esiguo, non sarebbe configurabile quale concorso in riciclaggio, addirittura aggravato ai sensi dell'art. 416 bis cod. pen. 1.3.

Violazione di legge con riferimento ai capi di cui ai numeri 51), 52, 53), 54), 55), 56), 57), 58), 59), 60), 61), 62), 63), 64), 65) e 67) in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen.

Nel quarto motivo la difesa rileva che a fronte di quanto emerso, cioè che il ricorrente svolgeva una modesta attività di intermediazione a fronte di un altrettanto modesto compenso, non sarebbe emerso alcun elemento dal quale poter ritenere la sussistenza dell'elemento psicologico previsto per la configurabilità dell'aggravante sub specie di agevolazione, così come indicato dai principi stabiliti dalle Sezioni Unite.

1.4. Violazione di legge con riferimento ai capi di cui ai numeri 4), 51), 52, 53), 54), 55), 56), 57), 58), 59), 60), 61), 62), 63), 64), 65), 66) e 67) in relazione all'art. 275, comma 3 cod. proc. pen.

Nel quinto e ultimo motivo la difesa rileva che la conclusione in termini di attualità delle esigenze cautelari, a i fronte di un'attività di indagine conclusa quanto al ricorrente nell'anno 2015, sarebbe errata.

I riferimenti indicati nell'ordinanza, infatti, riguarderebbero altre persone e non il Rubino, né assumerebbe rilievo l'ultima informativa prodotta, dalla quale emergerebbe esclusivamente che l'indagato si era recato assiduamente presso la Luca trading nei mesi di marzo e aprile 2022.

2. In data 4 ottobre sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali il Procuratore Generale, Sost.

Proc. [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino, chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Nei primi tre motivi la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 648 e 648 bis cod. pen. limitatamente alle contestazioni di cui alle lettere 4) e 66).

Il ricorso, con riferimento a tali motivi, è inammissibile per carenza di interesse.

Al ricorrente sono contestate 16 ipotesi di reato qualificate come ricettazione, tutte aggravate dall'art. 416 bis. 1 cod. pen. (capi 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 e 67), e due ipotesi di reato, qualificate come riciclaggio, una nei termini del concorso anomalo di cui all'art.116 cod. pen., per una delle quali l'aggravante è stata esclusa (capi 4 e 66).

I primi tre motivi di ricorso, come anche ribadito dalla difesa nel corso della discussione avanti a questa Corte, si riferiscono alla sola qualificazione giuridica attribuita ai fatti di cui ai capi 4) e 66).

Negli ulteriori motivi si censura la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. nonché delle esigenze cautelari in ordine a tutte le contestazioni.

In tale complessivo contesto, fermo restando che i due fatti addebitati resterebbero identici quali accadimenti della realtà, l'eventuale correzione della qualificazione giuridica nei termini della ricettazione piuttosto che del riciclaggio di due dei fatti contestati non potrebbe produrre alcun effetto nell'attuale procedimento cautelare.

A fronte della contestazione e della ritenuta sussistenza di altre 16 ipotesi di ricettazione aggravata ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen., che non è stata peraltro oggetto di impugnazione, infatti, l'eventuale accoglimento dell'attuale censura non potrebbe produrre alcun effetto concreto nel procedimento cautelare e ciò in quanto la valutazione effettuata in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari permarrebbe la medesima a prescindere dalla qualificazione giuridica attribuita ai fatti di cui ai capi 4) e 66).

V /- Né, d'altro canto, la diversa qualificazione di tali fatti inciderebbe sui termini di durata massima della custodia cautelare, di fase e assoluti (questione peraltro non dedotta), e, comunque, l'interesse al gravame non sarebbe in tale caso concreto ed attuale ma meramente eventuale, cioè in vista di future situazioni che, invece, potranno, rectius in caso dovranno, essere fatte valere in altro procedimento nell'ambito del quale la questione ora prospettata potrà essere proposta per questo specifico fine e quindi per questo valutata.

