CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 13007/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], che li aveva dichiarati colpevoli dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e di quello di cui agli artt. 217 e 224 I.f., ha eliminato le statuizioni civili, confermando nel resto la decisione del primo giudice. 2.Ricorrono per cassazione entrambi gli imputati, tramite i rispettivi difensori di fiducia. Entrambi lamentano, coi rispettivi ricorsi proposti, la violazione di norme processuali, avendo la corte territoriale deciso sull'appello all'esito di giudizio svoltosi in camera di consiglio senza la presenza delle parti, nonostante i difensori degli imputati avessero entrambi fatto richiesta di discussione orale. 3. I ricorsi sono stati trattati, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza impugnata; il difensore dell'imputato ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono fondati. Emerge dagli atti che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha ritualmente chiesto la trattazione orale del processo di appello, ai sensi della legislazione emergenziale da COVID-19, segnatamente dell'art. 23-bis della legge n. 176 del 2020, che ha convertito in legge il decreto legge n. 137 del 2020; emerge altresì per tabulas che, sulla richiesta di rinvio per legittimo impedimento formulata dal difensore dell'Esposito - che parimenti aveva chiesto, ma tardivamente, la trattazione orale del processo - il Presidente ha dato atto dell'impedimento del difensore, ritenuto legittimo, e rinviato - con provvedimento reso in calce all'istanza - l'udienza ad altra data, per i medesimi incombenti. D'evidenza, quindi, come il processo rinviato avrebbe dovuto essere soggetto al rito ordinario - e non al rito cartolare non partecipato invece adottato dal collegio, che ha deciso in camera di consiglio adottando inammissibilmente tale rito laddove quanto meno avrebbe dovuto designare un difensore di ufficio - in ossequio al principio secondo il quale (cfr. tra le altre, Sez. 6, n. 1167 del 30/11/2021 Ud. (dep. 13/01/2022), Rv. 282400 - 01) "Nel giudizio di appello, nel vigore della disciplina emergenziale relativa alla pandemia da Covid-19, la richiesta di trattazione orale formulata dal difensore dell'imputato determina l'applicazione del rito ordinario, con conseguente obbligo di rinvio del procedimento, nel caso di legittimo impedimento dell'imputato, al fine di garantire il diritto di difesa", la cui applicazione nel caso di specie avrebbe comportato non solo la necessità del rinvio ad altra data ma anche che a quella data l'udienza avesse mantenuto la medesima veste celebratoria, in presenza, una volta che era oramai intervenuta la trasformazione del rito (alla quale peraltro avrebbero dovuto fare seguito le comunicazione del caso). E' altresì fuori dubbio che in tema di giudizio di appello nei confronti di più imputati, nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, ove il difensore di uno solo di essi abbia avanzato rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale, il processo deve essere trattato nella forma pubblica sicché il suo svolgimento con rito camerale non partecipato determina, anche nei confronti degli imputati la cui richiesta sia stata tardivamente formulata, una nullità d'ordine generale (cfr. Sez. 3, n. 38164 del 15/06/2022, Rv. 283706 - 01 che ha nel caso specifico sottoposto al suo esame ravvisato una nullità a regime intermedio per violazione del contraddittorio, cleducibile con ricorso per cassazione). Nel caso di specie, si è quindi determinata, per entrambi gli imputati, ai sensi dell'art. 178 lett. c) la nullità dell'udienza celebrata senza la presenza della difesa, che a seguito dell'intervenuta trasformazione del rito - implicita nell'essersi rinviato il processo ad altra data in accoglimento della richiesta difensiva - era necessaria, e della conseguente sentenza all'esito di essa pronunciata. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Torino per il giudizio, P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte