Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2003
ECLI:EU:C:2003:92
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62000CJ0409_IT
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
Decisione relativa alle spese
[OSCURATO:PERSONA] causa C-409/00,
[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], rappresentato dalla sig.ra M. López-[OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dal sig. D. Triantafyllou e dalla sig.ra S. Pardo, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
avente ad oggetto un ricorso diretto all'annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 26 luglio 2000, 2001/605/CE, relativa al regime di aiuti per l'acquisto di veicoli industriali al quale la [OSCURATO:PERSONA] ha dato esecuzione con la convenzione di cooperazione del 26 febbraio 1997 tra il Ministero dell'Industria e dell'Energia e l'Instituto de [OSCURATO:PERSONA] (GU 2001, L 212, pag. 34),
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. J.-P. Puissochet (relatore), presidente di sezione, dalla sig.ra F. Macken e dal sig. J.N. [OSCURATO:PERSONA], giudici,
avvocato generale: sig. S. Alber
cancelliere: sig. H.A. Rühl, amministratore principale
vista la relazione d'udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 20 giugno 2002, nel corso della quale il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] è stato rappresentato dal sig. S. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente, e la [OSCURATO:PERSONA] dal sig. D. Triantafyllou e dalla sig.ra S. Pardo,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 10 settembre 2002,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 10 novembre 2000, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, a norma dell'art. 230 CE, un ricorso diretto all'annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 26 luglio 2000, 2001/605/CE, relativa al regime di aiuti per l'acquisto di veicoli industriali al quale la [OSCURATO:PERSONA] ha dato esecuzione con la convenzione di cooperazione del 26 febbraio 1997 tra il Ministero dell'Industria e dell'Energia e l'Instituto de [OSCURATO:PERSONA] (GU 2001, L 212, pag. 34; in prosieguo: la «decisione impugnata»).
Fatti di causa e decisione impugnata
2 Il 26 febbraio 1997 il Ministero dell'Industria e dell'Energia spagnolo e l'Instituto de [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: l'«ICO») hanno concluso una convenzione di cooperazione istitutiva di un regime di aiuti all'acquisto di veicoli utilitari (in prosieguo: la «convenzione»). La convenzione è entrata in vigore con effetto retroattivo il 1° gennaio 1997 ed ha avuto termine il 31 dicembre 1997.
3 La convenzione fa seguito ad un regime di aiuti analogo, che ha costituito l'oggetto della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 1° luglio 1998, 98/693/CE, relativa al regime spagnolo di aiuti all'acquisto di veicoli industriali «[OSCURATO:PERSONA]» (agosto 1994 - dicembre 1996) (GU L 329, pag. 23). Ai sensi dell'art. 2 di tale decisione, non costituiscono aiuti di Stato gli aiuti concessi, in forma di bonifico di interessi, a persone fisiche o a piccole e medie imprese (in prosieguo: le «PMI») che esercitano attività diverse dal trasporto a livello esclusivamente locale o regionale, ai fini dell'acquisto di veicoli industriali della categoria D. Agli artt. 3 e 4 della medesima decisione, la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che «[t]utti gli altri aiuti concessi a persone fisiche e a PMI costituiscono aiut[i] di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato», che tali aiuti sono illegittimi e incompatibili con il mercato comune e che il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] è dunque tenuto a recuperarli.
4 [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto dinanzi alla Corte un ricorso diretto all'annullamento degli artt. 3 e 4 della decisione 98/693. Con sentenza 26 settembre 2002, causa C-351/98, [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I-8035), la Corte ha accolto tale ricorso.
5 Per quanto riguarda la presente controversia, la convenzione mira a promuovere il rinnovamento del parco dei veicoli utilitari in [OSCURATO:PERSONA], incentivando le persone fisiche che svolgono un'attività in proprio e le imprese rientranti nella definizione comunitaria di PMI ad acquistare veicoli nuovi in sostituzione dei loro vecchi veicoli.
6 A tal fine, la convenzione prevede che le persone fisiche assoggettate all'imposta sulle attività economiche e le PMI potranno beneficiare di un prestito concesso per una durata massima di quattro anni, senza possibilità di dilazione e con una copertura massima del 70% dei costi ammissibili. Tale prestito beneficia di un abbuono massimo di ESP 85 000 per milione di ESP preso a prestito, pari cioè a circa euro 511 per ogni euro 6 010 presi a prestito. L'equivalente-sovvenzione di tale misura ammonta dunque all'8,5%.
7 La concessione di un tale prestito è assoggettata a tre condizioni cumulative. In primo luogo, la persona fisica o la PMI interessata deve acquistare un veicolo utilitario nuovo, ovvero prenderlo in locazione con l'intenzione di acquistarlo. In secondo luogo, il detto interessato è tenuto a presentare un documento, rilasciato dalla Direzione generale della motorizzazione, che attesti che un altro veicolo utilitario è stato definitivamente ritirato dalla circolazione per essere rottamato. E' indispensabile che il veicolo in questione sia immatricolato in [OSCURATO:PERSONA] da almeno sette anni, se si tratta di un trattore stradale, ovvero da almeno dieci anni, in tutti gli altri casi. In terzo luogo, il veicolo rottamato deve, in linea di principio, avere una capacità di carico equivalente a quella del veicolo acquistato.
8 Al fine di facilitare la valutazione relativa all'ultima condizione di cui al punto precedente, la convenzione distingue tra sei categorie di veicoli, vale a dire trattori e autocarri di massa complessiva autorizzata superiore a 30 tonnellate (categoria A), autocarri di massa complessiva autorizzata compresa tra 12 e 30 tonnellate (categoria B), autocarri di massa complessiva autorizzata compresa tra 3,5 e 12 tonnellate (categoria C), furgoncini, furgoni e autocarri di massa complessiva autorizzata non superiore a 3,5 tonnellate (categoria D), autobus e pullman (categoria E) e rimorchi e semirimorchi (categoria F).
9 Quanto al finanziamento e alle modalità di concessione dei prestiti, la convenzione prevede che l'ICO metterà a disposizione una linea di credito per un importo massimo di ESP 35 miliardi e stipulerà contratti con organismi finanziari pubblici e privati, i quali concederanno i prestiti con abbuono alle persone fisiche ed alle PMI. La differenza tra il tasso di interesse praticato dall'ICO ed il tasso di interesse normalmente applicato in questo tipo di transazioni sarà compensato, fino ad un massimo di 4,5 punti percentuali, dal Ministero dell'Industria e dell'Energia. L'intervento del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] doveva ammontare complessivamente a ESP 3 miliardi, pari a euro 18 milioni circa.