Sotto tale profilo, pertanto, escluso che la diversa qualificazione giuridica possa inficiare il quadro indiziario complessivo, deve ribadirsi che l'indagato non ha interesse ad impugnare un ordinanza applicativa o confermativa di una misura cautelare al fine di ottenere una diversa qualificazione del fatto qualora ad essa non consegua per il medesimo alcuna utilità, ossia qualora il mutamento invocato non incida immediatamente e direttamente sulla possibilità di adottare o mantenere la misura stessa (cfr. Sez. 5, n. 45940 del 09/11/2005, G., Rv. 233219 - 01).

2. Nel quarto motivo la difesa deduce la violazione di legge con riferimento ai capi di cui ai numeri 51), 52, 53), 54), 55), 56), 57), 58), 59), 60), 61), 62), 63), 64), 65) e 67) in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. nei termini dell'agevolazione.

La doglianza è manifestamente infondata.

Il Tribunale del riesame, conformandosi ai principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità quanto alla configurabilità dell'aggravante contestata con specifico riferimento alla natura soggettiva della stessa nella sua declinazione nei termini dell'agevolazione, ha fornito adeguata risposta all'analoga critica sollevata dalla difesa sul punto (Sez.

U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chiocchini, Rv. 278734 - 01).

Anche in considerazione dell'elevato numero di fatti contestati al ricorrente, significativo del pieno inserimento dello stesso nell'attività gestita di fatto dall'associazione mafiosa tramite il "compro oro" della famiglia Luca, infatti, il riferimento alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia dà coerente conto della corretta applicazione del criterio probatorio applicabile alla fase (cfr. pagine 15 e 16 dell'ordinanza impugnata).

Ragione questa per la quale, in assenza di vizi di manifesta illogicità della motivazione, l'attuale censura non è consentita.

3. Nel quinto e ultimo motivo la difesa deduce la violazione di legge con riferimento ai capi di cui ai numeri 4), 51), 52, 53), 54), 55), 56), 57), 58), 59), 60), 61), 62), 63), 64), 65), 66) e 67) in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze di cui all'art. 275, comma 3 cod. proc. pen.La doglianza è manifestamentO infondata.

Anche in ordine alla ritenuta sussistenza e attualità delle esigenze cautelari, la motivazione del provvedimento impugnato appare corretta e adeguata.

Pure a fronte del tempo trascorso dalla commissione dei reati contestati, infatti, il Tribunale, con il riferimento alle ulteriori e recenti attività di indagine dalle quali emerge la recente e assidua frequentazione del ricorrente dei locali del "compro oro", ha dato conto dell'attuale e concreta persistenza del pericolo di reiterazione dei reati e anche di inquinamento probatorio (cfr. pag. 17 dell'ordinanza impugnata).

