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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 febbraio 2026

Cassazione n. 08407/2026

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Milano; letti gli atti del procedimento, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto del proprio difensore e procuratore speciale, [OSCURATO:PERSONA] impugna l'ordinanza della Corte di appello di Milano indicata in epigrafe, che ha dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione da lui presentata nei confronti del giudice [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Pavia, componente del collegio dinanzi al quale è in corso il processo che lo vede imputato del delitto di peculato.

2. La Corte d'appello ha giudicato quella dichiarazione tardiva, in quanto presentata nove mesi dopo il rigetto, da parte del Presidente del Tribunale, della dichiarazione di astensione del magistrato, e quindi oltre il termine di tre giorni dalla conoscenza della causa di ricusazione, previsto dall'art. 38, comma 2, cod. proc. pen.; inoltre, l'ha ritenuta sfornita della necessaria documentazione a sostegno, come richiede il successivo comma 3 del medesimo art. 38.

3. Il ricorso contesta il giudizio d'intempestività della dichiarazione di ricusazione, deducendo che il provvedimento di rigetto di quella di astensione, adottato dal Presidente del Tribunale, non è mai stato notificato all'imputato ed al suo difensore, il quale ne ha avuto conoscenza soltanto a séguito di rinvenimento tardivo dello stesso da parte della cancelleria: con la conseguenza che soltanto da tale momento, pena la violazione dell'art. 24, Cost., e del diritto di difesa, può farsi decorrere il predetto termine, da lui, dunque, rispettato.

4. Ha depositato requisitoria scritta la Procura generale, chiedendo di rigettare il ricorso.

5. Il ricorso è inammissibile.

A prescindere dalla tempestività o meno della dichiarazione di ricusazione - non emergendo, ad esempio, se la presenza di quel magistrato nel collegio giudicante fosse nota alla difesa già prima della celebrazione dell'udienza, oppure se la relativa dichiarazione di astensione sia intervenuta dopo la fase delle questioni preliminari al dibattimento, con la conseguente operatività del diverso e più stringente termine di cui al comma 1 del citato art. 38 - è sufficiente rilevare che essa è stata dichiarata inammissibile anche per l'assenza di qualsiasi documentazione di supporto: motivo, questo, sul quale il ricorso tace completamente, rivelandosi perciò aspecifico.

Sul punto, peraltro, l'ordinanza impugnata si presenta indiscutibilmente corretta, giacché il mancato rispetto delle previsioni dell'art. 38, cod. proc. pen., tra cui quella del comma 3 ("la dichiarazione contenente l'indicazione dei motivi e delle prove.., è presentata assieme ai documenti"), è espressamente sanzionato con l'inammissibilità dal successivo art. 41, salvo che l'omissione della documentazione sia dovuta ad una situazione di oggettiva impossibilità di allegazione (vds., tra moltissime altre: Sez. 5, n. 32091 del 29/05/2024, Tidu, Rv. 286783; Sez. 3, n. 1353 del 30/11/2021, dep. 2022., Esposito, Rv. 282842; Sez. 5, n. 27977 del 15/06/2021, Costanzino, Rv. 281682; Sez. 1, n. 31028 del 24/09/2020, Aracri, Rv. 279797; Sez. 5, n. 49466 del 16/09/2019, Aloe, Rv. 277654): oggettiva impossibilità che, nel caso specifico, nemmeno il ricorrente adduce.5.

L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000).

Detta somma, considerando la manifesta inconsistenza delle doglianze, va fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2026 Il C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Milano; letti gli atti del procedimento, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto del proprio difensore e procuratore speciale, [OSCURATO:PERSONA] impugna l'ordinanza della Corte di appello di Milano indicata in epigrafe, che ha dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione da lui presentata nei confronti del giudice [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Pavia, componente del collegio dinanzi al quale è in corso il processo che lo vede imputato del delitto di peculato. 2. La Corte d'appello ha giudicato quella dichiarazione tardiva, in quanto presentata nove mesi dopo il rigetto, da parte del Presidente del Tribunale, della dichiarazione di astensione del magistrato, e quindi oltre il termine di tre giorni dalla conoscenza della causa di ricusazione, previsto dall'art. 38, comma 2, cod. proc. pen.; inoltre, l'ha ritenuta sfornita della necessaria documentazione a sostegno, come richiede il successivo comma 3 del medesimo art. 38. 3. Il ricorso contesta il giudizio d'intempestività della dichiarazione di ricusazione, deducendo che il provvedimento di rigetto di quella di astensione, adottato dal Presidente del Tribunale, non è mai stato notificato all'imputato ed al suo difensore, il quale ne ha avuto conoscenza soltanto a séguito di rinvenimento tardivo dello stesso da parte della cancelleria: con la conseguenza che soltanto da tale momento, pena la violazione dell'art. 24, Cost., e del diritto di difesa, può farsi decorrere il predetto termine, da lui, dunque, rispettato. 4. Ha depositato requisitoria scritta la Procura generale, chiedendo di rigettare il ricorso. 5. Il ricorso è inammissibile. A prescindere dalla tempestività o meno della dichiarazione di ricusazione - non emergendo, ad esempio, se la presenza di quel magistrato nel collegio giudicante fosse nota alla difesa già prima della celebrazione dell'udienza, oppure se la relativa dichiarazione di astensione sia intervenuta dopo la fase delle questioni preliminari al dibattimento, con la conseguente operatività del diverso e più stringente termine di cui al comma 1 del citato art. 38 - è sufficiente rilevare che essa è stata dichiarata inammissibile anche per l'assenza di qualsiasi documentazione di supporto: motivo, questo, sul quale il ricorso tace completamente, rivelandosi perciò aspecifico. Sul punto, peraltro, l'ordinanza impugnata si presenta indiscutibilmente corretta, giacché il mancato rispetto delle previsioni dell'art. 38, cod. proc. pen., tra cui quella del comma 3 ("la dichiarazione contenente l'indicazione dei motivi e delle prove.., è presentata assieme ai documenti"), è espressamente sanzionato con l'inammissibilità dal successivo art. 41, salvo che l'omissione della documentazione sia dovuta ad una situazione di oggettiva impossibilità di allegazione (vds., tra moltissime altre: Sez. 5, n. 32091 del 29/05/2024, Tidu, Rv. 286783; Sez. 3, n. 1353 del 30/11/2021, dep. 2022., Esposito, Rv. 282842; Sez. 5, n. 27977 del 15/06/2021, Costanzino, Rv. 281682; Sez. 1, n. 31028 del 24/09/2020, Aracri, Rv. 279797; Sez. 5, n. 49466 del 16/09/2019, Aloe, Rv. 277654): oggettiva impossibilità che, nel caso specifico, nemmeno il ricorrente adduce.5. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta inconsistenza delle doglianze, va fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2026 Il C
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