10 Con lettera 26 febbraio 1997 le autorità spagnole hanno notificato la convenzione alla [OSCURATO:PERSONA], a norma dell'art. 93, n. 3, del Trattato CE (divenuto art. 88, n. 3, CE).
11 Con lettera 3 aprile 1997 la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto alle autorità spagnole informazioni supplementari. Per tre volte, tali autorità hanno chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] di poter beneficiare di un rinvio per la trasmissione delle informazioni richieste. Tuttavia, dopo la scadenza dell'ultimo termine concesso dalla [OSCURATO:PERSONA], le autorità spagnole non avevano trasmesso a quest'ultima alcun elemento di informazione supplementare.
12 Con lettera 20 novembre 1997 la [OSCURATO:PERSONA] ha informato le autorità spagnole, da un lato, del fatto che il regime di aiuti, dotato di effetto retroattivo, sarebbe stato trattato come un aiuto non notificato e, dall'altro, della propria decisione di avviare il procedimento previsto dall'art. 93, n. 2, del Trattato CE. [OSCURATO:PERSONA] ha pubblicato tale lettera nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (GU 1999, C 29, pag. 14) ed ha invitato le parti interessate a presentare le proprie osservazioni.
13 Con lettera 22 febbraio 1999 il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato le proprie osservazioni alla [OSCURATO:PERSONA]. Nessun altro Stato membro, né alcun terzo interessato, ha sottoposto osservazioni. A seguito di tali fatti, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione impugnata.
14 Dopo aver illustrato il procedimento, descritto il sistema della convenzione e ricordato il contenuto delle osservazioni formulate dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato, nella parte IV della motivazione della decisione impugnata, che il regime di aiuti all'acquisto di veicoli utilitari deve essere qualificato come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 1, CE).
15 [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato, in primo luogo, che i crediti destinati al finanziamento di tale regime di aiuti sono a carico del bilancio del Ministero dell'Industria e dell'Energia. Pertanto, gli aiuti finanziari di cui trattasi sarebbero concessi mediante risorse statali.
16 In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che la convenzione favorisce determinate imprese. [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che l'ambito di applicazione ratione materiae della convenzione è limitato alle sei categorie di veicoli utilitari da questa elencate e che soltanto le persone fisiche o giuridiche che svolgono, mediante veicoli appartenenti all'una o all'altra di queste categorie, attività di trasporto per conto proprio o di terzi possono essere ammesse a beneficiare dei prestiti in questione. Pertanto, il regime di aiuti sarebbe selettivo ratione materiae e ratione personae.
17 In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato che il regime di aiuti introduce un meccanismo di effetto equivalente ad una sovvenzione, in quanto determinerebbe una riduzione dei costi normalmente sostenuti dalle persone fisiche e dalle PMI beneficiarie di tali aiuti. Ne conseguirebbe che il regime di aiuti falsa la concorrenza a discapito degli altri operatori economici del settore.
18 In quarto luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto valere che il regime di aiuti instaura una discriminazione fra trasportatori stabiliti in [OSCURATO:PERSONA] e trasportatori non stabiliti in tale paese e che tale discriminazione si verifica nel settore del trasporto su strada, il quale è stato aperto alla concorrenza intracomunitaria mediante misure riguardanti sia il trasporto internazionale che il cabotaggio. Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che il regime di aiuti in questione incide sugli scambi tra Stati membri.
19 Tuttavia, all'art. 1 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto che, nel caso in cui, da un lato, il beneficiario eserciti la propria attività in settori diversi da quello del trasporto e a livello esclusivamente locale o regionale e, dall'altro, l'aiuto finanziario concesso a tale beneficiario riguardi soltanto l'acquisto di piccoli veicoli utilitari della categoria D, i quali vengono abitualmente impiegati per tragitti di breve durata, non si può ritenere che l'aiuto di cui trattasi incida sugli scambi tra Stati membri. [OSCURATO:PERSONA] ne ha concluso che gli aiuti finanziari di questo tipo non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato CE.
20 In ultimo luogo, per quanto riguarda gli aiuti finanziari non rientranti nell'ipotesi di cui al punto precedente, la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che essi non possono essere giustificati sulla base della regola de minimis, in forza della quale gli aiuti che, tenuto conto del loro modesto ammontare, non minacciano di falsare la concorrenza né di incidere sugli scambi tra Stati membri, non rientrano nelle previsioni dell'art. 92, n. 1, del Trattato CE. Infatti, dalla comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] del 1992 relativa alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (GU C 213, pag. 2; in prosieguo: la «disciplina del 1992 sugli aiuti alle PMI») e dalla comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] relativa agli aiuti de minimis (GU 1996, C 68, pag. 9; in prosieguo: la «comunicazione de minimis») risulterebbe che la detta regola non si applica al settore dei trasporti, a motivo del fatto che quest'ultimo è caratterizzato dalla presenza di un numero elevato di piccole imprese e che somme relativamente modeste sono dunque idonee a determinare ripercussioni sulla concorrenza e sugli scambi commerciali tra Stati membri. Orbene, in ultima analisi, il regime di aiuti in questione andrebbe a beneficio di imprese che esercitano attività di trasporto per conto proprio o di terzi. Ne conseguirebbe che la regola de minimis non è applicabile.
21 [OSCURATO:PERSONA] ne ha concluso che gli aiuti finanziari accordati in base alla convenzione a persone fisiche assoggettate all'imposta sulle attività economiche ovvero a PMI, diversi dagli aiuti contemplati al punto 19 della presente sentenza, debbono essere qualificati come aiuti di Stato e sono dunque, in linea di principio, incompatibili con il mercato comune.
22 [OSCURATO:PERSONA] ha affermato inoltre che tali aiuti sono illegittimi. In particolare, essi non potrebbero essere ammessi a beneficiare della deroga di cui all'art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato CE, in forza del quale gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche possono considerarsi compatibili con il mercato comune, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Infatti, il regime di aiuti in questione non soddisferebbe le condizioni stabilite dalla detta disposizione. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], tale regime non mira ad agevolare lo sviluppo di un'attività economica e la sua incidenza sugli scambi eccede quanto consentito dal comune interesse.
23 Per quanto riguarda, da un lato, la destinazione degli aiuti in questione, la [OSCURATO:PERSONA] ha ricordato come risulti dalla sua comunicazione relativa alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente (GU 1994, C 72, pag. 3; in prosieguo: la «disciplina degli aiuti all'ambiente») che un aiuto di Stato può beneficiare della deroga di cui all'art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato CE - in quanto l'aiuto stesso migliorerebbe la sicurezza stradale e contribuirebbe alla tutela dell'ambiente - soltanto a condizione che abbia ad oggetto i costi d'investimento aggiuntivi necessari per conseguire standard superiori a quelli imposti dalla legge o per adempiere le nuove norme in materia di ambiente. Orbene, il regime di aiuti in questione mirerebbe soltanto a favorire il rinnovamento del parco dei veicoli utilitari, senza tener conto di obiettivi connessi all'ambiente o alla sicurezza stradale.
