CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 settembre 2024
Cassazione n. 41341/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di L'Aquila, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Chieti, esclusa la recidiva, ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni sei di reclusione ed euro 27.000 di multa in relazione al trasporto di sostanza stupefacente di cui all'art.73 comma 1 dPR 309/90. 2. L'imputato, tramite il proprio difensore, ricorre per la cassazione della sentenza di appello deducendo vizio di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità dell'imputato. 3. Il ricorso è inammissibile dal momento che i motivi di ricorso non risultano scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata ed altresì privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. 4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 18 settembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]