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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 22 novembre 2023

Cassazione n. 33346/2023

Testo disponibile della fonte

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2446/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 28, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA presso la CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE-intimati- avverso il DECRETO d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 3318/2018 depositatoil 01/12/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa Con decreto in data 19-9-2013 la corte d'appello di Venezia respinse il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e da [OSCURATO:SOCIETA]. (società di gestione dell’aeroporto di Palermo) contro l’om ologazione del concordato preventivo della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (breviterLAS).

Il decreto venne impugnato con ricorso per cassazione di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ricorso, affidato a tre motivi, è stato accolto da questa Corte con l’ordinanza n. 15414 del 2018 in relazione al terzo mezzo, per avere la corte d’appello errato nel ritenere non obbligatorio l'accantonamento prudenziale per ilcredito erariale (contestato) di 1.077.358,15 EUR.

Con riguardo ai crediti tributari, vigendo la norma speciale dell'art. 90 del citato d.P.R. n. 602 del 1973, questa Corte ha affermato che il tribunale era tenuto a operare l'accantonamento in via provvisoria, sebbene potesse poi comunque determinarne le modalità.

Nel giudizio riassunto la corte d’appello di Venezia ha disposto l’accantonamento osservando che nelle more era intervenuta -del resto- anche la sentenza tributaria di secondo grado, della commissione regionale del Veneto, confermativadella debenza del carico fiscale.

Ha peraltro altresì esaminato la questione dell’incidenza di tale statuizione sul giudizio di fattibilità del concordato, affermando che le somme così prudenzialmente accantonate, per quanto idonee a garantire il pagamento della pretesa dell’Agenzia di riscossione, non erano tali da garantire l’attuazione concreta del piano concordatario nei termini in cui lo stesso era stato sottoposto all’approvazione dei creditori.

Sicché ha respinto la domanda di omologazione del concordato preventivo e rimesso gli atti al tribunale di Venezia per le statuizioni consequenziali.

Il decreto è stato impugnato per questa parte con ricorso per cassazione della LAS.

Il ricorso è stato affidato a sette motivi, illustrati da memoria.

L’Agenzia delle entrate-Riscossione ha replicato con controricorso e lo stesso ha fatto la Gesap.

I restanti intimati non hanno svolto difese.

Ragioni della decisione

I. - Nei primi tre motivi la ricorrente, denunzian d o la violazione o falsa applicazione degli artt. 384, 392 e 394 cod. proc. civ., 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ., assume nel complesso che sia illegittima la statuizione con la quale la corte d’appello ha fatto rifluire sul giudizio di fattibilità del concordato l’obbligo dell’accantonamento di cui alla citata ordinanza di questa Corte.Ciò – ella dice - non sarebbe stato possibile perché la stessa ordinanza rescindente aveva a sua voltarigettato l’antecedente motivo di ricorso allora formulato da [OSCURATO:PERSONA] proposito della anzidetta valutazione di fattibilità.

Col quarto motivo la ricorrente in ordine alla medesima statuizione denunziala violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.

Col quinto mezzo denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 180 legge fall. in quanto gli accantonamenti per i crediti contestati presuppongono – semmai - l’omologazione del concordato, e quindi conseguono necessariamente all’accertamento della sua fattibilità.

Col sesto e col settimo mezzo infine denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 160 e 182-bis legge fall., 185 e 186 stessa legge, a proposito dell’accertamento di non fattibilità come conseguenza del consequenziale difetto di liquidità destinata a garantire la soddisfazione dei creditori nei termini previsti dal pianoin rapporto agli obiettivi prefissati.

II. -I primi tre motivi, esaminabili unitariamente per connessione, sono fondati.

III. - I l precedente decreto della c orte d’appello è stat o cassato in accoglimento del terzo motivo del ricorso allora proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,che aveva denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 90 del d.P.R. n. 602del 1973 e 180 legge fall.