24 Per quanto riguarda, dall'altro lato, l'incidenza degli aiuti in questione sugli scambi, la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che, su un mercato quale quello del trasporto su strada, caratterizzato da una situazione di sovraccapacità, un aiuto all'acquisto di veicoli è in linea di principio contrario al comune interesse, quand'anche il suo solo obiettivo sia quello di sostituire mezzi di trasporto esistenti. Inoltre, gli aiuti destinati a sollevare talune imprese dai costi che esse dovrebbero normalmente sopportare nell'ambito delle loro attività commerciali sarebbero considerati, per loro natura, contrari al comune interesse. Ne conseguirebbe che i detti aiuti non possono rientrare nell'ambito di applicazione della deroga prevista dall'art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato CE.
25 Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso, all'art. 2 della decisione impugnata, che gli aiuti controversi, ad eccezione di quelli indicati al punto 19 della presente sentenza, sono incompatibili con il mercato comune e, all'art. 4 della medesima decisione, che il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] è tenuto a procedere senza ritardo al loro recupero.
Conclusioni delle parti
26 [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] conclude che la Corte voglia:
- annullare la decisione impugnata;
- condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
27 [OSCURATO:PERSONA] conclude che la Corte voglia:
- dichiarare il ricorso infondato;
- dichiarare il motivo di annullamento relativo all'indeterminatezza del dispositivo della decisione impugnata irricevibile e, in subordine, inoperante o infondato;
- condannare il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
Sul ricorso
28 A sostegno del suo ricorso, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] deduce tre motivi di annullamento.
29 Il primo motivo riguarda la complessiva indeterminatezza del dispositivo della decisione impugnata, in quanto l'art. 1 di quest'ultima individuerebbe alcuni aiuti finanziari non qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato CE, mentre l'ordinamento giuridico spagnolo non consente in alcun modo di distinguerli dagli aiuti che all'art. 2 della medesima decisione sono stati ritenuti incompatibili con il mercato comune e che debbono perciò essere oggetto di recupero.
30 Con il secondo motivo il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] ha commesso un manifesto errore di valutazione laddove ha ritenuto che gli aiuti controversi rientrino nell'ambito di applicazione dell'art. 92, n. 1, del Trattato, malgrado non abbiano carattere selettivo e non determinino alcuna distorsione della concorrenza.
31 Il terzo motivo riguarda la violazione dell'art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato CE, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe erroneamente ritenuto che gli aiuti controversi non potessero essere autorizzati in base alla deroga prevista da tale disposizione.
32 Posto che l'esame del primo motivo è utile soltanto ove vengano rigettati il secondo e il terzo motivo, occorre pronunciarsi preliminarmente su questi ultimi.
Quanto al secondo motivo, relativo alla violazione dell'art. 92, n. 1, del Trattato CE
33 Con il secondo motivo il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] sostiene che gli aiuti controversi non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato CE. Tale motivo è articolato in due parti. Da un lato, gli aiuti controversi non avrebbero carattere selettivo. Dall'altro, essi non sarebbero idonei a falsare o a minacciare di falsare la concorrenza e non avrebbero alcuna incidenza sugli scambi tra Stati membri.
Quanto alla prima parte del motivo, relativa al fatto che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe erroneamente ritenuto il carattere selettivo degli aiuti controversi
Argomenti delle parti
34 In primo luogo, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] addebita alla [OSCURATO:PERSONA] di aver ritenuto che la convenzione sia strutturata dal punto di vista giuridico in modo tale da privilegiare talune categorie di persone fisiche o giuridiche.
35 Da un lato, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la convenzione contempla in via generale un insieme di potenziali beneficiari. Senza dubbio, l'esistenza stessa della condizioni illustrate al punto 7 della presente sentenza avrebbe come conseguenza che una persona fisica o giuridica che non le soddisfacesse non potrebbe, per tale motivo, essere ammessa ad un prestito; tuttavia, tale circostanza, risolvendosi soltanto nel richiedere che i beneficiari si trovino in una situazione oggettivamente identica, non darebbe vita ad alcuna selettività vietata dall'art. 92, n. 1, del Trattato CE.
36 Dall'altro lato, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], il quale non contesta che la convenzione escluda espressamente le grandi imprese dal proprio ambito di applicazione, afferma che il regime di aiuti in questione si inserisce in un sistema complessivo di sostegno alla tutela dell'ambiente, alla sicurezza del traffico stradale ed al rinnovamento del parco veicoli. L'esclusione delle grandi imprese, le quali rinnovano il loro parco veicoli più regolarmente e senza bisogno di aiuto a tal fine, sarebbe necessaria all'economia del detto sistema, ai sensi della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 13 marzo 1996, 96/369/CE, concernente un aiuto fiscale sotto forma di ammortamento a favore delle compagnie aeree tedesche (GU L 146, pag. 42). Stanti tali circostanze, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto concludere che non ne derivava alcuna selettività.
37 In secondo luogo, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] ha errato nel ritenere che la convenzione fosse selettiva in quanto riguardante soltanto talune categorie di veicoli utilitari. Esso fa valere che la convenzione distingue tra le sei categorie di veicoli elencate al punto 8 della presente sentenza al solo fine di permettere ai beneficiari di assicurarsi di soddisfare la condizione dell'equivalenza della capacità di carico e, successivamente, alle autorità competenti di controllare il rispetto di tale condizione. Ad ogni modo, tali categorie coprirebbero l'insieme dei veicoli utilitari.
38 In terzo luogo, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] asserisce che la [OSCURATO:PERSONA] ha commesso un manifesto errore di valutazione laddove ha ritenuto che il regime di aiuti in questione, pur non essendo selettivo dal punto di vista giuridico, lo fosse di fatto. Occorrerebbe infatti dedurre per analogia dalla sentenza 17 giugno 1999, causa C-75/97, Belgio/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I-3671, punto 28), che la circostanza che gli aiuti controversi vadano di fatto a beneficio di talune imprese non consente di concludere che si è in presenza di aiuti di Stato. Tale conclusione sarebbe conforme alla prassi della [OSCURATO:PERSONA], come enunciata in particolare nella comunicazione di quest'ultima relativa al controllo degli aiuti pubblici ed alla riduzione del costo del lavoro (GU 1997, C 1, pag. 10).
