CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31718/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato le richieste di affidamento in prova al servizio sociale, di detenzione domiciliare ex art. 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 o di semilibertà, presentate da [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla pena residua di mesi otto di reclusione, di cui alla sentenza del 12/08/2020 del Tribunale di Locri, relativa al reato di cui all'art. 75, comma 2 d.lgs. 06 settembre 2011, n. 159, sottolineando trattarsi di soggetto attinto anche da recenti condanne, oltre che colpito da recente ordinanza di custodia cautelare e che le informative di polizia acquisite segnalano come persona socialmente pericolosa. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo come l'avversato provvedimento non sia sostenuto da "fatti e prove certe, sufficienti per poter ritenere il soggetto portatore di pericolosità sociale". 3. Trattasi di censura non consentita in sede di legittimità, in quanto costituita da mera doglianza versata in fatto. La critica difensiva, altresì, è pedissequamente riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi - secondo un corretto argomentare giuridico, del tutto privo di spunti di illogicità e contraddittorietà - dal Tribunale di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA]. Invero, nell'impugnato provvedimento si sottolinea come il condannato non sia meritevole di alcuna delle misure invocate, in considerazione anzitutto dei numerosi pregiudizi annoverati; viene anche evidenziato come Scordo sia stato raggiunto da ulteriori denunce, anche in tempi recenti. L'impugnazione - a fronte di tale apparato motivazionale - spende unicamente argomenti assertivi e apodittici, non atti a scalfire la tenuta logica dell'impugnata ordinanza. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 giu