Con la stessa pronuncia di contro questa Corte ha rigettato iprimi due motividi ricorso d ella stessa [OSCURATO:PERSONA] , a proposito dell’assunto, esposto in entrambi i motivi sotto diversa prospettiva, dell'omissione dell'obbligo di verificare che il concordato fosse idoneo a realizzare la sua funzione economica di regolazione della crisi, in un lasso di tempo ragionevolmente breve, con il soddisfacimento di tutti i crediti concorsuali (v.

Cass.Sez.

U n. 1521-13).

Tale giudizio l’ordinanza cui si deve il rinvio ha esplicitamente ritenuto “interamente compiuto” da parte del giudice di secondo grado.

Ne segue che era precluso alla corte d’appello, nella sede del rinvio, riformulare il giudizio sulla fattibilità del concordato onde pervenire a una difformevalutazione a tal riguardo.

Lo era perché il principio di diritto (art. 384 cod. proc. civ.) vincolava il giudice del rinvio a decidere in conformità del mero obbligo per il debitore predisponente il concordatodi operare l’accantonamento delle somme richieste in relazione al credito tributario, contestato e ancora su b iudice nella sede propria.

IV. - Erra la corte territoriale nel dire che, invece, la rivisitazione del giudizio di fattibilità del concordato si rendeva necessaria come conseguenza della decisione relativa all’obbligo di accantonamento.

Così come erra la controricorrente avvocatura erariale nel dire che un nuovo accertamento di fatto si sarebbe imposto come conseguenza de i nuovi termini giuridici della controversia,in ossequio al principio di diritto.

Non è così da nessun punto di vista.

Non dal primo, perché la valutazione relativa all’obbligatorietà o meno degli accantonamenti è stata fatta, dalla ripetuta ordinanza n. 15414-18, a valle del rigetto del motivo afferente alla non fattibilità del concordato, e dunque ferma restando l’irrevocabilità del giudizio in ordine all’omologazione (art. 180 legge fall.).

In pratica è stata fatta sul presupposto dell’omologazione stessae sul solo rilievo che le somme spettanti all’erario in quantocreditore contestat o fossero poi depositate ai sensi dell’art. 90 del d.P.R. n. 602 del 1973.

Non dal secondo perchéin generale il giudice del rinvio, ove la decisione sia stata annullata ( come nella specie) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ha il potere di effettuare nuovi accertamenti di fatto solo nei limiti di quanto demandato dalla Cassazione, esplicitamente o implicitamente.

V. – È bene ricordare che i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la sentenza o l’ordinanza di cassazione abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto ovvero per vizi di motivazione su punti decisivi della controversia ovvero per l'una e per l'altra ragione.

Nella prima ipotesi, che è quella che qui rileva, il giudice di rinvio è tenuto soltanto a uniformarsi, ai sensi dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo,mentre nella seconda ipotesi, il giudice può valutare liberamente i fatti già accertatie può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, tenendo conto, peraltro, delle preclusioni e decadenze già verificatesi: solo nella terza ipotesi, la potestas iudicandi da estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto può comportare la valutazione ex novodei fatti già acquisiti e anche la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione sia consentita in base alle direttive impartite dalla Corte di cassazione e sempre nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse(v. ex aliis Cass. Sez. 3 n. 17240 - 23, Cass. Sez. 2 n. 448- 20, Cass. Sez.

L n. 27337-19).

VI. -Nel caso concreto ricorreva la prima ipotesi.

Non solo, ma dal rigetto dell’afferente secondo motivo del ricorso allora proposto da [OSCURATO:PERSONA] era chiaramente evincibile l ’ irrevocabilità sopravvenuta della statuizione già assunta a proposito dell’omologabilità del concordato; cosa che supponeva di dire che nessun ulteriore accertamento potesse considerarsi demandato – neppure implicitamente – in ordine al giudizio di fattibilità.

I restanti motivi sono assorbiti.

La sentenza va cassata senza rinvioper ciò che attiene alla statuizione di rigetto dell’omologazione, visto che questa statuizione era preclusa.

L’andamento della controversia nella fas e anteriore , in rapporto a una statuizione assuntasul diretto presupposto della possibilità di rivalutazione di un profilo non consegnato al rinvio, giustifica la compensazione delle spese processuali. p.q.m.