39 In ultimo luogo, nel valutare gli aiuti controversi, occorrerebbe tener conto della nozione di «sovvenzione specifica» che figura nell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative (in prosieguo: l'«accordo sulle sovvenzioni»), contenuto nell'allegato 1 A dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale per il commercio, approvato a nome della Comunità, per le materie di sua competenza, con la decisione del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/800/CE (GU L 336, pag. 1). Ai sensi dell'art. 2, n. 2.1, lett. b), dell'accordo sulle sovvenzioni, «[o]ve l'autorità concedente, ovvero la legislazione ai sensi della quale la stessa opera, stabilisca criteri o condizioni oggettivi (...) che disciplinano l'idoneità a ricevere una sovvenzione e l'ammontare della stessa, non sussiste il requisito della specificità». L'espressione «criteri o condizioni oggettivi» dovrebbe essere intesa, secondo la nota in calce n. 2 dell'accordo suddetto, nel senso di «criteri o condizioni neutri, che non favoriscano determinate imprese rispetto ad altre, e che siano di natura economica e di applicazione orizzontale, quali il numero di dipendenti o la dimensione dell'impresa». Alla luce di tali disposizioni, occorrerebbe riconoscere che gli aiuti controversi non sono specifici e sfuggono pertanto alla qualifica di aiuti di Stato ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato CE.
40 [OSCURATO:PERSONA] replica che gli aiuti controversi hanno carattere selettivo.
41 Quanto anzitutto all'economia della convenzione, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene, da un lato, che l'argomento del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] fondato sui presupposti di applicazione orizzontali ed oggettivi del regime di aiuti in questione non può essere accolto. Infatti, risulterebbe dalla giurisprudenza della Corte che tali presupposti costituiscono uno degli elementi caratteristici di un regime di aiuti, all'opposto di un aiuto individuale. Pertanto, l'argomento in questione avrebbe come conseguenza, in caso di suo accoglimento, che qualsiasi regime di aiuti sarebbe automaticamente escluso dall'ambito di applicazione dell'art. 92, n. 1, del Trattato CE.
42 Dall'altro lato, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la giustificazione relativa all'esistenza di un sistema di oneri di pubblico interesse che esclude le grandi imprese per un motivo di razionalità economica non può essere accolta. In primo luogo, tale giustificazione potrebbe essere ammissibile nell'ambito di sistemi di pubblico interesse, quali un sistema tributario o di sicurezza sociale, ma non nel contesto di un regime di aiuti, quand'anche quest'ultimo perseguisse obiettivi legittimi. In proposito, la [OSCURATO:PERSONA] fa richiamo alle sentenze della Corte 29 febbraio 1996, causa C-56/93, Belgio/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I-723, punto 79), 26 settembre 1996, causa C-241/94, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I-4551, punto 20), e 17 giugno 1999, Belgio/[OSCURATO:PERSONA], cit. (punto 25), nonché alla sentenza del Tribunale 29 settembre 2000, causa T-55/99, CETM/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II-3207, punto 53). In secondo luogo, anche a supporre che tale giustificazione sia ammissibile, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe fornito, nel caso di specie, la prova dell'esistenza di un tale sistema di oneri di pubblico interesse. In terzo luogo, anche ammettendo che sia sufficiente provare che il regime di aiuti in questione persegue obiettivi generali per dimostrare, per ciò solo, l'esistenza di un sistema di oneri di pubblico interesse atto a sottrarsi alla qualifica di aiuto di Stato, il detto Stato membro non avrebbe dimostrato in che modo possa ritenersi che l'esclusione delle grandi imprese, in quanto necessaria al funzionamento del sistema di cui trattasi, non operi una selezione.
43 [OSCURATO:PERSONA] sostiene inoltre che occorre respingere anche l'argomento secondo cui le misure che vanno a maggior beneficio di alcune imprese rispetto ad altre non sono necessariamente selettive ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato CE. Infatti, tale argomento riguarderebbe il settore specifico delle misure di sostegno all'occupazione e non potrebbe essere validamente trasposto al caso di specie. Al contrario, occorrerebbe applicare per analogia l'orientamento espresso dalla Corte in materia di aiuti all'esportazione (sentenze 10 dicembre 1969, cause riunite 6/69 e 11/69, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 523, punto 21, e 7 giugno 1988, causa 57/86, Grecia/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2855, punto 8) e concludere che un regime di aiuti atto a favorire l'insieme delle persone fisiche e delle PMI che utilizzano veicoli utilitari, con esclusione delle persone fisiche e delle PMI che non utilizzano tali veicoli, può costituire un aiuto di Stato. Tale tesi sarebbe conforme alla posizione espressa nella comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] del 1996 relativa alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese (GU C 213, pag. 4; in prosieguo: la «disciplina del 1996 sugli aiuti alle PMI»).
44 Infine, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che non si deve valutare la legittimità degli aiuti controversi alla luce dell'accordo sulle sovvenzioni, il quale perseguirebbe un obiettivo differente rispetto alle finalità dell'art. 92, n. 1, del Trattato CE.
Giudizio della Corte
45 L'art. 92, n. 1, del Trattato definisce come aiuti di Stato incompatibili, in linea di principio, con il mercato comune nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
46 In via preliminare, occorre rilevare che tale disposizione non distingue gli interventi statali a seconda della loro causa o del loro scopo, ma li definisce in funzione dei loro effetti (sentenze 29 febbraio 1996, Belgio/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 79; [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 20, e 17 giugno 1999, Belgio/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 25).
47 Ne consegue che l'applicazione dell'art. 92, n. 1, del Trattato impone unicamente di determinare se, nell'ambito di un dato regime giuridico, una misura statale sia tale da favorire «talune imprese o talune produzioni» rispetto ad altre, le quali si trovino in una situazione fattuale e giuridica analoga tenuto conto dell'obiettivo perseguito dal detto regime (sentenza 8 novembre 2001, causa C-143/99, Adria-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-8365, punto 41; v. anche, in tal senso, sentenze 1° dicembre 1998, causa C-200/97, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-7907, punto 41, e 17 giugno 1999, Belgio/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 26). In caso affermativo, la misura in questione soddisfa il presupposto della selettività, che è un elemento costitutivo della nozione di aiuto di Stato prevista dalla detta disposizione.
48 La circostanza che il numero di imprese che possono pretendere di beneficiare della misura in questione sia assai rilevante, o che tali imprese appartengano a settori di attività diversi, non è sufficiente per far venir meno il carattere selettivo della misura medesima e, quindi, per escludere la qualifica di aiuto di Stato (sentenze 17 giugno 1999, Belgio/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 32, e Adria-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA], punto 48).
