CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 febbraio 2021
Cassazione n. 09011/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 8846/21proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in VERCELLI, [OSCURATO:PERSONA] N.4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che le rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende giusta procura presente in atti. -controricorrente – avverso la sentenza n. 96/21 della [OSCURATO:PERSONA] PIEMONTEdepositata il 10/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/03/2023 dal Consigliere Relatore Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], ricorrente in primo e secondo grado, propongono ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 96/21, dep. il 10/02/2021, che ha respinto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di accertamento IMU relativo ad anno di imposta 2013. Tale provvedimento accertava l’omesso integrale versamento IMU relativamente ad alcuni terreni agricoli di proprietà del dante causa degli odierni ricorrenti, e ciò in considerazione del fatto che il Burocco, essendo un imprenditore agricolo pensionato, non poteva usufruire dell’agevolazione IMU. [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato il ricorso, confermando la decisione di prime cure, ritenendo che [OSCURATO:PERSONA], iscritto all’INPS in qualità di coltivatore diretto in pensione, non ha diritto all’agevolazione fiscale in quanto la sua fonte di reddito prevalente non derivava dalla conduzione dei terreni, riscontrando la prevalenza del reddito da pensione rispetto a quello da attività agricola. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. Entrambe le parti depositano memoria. Considerato che: 1. Con il primo motivo del ricorso si deduce la violazione o falsa applicazione di norme di legge (in particolare: art. 13, comma 5, del D.L. n. 201 del 2011, nel testo vigente nel periodo d’imposta per cui è causa e art. 78 bis, comma 3, del D.L. n. 104/2020, convertito nella L. 13.10.2020, n. 126, norma di interpretazione autentica) in relazione all’art. 360, n.3 c.p.c., per avere la CTR erroneamente escluso il diritto all’agevolazione fiscale a [OSCURATO:PERSONA] poiché la sua fonte di reddito prevalente non derivava dalla conduzione dei terreni. 2. Con il secondo motivo si deduce l’omessa motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, ossia l’entrata in vigore dell’art. 78 bis, c.3 del D.L. 104/2020, convertito nella L. 13.10.2020 n. 126 - norma di interpretazione autentica- in relazione all’art. 360, n.5 c.p.c.. 3. La controversia s ’ incentra sulla spettanza dell'esenzione da IMU per l’anno 2013 a favore del coltivatore diretto, che sia proprietario o possessore di terreni agricoli, anche dopo il suo pensionamento. 4. Preso atto della segnalazione da parte del Comune della già avvenuta fissazione per i giudizi collegati della p.u. del 5 aprile 2023, la causa va rinviataa n.r. in attesa delle decisioni delle cause rimesse già alla p.u.,in relazione alla loro rilevanza nomofilattica. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle cause alla pubblica udienza in