La Corte accoglie i primi tre motivi di ricorso , assorbiti gli altri, cassa senza rinvio la statuizione relativa al rigetto della domanda d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2446/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 28, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA presso la CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE-intimati- avverso il DECRETO d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 3318/2018 depositatoil 01/12/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Con decreto in data 19-9-2013 la corte d'appello di Venezia respinse il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e da [OSCURATO:SOCIETA]. (società di gestione dell’aeroporto di Palermo) contro l’om ologazione del concordato preventivo della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (breviterLAS). Il decreto venne impugnato con ricorso per cassazione di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ricorso, affidato a tre motivi, è stato accolto da questa Corte con l’ordinanza n. 15414 del 2018 in relazione al terzo mezzo, per avere la corte d’appello errato nel ritenere non obbligatorio l'accantonamento prudenziale per ilcredito erariale (contestato) di 1.077.358,15 EUR. Con riguardo ai crediti tributari, vigendo la norma speciale dell'art. 90 del citato d.P.R. n. 602 del 1973, questa Corte ha affermato che il tribunale era tenuto a operare l'accantonamento in via provvisoria, sebbene potesse poi comunque determinarne le modalità. Nel giudizio riassunto la corte d’appello di Venezia ha disposto l’accantonamento osservando che nelle more era intervenuta -del resto- anche la sentenza tributaria di secondo grado, della commissione regionale del Veneto, confermativadella debenza del carico fiscale. Ha peraltro altresì esaminato la questione dell’incidenza di tale statuizione sul giudizio di fattibilità del concordato, affermando che le somme così prudenzialmente accantonate, per quanto idonee a garantire il pagamento della pretesa dell’Agenzia di riscossione, non erano tali da garantire l’attuazione concreta del piano concordatario nei termini in cui lo stesso era stato sottoposto all’approvazione dei creditori. Sicché ha respinto la domanda di omologazione del concordato preventivo e rimesso gli atti al tribunale di Venezia per le statuizioni consequenziali. Il decreto è stato impugnato per questa parte con ricorso per cassazione della LAS. Il ricorso è stato affidato a sette motivi, illustrati da memoria. L’Agenzia delle entrate-Riscossione ha replicato con controricorso e lo stesso ha fatto la Gesap. I restanti intimati non hanno svolto difese. Ragioni della decisione I. - Nei primi tre motivi la ricorrente, denunzian d o la violazione o falsa applicazione degli artt. 384, 392 e 394 cod. proc. civ., 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ., assume nel complesso che sia illegittima la statuizione con la quale la corte d’appello ha fatto rifluire sul giudizio di fattibilità del concordato l’obbligo dell’accantonamento di cui alla citata ordinanza di questa Corte.Ciò – ella dice - non sarebbe stato possibile perché la stessa ordinanza rescindente aveva a sua voltarigettato l’antecedente motivo di ricorso allora formulato da [OSCURATO:PERSONA] proposito della anzidetta valutazione di fattibilità. Col quarto motivo la ricorrente in ordine alla medesima statuizione denunziala violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. Col quinto mezzo denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 180 legge fall. in quanto gli accantonamenti per i crediti contestati presuppongono – semmai - l’omologazione del concordato, e quindi conseguono necessariamente all’accertamento della sua fattibilità. Col sesto e col settimo mezzo infine denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 160 e 182-bis legge fall., 185 e 186 stessa legge, a proposito dell’accertamento di non fattibilità come conseguenza del consequenziale difetto di liquidità destinata a garantire la soddisfazione dei creditori nei termini previsti dal pianoin rapporto agli obiettivi prefissati. II. -I primi tre motivi, esaminabili unitariamente per connessione, sono fondati. III. - I l precedente decreto della c orte d’appello è stat o cassato in accoglimento del terzo motivo del ricorso allora proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,che aveva denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 90 del d.P.R. n. 602del 1973 e 180 legge fall. Con la stessa pronuncia di contro questa Corte ha rigettato iprimi due motividi ricorso