49 [OSCURATO:PERSONA] fattispecie, risulta in primo luogo dal fascicolo che il sistema cui è improntato il regime di aiuti introdotto dalla convenzione ha carattere selettivo, in quanto quest'ultima è idonea a favorire, ed ha effettivamente favorito, persone fisiche e PMI dedite ad attività di trasporto per conto proprio o di terzi. L'argomento dedotto dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], secondo cui la convenzione è retta da criteri oggettivi di applicazione orizzontale, è inoperante, in quanto sarebbe idoneo soltanto a dimostrare che gli aiuti controversi rientrano in un regime di aiuti, e non in un aiuto individuale.
50 In secondo luogo, risulta che la convenzione esclude espressamente le grandi imprese dal proprio ambito di applicazione, anche se tali imprese abbiano acquistato o potessero acquistare un veicolo utilitario nuovo nel corso del periodo di applicazione del regime di aiuti e rientrassero per tale motivo, allo stesso titolo delle persone fisiche e delle PMI, nell'obiettivo del rinnovamento del parco veicoli.
51 Tuttavia, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] sostiene che occorrerebbe vedere in tale esclusione la conseguenza stessa del sistema di oneri di pubblico interesse nel quale si inseriscono gli aiuti controversi.
52 Risulta infatti da una costante giurisprudenza che la nozione di aiuto di Stato non riguarda le misure statali che introducono una differenziazione tra imprese, nel caso in cui questa differenziazione derivi dalla natura e dalla struttura del sistema di oneri di pubblico interesse nel quale si inseriscono le dette misure. In tale ipotesi, la misura in questione non può ritenersi, in linea di principio, selettiva, quand'anche essa procuri un vantaggio alle imprese che possono giovarsene (v., in tal senso, sentenza 17 marzo 1993, cause riunite C-72/91 e C-73/91, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-887, punto 21).
53 Tuttavia, nel caso di specie, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] non ha fornito la prova dell'esistenza di un sistema di oneri di pubblico interesse. Tutt'al più, esso ha elencato i fini di interesse generale al cui raggiungimento contribuirebbe o mirerebbe a contribuire il regime di aiuti in questione, vale a dire, da un lato, la tutela dell'ambiente e, dall'altro, la sicurezza stradale.
54 Orbene, tali fini, per legittimi che siano, ed anche a supporli sussistenti, sono irrilevanti in fase di valutazione di una misura statale alla luce dell'art. 92, n. 1, del Trattato CE, come ricordato al punto 46 della presente sentenza.
55 Ad ogni modo, gli oneri in questione nella fattispecie sono quelli risultanti dalla necessità per le imprese di rinnovare i loro veicoli utilitari. Pertanto, gli aiuti controversi consistono in un alleggerimento degli oneri che, in una situazione commerciale normale, graverebbero sul bilancio di tali imprese (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 43). Ne consegue che gli oneri suddetti non possono ritenersi rientrare nella natura e nella struttura di un qualsivoglia sistema di oneri di pubblico interesse e che, pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] ha esattamente ritenuto che avessero carattere selettivo.
56 Inoltre, il fatto che, nell'ambito dell'accordo sulle sovvenzioni, gli aiuti controversi non sarebbero eventualmente considerati come una «sovvenzione specifica» non può ridurre la portata della definizione della nozione di aiuti di Stato di cui all'art. 92, n. 1, del Trattato CE (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 44).
57 Di conseguenza, senza che sia necessario esaminare gli altri argomenti dedotti dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], occorre respingere la prima parte del secondo motivo.
Quanto alla seconda parte del motivo, relativa al fatto che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe erroneamente affermato che gli aiuti controversi hanno un'incidenza sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri e sono in ogni caso discriminatori
Argomenti delle parti
58 Quanto alla pretesa incidenza degli aiuti controversi sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] fa valere che la [OSCURATO:PERSONA], rifiutando di applicare la regola de minimis, ha violato le disposizioni del Trattato applicabili agli aiuti di Stato. Il ricorrente sostiene che, anche nel caso in cui le persone fisiche e giuridiche che hanno beneficiato degli aiuti controversi appartenessero, come asserisce la [OSCURATO:PERSONA], al settore dei trasporti, bisognerebbe rilevare come tali aiuti riguardino un importo inferiore alla soglia di euro 100 000 per un periodo di tre anni, al di sotto della quale l'art. 92, n. 1, del Trattato CE non è applicabile. Tale circostanza avrebbe dovuto indurre la [OSCURATO:PERSONA] a concludere che gli aiuti controversi non costituiscono aiuti di Stato ai sensi della detta disposizione.
59 [OSCURATO:PERSONA] replica che un'applicazione della regola de minimis sarebbe stata illegittima. In ogni caso, gli aiuti controversi falserebbero la concorrenza.
60 [OSCURATO:PERSONA] fa valere che i beneficiari del regime di aiuti appartengono al settore dei trasporti e che il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], da un lato, non contesta che il detto settore sia escluso dall'ambito di applicazione della regola de minimis e, dall'altro, si limita a chiedere l'applicazione in deroga di tale regola al caso di specie.
61 Orbene, secondo la [OSCURATO:PERSONA], l'esplicito tenore letterale della comunicazione de minimis ed il fatto che la regola formulata da quest'ultima, derogatoria rispetto all'art. 92, n. 1, del Trattato CE, debba essere interpretata restrittivamente non consentono alcuna deroga. Il Tribunale avrebbe confermato tale tesi al punto 130 della citata sentenza CETM/[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] fa valere altresì l'efficacia giuridica delle comunicazioni e delle discipline che essa emana in materia di aiuti di Stato. Tali atti avrebbero forza vincolante, in primo luogo per la [OSCURATO:PERSONA] stessa, come risulterebbe in particolare dalle sentenze della Corte 24 marzo 1993, causa C-313/90, CIRFS e a./[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I-1125, punti 34-36), e del Tribunale 5 novembre 1997, causa T-149/95, Ducros/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II-2031, punto 61). Occorrerebbe concluderne che il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] non è legittimato a chiedere alla [OSCURATO:PERSONA] di introdurre, a favore degli aiuti controversi, una deroga ai presupposti di applicazione della regola de minimis.
62 [OSCURATO:PERSONA] ricorda inoltre che il settore dell'autotrasporto merci è caratterizzato da una forte concorrenza tra numerose PMI. Orbene, la Corte avrebbe statuito che, in una situazione siffatta, aiuti di importanza relativamente modesta sono idonei a ripercuotersi sulla concorrenza (sentenza 21 marzo 1991, causa C-303/88, Italia/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-1433, punto 27), tenuto conto in particolare dei loro effetti cumulati. Ne conseguirebbe che l'art. 92, n. 1, del Trattato CE è sempre applicabile a tali aiuti, anche nel caso in cui siano di importo tale che agli stessi si sarebbe dovuta applicare in linea di principio la regola de minimis (sentenza del Tribunale 30 aprile 1998, causa T-214/95, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-717, punto 46).