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Procuratore Generale, Sost. Prc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, per l'inammissibilità del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], si riporta ai motivi e insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il TRIBUNALE di PALERMO, SEZIONE per il RIESAME, con ordinanza del 6/5/2022, ha rigettato il riesame proposto avverso l'ordinanza con la quale il GIUDICE per le [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di PALERMO il 13/4/2022 ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ad alcune ipotesi di riciclaggio e di ricettazione aggravate di cui agli artt. 648, 648 bis e 416 bis.1 cod. pen. 1. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 648 bis e 648 cod. pen. per il reato di cui al capo 4). Nel primo motivo la difesa rileva che per i fatti oggetto del capo 4) la conclusione del Tribunale, che pure ha riconosciuto che il contributo fornito dal ricorrente sarebbe nei termini del c.d. concorso anomalo di cui all'art. 116 cod. pen., sarebbe errata. Dalla lettura degli atti, il riferimento è in specifico a una frase intercettata il cui tenore è stato valorizzato in senso negativo dal giudice del riesame, infatti, non risulterebbe la partecipazione del ricorrente all'attività di occultamento della provenienza delittuosa dei gioielli. 1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 648 bis e 648 cod. pen. per il reato di cui al capo 66). In ordine a tale contestazione, nei motivi secondo e terzo, la difesa, in prima battuta, rileva che nell'ordinanza genetica vi era una discrasia tra il dispositivo e la motivazione. Nel dispositivo della stessa, infatti, risultava che i capi dai numeri 51 a 67 erano stati diversamente qualificati ai sensi dell'art. 648 cod. pen. mentre nella motivazione il giudice si era riferito al capo 66 nei termini del riciclaggio. Tale circostanza sarebbe tale da imporre di ritenere che la qualificazione del fatto ai fini cautelari, dovendo dare prevalenza al dispositivo e non alla motivazione, sia nei termini della ricettazione e non del riciclaggio. Ragione questa per la quale sarebbe errato il modo di procedere del Tribunale del riesame che ha considerato la contestazione come riciclaggio, così che l'ordinanza sarebbe illegittima in quanto viziata da un travisamento su di un fatto rilevante ai fini della decisione. Sotto altro profilo, poi, la difesa evidenzia comunque la violazione di legge quanto all'erronea applicazione dell'art. 648 bis cod. pen. Pur avendo richiamato correttamente gli elementi costitutivi del reato di riciclaggio, infatti, il Tribunale avrebbe omesso di considerare la condotta in concreto posta in essere dal ricorrente e che questa, limitata a una telefonata o poco più e per giunta per un compenso esiguo, non sarebbe configurabile quale concorso in riciclaggio, addirittura aggravato ai sensi dell'art. 416 bis cod. pen. 1.3. Violazione di legge con riferimento ai capi di cui ai numeri 51), 52, 53), 54), 55), 56), 57), 58), 59), 60), 61), 62), 63), 64), 65) e 67) in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. Nel quarto motivo la difesa rileva che a fronte di quanto emerso, cioè che il ricorrente svolgeva una modesta attività di intermediazione a fronte di un altrettanto modesto compenso, non sarebbe emerso alcun elemento dal quale poter ritenere la sussistenza dell'elemento psicologico previsto per la configurabilità dell'aggravante sub specie di agevolazione, così come indicato dai principi stabiliti dalle Sezioni Unite. 1.4. Violazione di legge con riferimento ai capi di cui ai numeri 4), 51), 52, 53), 54), 55), 56), 57), 58), 59), 60), 61), 62), 63), 64), 65), 66) e 67) in relazione all'art. 275, comma 3 cod. proc. pen. Nel quinto e ultimo motivo la difesa rileva che la conclusione in termini di attualità delle esigenze cautelari, a i fronte di un'attività di indagine conclusa quanto al ricorrente nell'anno 2015, sarebbe errata. I riferimenti indicati nell'ordinanza, infatti, riguarderebbero altre persone e non il Rubino, né assumerebbe rilievo l'ultima informativa prodotta, dalla quale emergerebbe esclusivamente che l'indagato si era recato assiduamente presso la Luca trading nei mesi di marzo e aprile 2022. 