d ella stessa [OSCURATO:PERSONA] , a proposito dell’assunto, esposto in entrambi i motivi sotto diversa prospettiva, dell'omissione dell'obbligo di verificare che il concordato fosse idoneo a realizzare la sua funzione economica di regolazione della crisi, in un lasso di tempo ragionevolmente breve, con il soddisfacimento di tutti i crediti concorsuali (v. Cass.Sez. U n. 1521-13). Tale giudizio l’ordinanza cui si deve il rinvio ha esplicitamente ritenuto “interamente compiuto” da parte del giudice di secondo grado. Ne segue che era precluso alla corte d’appello, nella sede del rinvio, riformulare il giudizio sulla fattibilità del concordato onde pervenire a una difformevalutazione a tal riguardo. Lo era perché il principio di diritto (art. 384 cod. proc. civ.) vincolava il giudice del rinvio a decidere in conformità del mero obbligo per il debitore predisponente il concordatodi operare l’accantonamento delle somme richieste in relazione al credito tributario, contestato e ancora su b iudice nella sede propria. IV. - Erra la corte territoriale nel dire che, invece, la rivisitazione del giudizio di fattibilità del concordato si rendeva necessaria come conseguenza della decisione relativa all’obbligo di accantonamento. Così come erra la controricorrente avvocatura erariale nel dire che un nuovo accertamento di fatto si sarebbe imposto come conseguenza de i nuovi termini giuridici della controversia,in ossequio al principio di diritto. Non è così da nessun punto di vista. Non dal primo, perché la valutazione relativa all’obbligatorietà o meno degli accantonamenti è stata fatta, dalla ripetuta ordinanza n. 15414-18, a valle del rigetto del motivo afferente alla non fattibilità del concordato, e dunque ferma restando l’irrevocabilità del giudizio in ordine all’omologazione (art. 180 legge fall.). In pratica è stata fatta sul presupposto dell’omologazione stessae sul solo rilievo che le somme spettanti all’erario in quantocreditore contestat o fossero poi depositate ai sensi dell’art. 90 del d.P.R. n. 602 del 1973. Non dal secondo perchéin generale il giudice del rinvio, ove la decisione sia stata annullata ( come nella specie) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ha il potere di effettuare nuovi accertamenti di fatto solo nei limiti di quanto demandato dalla Cassazione, esplicitamente o implicitamente. V. – È bene ricordare che i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la sentenza o l’ordinanza di cassazione abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto ovvero per vizi di motivazione su punti decisivi della controversia ovvero per l'una e per l'altra ragione. Nella prima ipotesi, che è quella che qui rileva, il giudice di rinvio è tenuto soltanto a uniformarsi, ai sensi dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo,mentre nella seconda ipotesi, il giudice può valutare liberamente i fatti già accertatie può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, tenendo conto, peraltro, delle preclusioni e decadenze già verificatesi: solo nella terza ipotesi, la potestas iudicandi da estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto può comportare la valutazione ex novodei fatti già acquisiti e anche la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione sia consentita in base alle direttive impartite dalla Corte di cassazione e sempre nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse(v. ex aliis Cass. Sez. 3 n. 17240 - 23, Cass. Sez. 2 n. 448- 20, Cass. Sez. L n. 27337-19). VI. -Nel caso concreto ricorreva la prima ipotesi. Non solo, ma dal rigetto dell’afferente secondo motivo del ricorso allora proposto da [OSCURATO:PERSONA] era chiaramente evincibile l ’ irrevocabilità sopravvenuta della statuizione già assunta a proposito dell’omologabilità del concordato; cosa che supponeva di dire che nessun ulteriore accertamento potesse considerarsi demandato – neppure implicitamente – in ordine al giudizio di fattibilità. I restanti motivi sono assorbiti. La sentenza va cassata senza rinvioper ciò che attiene alla statuizione di rigetto dell’omologazione, visto che questa statuizione era preclusa. L’andamento della controversia nella fas e anteriore , in rapporto a una statuizione assuntasul diretto presupposto della possibilità di rivalutazione di un profilo non consegnato al rinvio, giustifica la compensazione delle spese processuali. p.q.m. La Corte accoglie i primi tre motivi di ricorso , assorbiti gli altri, cassa senza rinvio la statuizione relativa al rigetto della domanda d
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