63 Ad ogni modo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che gli aiuti all'acquisto di veicoli utilitari, per il solo fatto di essere principalmente concessi a PMI operanti in un settore di attività aperto alla concorrenza per effetto di disposizioni comunitarie, falsano o minacciano di falsare la concorrenza a discapito di imprese stabilite in altri Stati membri.
64 Quanto al carattere asseritamente discriminatorio degli aiuti controversi, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ribadisce che la convenzione non crea alcuna differenziazione tra cittadini spagnoli e cittadini degli altri Stati membri. Anzitutto, la possibilità di beneficiare della convenzione non sarebbe subordinata né al requisito che l'acquirente del veicolo utilitario sia cittadino spagnolo, né a quello che tale acquirente sia stabilito in [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, il secondo presupposto indicato al punto 7 della presente sentenza - ossia che il beneficiario dell'aiuto presenti un documento che certifichi che un veicolo utilitario, immatricolato in [OSCURATO:PERSONA] da almeno sette anni, se si tratta di un trattore stradale, ovvero da almeno dieci anni, in tutti gli altri casi, è stato definitivamente ritirato dalla circolazione - non costituirebbe assolutamente una discriminazione nei confronti dei cittadini di Stati membri diversi dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. Non essendo necessario che l'acquirente del nuovo veicolo sia anche il proprietario del veicolo sostituito, il primo avrebbe la possibilità di concludere un contratto con un terzo, proprietario di un veicolo debitamente immatricolato in [OSCURATO:PERSONA], al fine di beneficiare della convenzione. Infine, il requisito dell'immatricolazione in [OSCURATO:PERSONA] si applicherebbe tanto ai veicoli fabbricati in tale paese quanto a quelli importati nel medesimo.
65 In definitiva, qualora dovesse risultare che, in pratica, pochi cittadini di Stati membri diversi dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] hanno ottenuto gli aiuti controversi, ciò si spiegherebbe sulla base di circostanze di fatto indipendenti dal regime di aiuti, ad esempio il fatto che i detti cittadini preferiscono chiedere di beneficiare di misure di aiuto o di finanziamento esistenti nel loro Stato membro.
66 [OSCURATO:PERSONA] replica che gli argomenti invocati a questo proposito dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] sono inoperanti o, comunque, infondati, in quanto il requisito dell'immatricolazione in [OSCURATO:PERSONA] costituirebbe di per sé una discriminazione vietata.
Giudizio della Corte
67 In via preliminare, occorre distinguere gli aiuti controversi a seconda che siano stati concessi a persone fisiche o giuridiche che effettuano trasporti per conto proprio (in prosieguo: i «trasportatori non professionisti») ovvero a persone fisiche o giuridiche che effettuano trasporti per conto di terzi (in prosieguo: i «trasportatori professionisti»). Infatti, dalla differenza di situazioni esistente tra queste due categorie di beneficiari risulta che queste ultime non appartengono allo stesso settore e non operano sullo stesso mercato (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 48).
68 Quanto, in primo luogo, agli aiuti controversi accordati ai trasportatori non professionisti, risulta dalla giurisprudenza ricordata al punto precedente che la [OSCURATO:PERSONA], se aveva il diritto di esaminare l'eventuale incidenza di tali aiuti sul settore dei trasporti, non poteva sic et simpliciter trattare i trasportatori non professionisti come se fossero trasportatori professionisti (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 49).
69 Certo, la [OSCURATO:PERSONA] può legittimamente ritenere, nell'ambito delle comunicazioni e delle discipline che essa emana, nel rispetto del Trattato e in applicazione del potere discrezionale di cui dispone per valutare i possibili effetti economici di determinate misure d'aiuto, che, tranne in alcuni settori caratterizzati da particolari condizioni di concorrenza, aiuti inferiori a determinati importi non incidano sugli scambi e, pertanto, non rientrino nell'ambito di applicazione degli artt. 92 e 93 del Trattato CE. Tuttavia, tali comunicazioni e discipline vincolano, in primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] stessa (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punti 52 e 53).
70 Orbene, se è vero che, in base alla comunicazione de minimis ed alle discipline del 1992 e del 1996 sugli aiuti alle PMI, il settore dei trasporti è espressamente escluso dall'ambito di applicazione della regola de minimis, tale eccezione deve tuttavia essere interpretata restrittivamente. Essa non può quindi essere estesa ai trasportatori non professionisti.
71 Ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA] non era legittimata a rifiutarsi di verificare se gli aiuti controversi, in quanto concessi a trasportatori non professionisti, potessero beneficiare della regola de minimis (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 50).
72 [OSCURATO:PERSONA] fattispecie, risulta dal fascicolo che gli aiuti controversi riguardavano ciascuno un importo massimo di euro 511 per ogni euro 6 010 presi a prestito. Se non è escluso che taluni trasportatori non professionisti abbiano potuto, nel corso dell'anno durante il quale la convenzione è rimasta in vigore, beneficiare di diverse misure di sostegno e quindi che l'importo cumulato degli aiuti da essi percepiti sia stato superiore a euro 100 000, è nondimeno impossibile ritenere a priori che la regola de minimis non trovi applicazione per tale categoria d'imprese.
73 Di conseguenza, gli artt. 2 e 4 della decisione impugnata devono essere annullati nei limiti in cui riguardano gli aiuti controversi che sono stati concessi a trasportatori non professionisti ed il cui importo era inferiore alla soglia de minimis stabilita nelle comunicazioni e nelle discipline vigenti alla data della concessione di tali aiuti.
74 Quanto, in secondo luogo, ad eventuali aiuti concessi ai trasportatori non professionisti per un ammontare superiore alla soglia de minimis, in taluni casi può risultare dalle circostanze stesse in cui l'aiuto è stato concesso che questo è idoneo ad incidere sugli scambi fra Stati membri ed a falsare o a minacciare di falsare la concorrenza. In casi del genere, la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta a menzionare queste circostanze nella motivazione della sua decisione (v. sentenze 13 marzo 1985, cause riunite 296/82 e 318/82, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 809, punto 24; 24 ottobre 1996, cause riunite C-329/93, C-62/95 e C-63/95, Germania e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-5151, punto 52, e 19 ottobre 2000, cause riunite C-15/98 e C-105/99, Italia e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-8855, punto 66).
75 Nel caso di specie, la decisione impugnata contiene una valutazione dell'incidenza degli aiuti controversi sul settore dei trasporti. [OSCURATO:PERSONA], senza essere contestata sul punto dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], ha rilevato, ai punti 24 e 25 della motivazione della decisione impugnata, che tali aiuti sono idonei ad avvantaggiare i beneficiari nell'ambito della loro concorrenza con le grandi imprese stabilite in [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha altresì precisato che la liberalizzazione dei trasporti su strada ha creato le condizioni per una concorrenza intracomunitaria nel settore del trasporto internazionale e del cabotaggio. Tali motivazioni sono sufficienti per evidenziare l'incidenza reale o potenziale degli aiuti sulla concorrenza, nonché gli effetti di tali aiuti sugli scambi fra Stati membri (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 58).