2. In data 4 ottobre sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali il Procuratore Generale, Sost. Proc. [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino, chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Nei primi tre motivi la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 648 e 648 bis cod. pen. limitatamente alle contestazioni di cui alle lettere 4) e 66). Il ricorso, con riferimento a tali motivi, è inammissibile per carenza di interesse. Al ricorrente sono contestate 16 ipotesi di reato qualificate come ricettazione, tutte aggravate dall'art. 416 bis. 1 cod. pen. (capi 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 e 67), e due ipotesi di reato, qualificate come riciclaggio, una nei termini del concorso anomalo di cui all'art.116 cod. pen., per una delle quali l'aggravante è stata esclusa (capi 4 e 66). I primi tre motivi di ricorso, come anche ribadito dalla difesa nel corso della discussione avanti a questa Corte, si riferiscono alla sola qualificazione giuridica attribuita ai fatti di cui ai capi 4) e 66). Negli ulteriori motivi si censura la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. nonché delle esigenze cautelari in ordine a tutte le contestazioni. In tale complessivo contesto, fermo restando che i due fatti addebitati resterebbero identici quali accadimenti della realtà, l'eventuale correzione della qualificazione giuridica nei termini della ricettazione piuttosto che del riciclaggio di due dei fatti contestati non potrebbe produrre alcun effetto nell'attuale procedimento cautelare. A fronte della contestazione e della ritenuta sussistenza di altre 16 ipotesi di ricettazione aggravata ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen., che non è stata peraltro oggetto di impugnazione, infatti, l'eventuale accoglimento dell'attuale censura non potrebbe produrre alcun effetto concreto nel procedimento cautelare e ciò in quanto la valutazione effettuata in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari permarrebbe la medesima a prescindere dalla qualificazione giuridica attribuita ai fatti di cui ai capi 4) e 66). V /- Né, d'altro canto, la diversa qualificazione di tali fatti inciderebbe sui termini di durata massima della custodia cautelare, di fase e assoluti (questione peraltro non dedotta), e, comunque, l'interesse al gravame non sarebbe in tale caso concreto ed attuale ma meramente eventuale, cioè in vista di future situazioni che, invece, potranno, rectius in caso dovranno, essere fatte valere in altro procedimento nell'ambito del quale la questione ora prospettata potrà essere proposta per questo specifico fine e quindi per questo valutata. Sotto tale profilo, pertanto, escluso che la diversa qualificazione giuridica possa inficiare il quadro indiziario complessivo, deve ribadirsi che l'indagato non ha interesse ad impugnare un ordinanza applicativa o confermativa di una misura cautelare al fine di ottenere una diversa qualificazione del fatto qualora ad essa non consegua per il medesimo alcuna utilità, ossia qualora il mutamento invocato non incida immediatamente e direttamente sulla possibilità di adottare o mantenere la misura stessa (cfr. Sez. 5, n. 45940 del 09/11/2005, G., Rv. 233219 - 01). 2. Nel quarto motivo la difesa deduce la violazione di legge con riferimento ai capi di cui ai numeri 51), 52, 53), 54), 55), 56), 57), 58), 59), 60), 61), 62), 63), 64), 65) e 67) in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. nei termini dell'agevolazione. La doglianza è manifestamente infondata. Il Tribunale del riesame, conformandosi ai principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità quanto alla configurabilità dell'aggravante contestata con specifico riferimento alla natura soggettiva della stessa nella sua declinazione nei termini dell'agevolazione, ha fornito adeguata risposta all'analoga critica sollevata dalla difesa sul punto (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chiocchini, Rv. 278734 - 01). Anche in considerazione dell'elevato numero di fatti contestati al ricorrente, significativo del pieno inserimento dello stesso nell'attività gestita di fatto dall'associazione mafiosa tramite il "compro oro" della famiglia Luca, infatti, il riferimento alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia dà coerente conto della corretta applicazione del criterio probatorio applicabile alla fase (cfr. pagine 15 e 16 dell'ordinanza impugnata). Ragione questa per la quale, in assenza di vizi di manifesta illogicità della motivazione, l'attuale censura non è consentita. 3. Nel quinto e ultimo motivo la difesa deduce la violazione di legge con riferimento ai capi di cui ai numeri 4), 51), 52, 53), 54), 55), 56), 57), 58), 59), 60), 61), 62), 63), 64), 65), 66) e 67) in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze di cui all'art. 275, comma 3 cod. proc. pen.La doglianza è manifestamentO infondata. Anche in ordine alla ritenuta sussistenza e attualità delle esigenze cautelari, la motivazione del provvedimento impugnato appare corretta e adeguata. Pure a fronte del tempo trascorso dalla commissione dei reati contestati, infatti, il Tribunale, con il riferimento alle ulteriori e recenti attività di indagine dalle quali emerge la recente e assidua frequentazione del ricorrente dei locali del "compro oro", ha dato conto dell'attuale e concreta persistenza del pericolo di reiterazione dei reati e anche di inquinamento probatorio (cfr. pag. 17 dell'ordinanza impugnata). 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
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