76 Quanto, in terzo luogo, agli aiuti controversi accordati ai trasportatori professionisti per un ammontare inferiore alla soglia de minimis, occorre ricordare che, qualora un aiuto venga concesso ad entità operanti in un settore cui non si applica la regola de minimis e tale settore sia caratterizzato da una forte concorrenza, aiuti di importanza relativamente modesta sono idonei ad incidere sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri (sentenze 11 novembre 1987, causa 259/85, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 4393, punto 24; Italia/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 27, e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 63).
77 [OSCURATO:PERSONA] fattispecie, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato, senza essere contraddetta dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], che un settore in situazione di sovraccapacità, quale il settore dei trasporti, era necessariamente caratterizzato da una situazione di forte concorrenza. Salvo il caso in cui risultasse che taluni operatori del settore hanno adottato comportamenti anticoncorrenziali, ipotesi questa che nessuna delle parti sostiene essersi verificata nella fattispecie, le dette motivazioni sono sufficienti per dimostrare, da un lato, che gli aiuti in questione rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 92, n. 1, del Trattato CE e, dall'altro, che essi falsano o minacciano di falsare la concorrenza ed incidono sugli scambi tra Stati membri ai sensi di tale disposizione.
78 Quanto infine agli aiuti controversi concessi ai trasportatori professionisti per un importo superiore alla soglia de minimis, le motivazioni della decisione impugnata esposte al punto 75 della presente sentenza sono, a maggior ragione, applicabili a tali aiuti.
79 Senza che occorra pronunciarsi sugli altri argomenti addotti dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], deriva da quanto sopra che la seconda parte del secondo motivo deve essere accolta per quanto riguarda gli aiuti controversi concessi a trasportatori non professionisti per un ammontare inferiore alla soglia de minimis, e va respinta per il resto.
Quanto al terzo motivo, relativo, da un lato, alla violazione dell'art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato CE e, dall'altro, all'insufficiente e contraddittoria motivazione della decisione impugnata
Argomenti delle parti
80 [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, nell'ipotesi in cui gli aiuti controversi costituissero aiuti di Stato, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto autorizzarli in base alla deroga prevista dall'art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato CE, in quanto tali aiuti sarebbero giustificati da obiettivi di tutela dell'ambiente e di miglioramento della sicurezza stradale.
81 Secondo il detto Stato membro, la [OSCURATO:PERSONA] è incorsa in diversi errori nel valutare e qualificare il regime di aiuti in questione.
82 [OSCURATO:PERSONA] avrebbe erroneamente rifiutato di ammettere che la convenzione aveva un impatto incontestabile sulla tutela dell'ambiente e sulla sicurezza stradale. Orbene, da un lato, tale regime di aiuti, per il fatto stesso di mirare ad un rinnovamento del parco dei veicoli utilitari spagnoli, effettuato in linea di principio a capacità costante, consentirebbe di diminuire l'età media di tali veicoli e, di conseguenza, di ridurre i tassi di emissione di gas inquinanti (CO2 e NO2). Dall'altro, per motivi identici, il detto regime di aiuti garantirebbe una più elevata sicurezza stradale.
83 Secondo il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], da tale valutazione erronea discendono varie conseguenze giuridiche.
84 Quanto, in primo luogo, alla tutela dell'ambiente, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe violato l'art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato CE, basandosi sulla disciplina degli aiuti all'ambiente per rifiutare di autorizzare gli aiuti controversi in quanto aiuti agli investimenti. Le pertinenti disposizioni di tale disciplina, le quali precisano che gli aiuti agli investimenti sono ammissibili in base alla norma succitata soltanto se sono strettamente limitati ai costi supplementari necessari per raggiungere standard superiori a quelli imposti dalla legge o per adeguarsi alle nuove norme obbligatorie in materia di ambiente, dovrebbero essere considerate come un corpo di regole indicative della prassi che la [OSCURATO:PERSONA] intende seguire ed applicabili senza pregiudizio della disposizione suddetta. Di conseguenza, la disciplina degli aiuti all'ambiente non potrebbe avere come effetto di restringere alle sole ipotesi da essa contemplate l'applicazione della disposizione in questione. Ne deriverebbe che gli aiuti controversi avrebbero dovuto essere autorizzati in quanto aiuti agli investimenti, quand'anche non soddisfacessero l'insieme dei criteri specificamente fissati dalla detta disciplina.
85 Ne conseguirebbe che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe erroneamente ritenuto l'illegittimità degli aiuti controversi.
86 Anche a supporre che tali aiuti costituiscano non aiuti agli investimenti, bensì aiuti al funzionamento, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe erroneamente ritenuto che essi fossero comunque esclusi dall'ambito di applicazione dell'art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato CE. Risulterebbe infatti dalla giurisprudenza del Tribunale che aiuti siffatti possono, in determinate circostanze, essere ammessi a beneficiare di tale disposizione (sentenze 8 giugno 1995, causa T-459/93, Siemens/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1675, punto 48, e 27 gennaio 1998, causa T-67/94, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1, punti 123-165). Per di più, da varie comunicazioni in materia di aiuti di Stato risulterebbe che determinati aiuti al funzionamento possono rientrare nell'ambito di applicazione della detta disposizione. [OSCURATO:PERSONA] sua decisione 22 dicembre 1999, 2000/410/CE, relativa all'aiuto di Stato al quale la [OSCURATO:PERSONA] intende dare esecuzione in favore del settore portuale francese (GU 2000, L 155, pag. 52), la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe concluso per la legittimità di un aiuto al funzionamento alla luce di un complesso di indizi, tra i quali l'impatto economico limitato dell'aiuto in questione, il fatto che i beneficiari fossero PMI e l'assenza di obiezioni da parte dei terzi interessati. Nel caso di specie sarebbe dato ravvisare le medesime circostanze. Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto ammettere la validità degli aiuti controversi.
87 Quanto, in secondo luogo, alla sicurezza stradale, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] fa valere che anche l'iter logico seguito dalla [OSCURATO:PERSONA] è viziato da un errore manifesto. Ad ogni modo, il detto iter logico sarebbe inficiato da un difetto di motivazione. Ne conseguirebbe che gli aiuti controversi, quand'anche non potessero essere giustificati da motivi relativi alla tutela dell'ambiente, avrebbero dovuto quanto meno essere autorizzati per il loro contributo alla sicurezza stradale.
88 In ultimo luogo, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la decisione impugnata è viziata da una contraddittorietà di motivazione, se non addirittura da un difetto di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] qualificherebbe gli aiuti controversi ora come aiuti agli investimenti (punto 35 della motivazione della decisione impugnata), ora come aiuti al funzionamento (punto 38 della detta motivazione).
89 [OSCURATO:PERSONA] replica che, contrariamente a quanto sostenuto dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], il regime di aiuti in questione non mira né a contribure ad una maggiore tutela dell'ambiente, né a migliorare la sicurezza stradale. Al contrario, gli aiuti controversi sarebbero concessi in base al valore complessivo del veicolo, senza alcun riferimento a costi supplementari in materia di ambiente o di sicurezza. Tutt'al più, si potrebbe concedere che essi hanno incidentalmente un effetto benefico in tali due settori.
90 Orbene, un tale effetto non sarebbe sufficiente a far rientrare gli aiuti controversi nell'ambito di applicazione dell'art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato CE. Al contrario, la disciplina degli aiuti all'ambiente, che occorrerebbe ritenere applicabile per analogia alla sicurezza stradale, esigerebbe che gli aiuti in questione fossero specificamente destinati alla tutela dell'ambiente. Per di più, tale disciplina prevederebbe che gli aiuti debbano limitarsi a compensare i costi supplementari strettamente imposti alle imprese interessate, ciò che manifestamente non si sarebbe verificato nel caso di specie. Inoltre, sarebbe necessario che gli aiuti controversi non fossero contrari al comune interesse, mentre invece taluni indizi, come la sovraccapacità del settore dei trasporti su strada, tenderebbero a dimostrare che il regime di aiuti, per essere valido, avrebbe dovuto contemplare la riduzione delle capacità esistenti, e non limitarsi a mantenerle tali e quali.
91 [OSCURATO:PERSONA] fa valere inoltre che gli aiuti controversi non possono essere qualificati come aiuti agli investimenti. Da un lato, essi non presenterebbero il carattere puntuale proprio di tale categoria di aiuti. Dall'altro, essi riguarderebbero oneri imputabili alle imprese nell'ambito della loro attività commerciale abituale. Ne deriverebbe che essi debbono essere qualificati come aiuti al funzionamento. In proposito, la [OSCURATO:PERSONA] fa riferimento segnatamente alla sentenza 8 marzo 1988, cause riunite 62/87 e 72/87, Exécutif régional wallon e Glaverbel/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 1573, punti 31-34).
92 Infine, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la decisione impugnata è motivata in forma giuridicamente sufficiente e non è inficiata da una contraddittorietà della motivazione.
Giudizio della Corte
93 Ai fini dell'applicazione dell'art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato CE, la [OSCURATO:PERSONA] gode di un ampio potere discrezionale, il cui esercizio comporta complesse valutazioni di ordine economico e sociale da effettuarsi in un contesto comunitario (v., ad esempio, sentenza 24 febbraio 1987, causa 310/85, Deufil/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 901, punto 18). Il controllo giurisdizionale applicato all'esercizio di tale potere discrezionale si limita alla verifica del rispetto delle regole di procedura e di motivazione, nonché al controllo dell'esattezza materiale dei fatti presi in considerazione e dell'assenza di errore di diritto, di errore manifesto nella valutazione dei fatti o di sviamento di potere (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 74).
94 Dalla formulazione stessa degli artt. 92, n. 3, lett. c), e 93 del Trattato risulta che la [OSCURATO:PERSONA] «può» considerare compatibili con il mercato comune gli aiuti contemplati dalla prima di queste due disposizioni. Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA], pur dovendo sempre pronunciarsi sulla compatibilità con il mercato comune degli aiuti di Stato sui quali essa esercita il suo controllo, quand'anche questi non le siano stati notificati (sentenza 14 febbraio 1990, causa C-301/87, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], detta «[OSCURATO:PERSONA]», [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-307, punti 15-24), non è tenuta a dichiarare tali aiuti compatibili con il mercato comune.
95 Tuttavia, da una parte, come ricordato al punto 69 della presente sentenza, la [OSCURATO:PERSONA] è vincolata dalle discipline e dalle comunicazioni da essa emanate in materia di controllo degli aiuti di Stato, nei limiti in cui esse non derogano alle norme del Trattato e vengono accettate dagli Stati membri. Dall'altra, ai sensi dell'art. 253 CE, la detta istituzione deve motivare le proprie decisioni, comprese quelle recanti rifiuto di dichiarare taluni aiuti compatibili con il mercato comune sulla base dell'art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato CE (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 76).
96 Ora, dalla disciplina degli aiuti all'ambiente risulta che la qualificazione di un aiuto come aiuto agli investimenti o come aiuto al funzionamento è essenziale. Infatti, a ciascuna di tali qualificazioni sono connessi regimi giuridici differenti (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punti 77-80).
97 [OSCURATO:PERSONA] fattispecie, l'esame della decisione impugnata non consente di stabilire chiaramente se la [OSCURATO:PERSONA] abbia considerato gli aiuti controversi come aiuti agli investimenti o come aiuti al funzionamento. Infatti, il punto 35 della motivazione della decisione impugnata lascia intendere che si tratti di aiuti agli investimenti, mentre il punto 38 della stessa motivazione fa supporre che si tratti di aiuti al funzionamento.
98 Ora, la motivazione richiesta dall'art. 253 CE deve far apparire in forma chiara e non equivoca l'iter logico seguito dall'autorità comunitaria dalla quale promana l'atto controverso, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e, se del caso, di tutelare i propri diritti, e al giudice di esercitare il proprio controllo (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 82).
99 La decisione impugnata è quindi viziata da un difetto di motivazione quanto all'incompatibilità del regime di aiuti previsto dalla convenzione con i criteri enunciati dalla disciplina degli aiuti all'ambiente.
100 Pertanto, tenuto conto di quanto constatato ai punti 79 e 99 della presente sentenza, e senza che sia necessario esaminare il primo motivo dedotto dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], occorre accogliere il ricorso ed annullare gli artt. 2 e 4 della decisione impugnata.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
101 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, la [OSCURATO:PERSONA], rimasta soccombente, va condannata alle spese.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
LA CORTE (Terza Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Gli artt. 2 e 4 della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 26 luglio 2000, 2001/605/CE, relativa al regime di aiuti per l'acquisto di veicoli industriali al quale la [OSCURATO:PERSONA] ha dato esecuzione con la convenzione di cooperazione del 26 febbraio 1997 tra il Ministero dell'Industria e dell'Energia e l'Instituto de [OSCURATO:PERSONA], sono annullati.
2) [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee è condannata alle spese.